Cassazione Civile, Ordinanza n. 19042/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia trae origine da una domanda risarcitoria proposta da due eredi di un soggetto che si assumeva deportato dopo l'8 settembre 1943, internato in Germania e costretto ai lavori forzati. Le attrici convenivano inizialmente davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la Repubblica federale di Germania chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal loro dante causa. Il Tribunale ordinava poi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, richiamando la disciplina del fondo ristori introdotto dall'art. 43 del d.l. n. 36/2022. Il Ministero eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Napoli. Riassunta la causa a Napoli, le attrici formulavano la domanda nei confronti della Repubblica federale di Germania e, alternativamente in solido, anche del Ministero. Il Tribunale di Napoli, ritenendo che la domanda contro l'amministrazione statale determinasse l'operatività del foro erariale e che la competenza spettasse a Roma, ha sollevato conflitto negativo di competenza. La questione sottoposta alla Corte riguardava quindi l'individuazione del giudice territorialmente competente quando, in una causa di cognizione per risarcimento da crimini di guerra, il Ministero venga evocato in giudizio insieme allo Stato estero oppure il suo coinvolgimento muti nel corso del processo da mera partecipazione adesiva a vera e propria domanda contro l'amministrazione statale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma. Ha ritenuto che, nel caso concreto, il Ministero dell'economia e delle finanze non fosse inizialmente convenuto in giudizio quale legittimato passivo originario, ma soltanto destinatario della notifica prevista dall'art. 43, comma 6, del d.l. n. 36/2022 e quindi al più legittimato a intervenire ad adiuvandum. Tuttavia, con l'atto di riassunzione dinanzi al Tribunale di Napoli, le attrici avevano esteso espressamente la domanda anche al Ministero, determinando un cumulo di domande, una verso la Repubblica federale di Germania e una verso l'amministrazione statale. In tale situazione, per la domanda proposta contro il Ministero opera la competenza inderogabile del foro erariale; escluso il forum commissi delicti perché l'illecito si era consumato all'estero, la competenza va radicata secondo il forum destinatae solutionis, che la disciplina speciale del fondo ristori identifica nella tesoreria centrale di Roma. La Corte ha quindi indicato Roma come giudice competente e ha fissato il termine di tre mesi per la riassunzione.
Norme richiamate
è il fondamento del regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal giudice che si ritiene incompetente
art. 43 d.l. 30 aprile 2022, n. 36
istituisce il fondo ristori per le vittime di crimini di guerra e disciplina sia l'accesso al fondo sia l'esecuzione esclusiva a valere su di esso; non esclude la cognizione contro lo Stato estero e consente la notifica degli atti introduttivi all'Avvocatura dello Stato
conversione del d.l. n. 36/2022
la norma è derogata dall'art. 43 d.l. n. 36/2022 quanto all'efficacia esecutiva delle sentenze di condanna, che decorre dal passaggio in giudicato
richiamato in via analogica dalla Corte costituzionale per descrivere la fattispecie come una sorta di espromissione ex lege con effetto liberatorio dello Stato estero nella fase esecutiva
art. 10, primo comma, Cost.
consente l'ingresso della consuetudine internazionale sull'immunità degli Stati nei limiti richiamati dalla Corte, con distinzione tra cognizione ed esecuzione
art. 24 Cost.
la tutela giurisdizionale comprende anche l'esecuzione forzata; la disciplina del fondo ristori è stata ritenuta compatibile con tale principio
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato per il rilievo dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dai trattati
richiamato dalla norma speciale per la notificazione degli atti introduttivi all'Avvocatura dello Stato
art. 7, secondo comma, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
le regole ordinarie di competenza restano ferme nei casi di volontario intervento in causa di un'amministrazione dello Stato; non si applica quando lo Stato sia stato effettivamente convenuto con autonoma domanda
richiamato solo per essere sostituito, ai fini del foro erariale, dalle norme di contabilità pubblica e dalla disciplina speciale sul luogo di pagamento
art. 4 D.M. 28 giugno 2023
individua la tesoreria centrale e la Direzione dei servizi del Tesoro come luogo di erogazione dei ristori, fondando la competenza del Tribunale di Roma
richiamata per qualificare il D.M. 28 giugno 2023 come regolamento di delegificazione
L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4
richiamato in relazione all'effetto sanante della corretta evocazione dell'amministrazione statale come parte
richiamato per le verifiche preliminari con cui il Tribunale aveva disposto l'integrazione del contraddittorio
Massime di principio
- Nei giudizi di cognizione per il risarcimento dei danni da crimini di guerra il d.l. n. 36/2022 non elimina la legittimazione passiva dello Stato estero, ma introduce un meccanismo speciale che opera nella sola fase esecutiva attraverso il fondo ristori.
- La notifica dell'atto introduttivo all'Avvocatura dello Stato, prevista dalla disciplina speciale, ha funzione informativa e consente all'amministrazione di intervenire nel giudizio; non equivale, di per sé, alla sua qualità di convenuto originario.
- Se l'azione è proposta anche contro l'amministrazione statale, si forma un cumulo di domande e, ai fini della competenza, prevale la competenza inderogabile riferita alla domanda contro lo Stato italiano.
- Per le domande risarcitorie ricollegate al fondo ristori, il foro erariale si determina secondo il forum destinatae solutionis individuato dalla disciplina speciale di contabilità pubblica e dal D.M. attuativo, che radicano la competenza nel Tribunale di Roma.
- Quando il fatto illecito è avvenuto all'estero, il forum commissi delicti non opera per radicare la competenza territoriale nei confronti dell'amministrazione statale convenuta insieme allo Stato estero.
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