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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19041/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

Alcuni eredi di militari italiani catturati dopo l'8 settembre 1943, deportati in Germania e ivi maltrattati e sfruttati, avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Repubblica federale di Germania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti dai loro danti causa. Nel giudizio interveniva volontariamente il Ministero dell'economia e delle finanze, che eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito. Il Tribunale di Roma accoglieva l'eccezione e declinava la competenza in favore del Tribunale di Venezia. Riassunta la causa, il Tribunale di Venezia sollevava conflitto negativo di competenza d'ufficio, ritenendo invece competente il Tribunale di Roma sulla base del criterio del forum destinatae solutionis e della disciplina speciale introdotta dall'art. 43 del D.L. n. 36 del 2022, convertito dalla L. n. 79 del 2022. Il ricorso per regolamento d'ufficio veniva però proposto oltre il termine preclusivo, poiché il decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso dal giudice non conteneva un'espressa riserva o un espresso rilievo di incompetenza, ma si limitava a fissare l'udienza e i termini per le memorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento d'ufficio per tardività. Ha ritenuto applicabile il nuovo art. 38, terzo comma, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 164/2024, secondo cui il rilievo d'ufficio dell'incompetenza deve avvenire con il decreto ex art. 171-bis c.p.c.; nel caso concreto, il decreto del giudice a quo non conteneva un'espressa declaratoria o riserva di incompetenza, ma solo la fissazione dell'udienza e dei termini, sicché il conflitto è stato sollevato oltre il limite consentito. La causa è stata quindi rimessa alla prosecuzione davanti al Tribunale di Venezia, con termine di tre mesi per la riassunzione. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    regolamento di competenza d'ufficio

    Il potere del giudice adito dopo una declinatoria di competenza è soggetto ai termini preclusivi previsti per il rilievo dell'incompetenza.

  • art. 38, terzo comma, c.p.c.

    l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-bis

    Nel regime introdotto dal d.lgs. n. 164/2024, il rilievo officioso dell'incompetenza è tempestivo solo se effettuato espressamente nel decreto ex art. 171-bis c.p.c., oppure, nei procedimenti non soggetti alla novella, entro la prima udienza di trattazione.

  • art. 171-bis c.p.c.

    decreto previsto dall'articolo 171-bis

    Il decreto rappresenta il momento processuale in cui, nei procedimenti soggetti alla novella, deve essere espresso il rilievo officioso dell'incompetenza.

  • art. 171-ter c.p.c.

    termini per il deposito delle memorie

    La mera concessione dei termini per le memorie non equivale a un espresso rilievo dell'incompetenza.

  • art. 183 c.p.c.

    udienza di cui all'art. 183

    Per i procedimenti non assoggettati alla novella, il rilievo officioso deve comunque intervenire entro la prima udienza di trattazione.

  • art. 43 del D.L. n. 36 del 2022

    È richiamato dal giudice a quo come base della competenza del Tribunale di Roma per le controversie relative ai ristori per i crimini di guerra e contro l'umanità.

  • L. n. 79 del 2022

    Legge di conversione del D.L. n. 36 del 2022 richiamata per la disciplina speciale dei ristori.

  • d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Ha modificato l'art. 38, terzo comma, c.p.c. introducendo la rilevabilità officiosa dell'incompetenza con il decreto ex art. 171-bis c.p.c.

Massime di principio

  • Nel rito civile, il regolamento di competenza d'ufficio è soggetto a un termine preclusivo rigoroso: il giudice che voglia sollevarlo deve farlo nel primo momento processuale previsto dalla legge, altrimenti l'istanza è tardiva e quindi inammissibile.
  • Dopo la modifica dell'art. 38, terzo comma, c.p.c., nei procedimenti soggetti alla novella l'incompetenza rilevabile d'ufficio deve essere espressamente dichiarata nel decreto ex art. 171-bis c.p.c.; una mera attività ordinatoria o di calendario non basta.
  • La fissazione dell'udienza e dei termini per le memorie, senza una specifica e univoca riserva di incompetenza, non integra un valido rilievo officioso ai fini del conflitto di competenza.
  • La disciplina processuale volta ad anticipare il rilievo dell'incompetenza mira a formare rapidamente le preclusioni ed evitare che contestazioni tardive vanifichino attività già compiute nel processo.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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