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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Normativa italiana16G00209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto dispone la soppressione del Gruppo Equitalia dal 1° luglio 2017 e trasferisce la riscossione nazionale all’Agenzia delle entrate-Riscossione, disciplinandone organizzazione, personale, controlli e patrocinio. Interviene inoltre sulla riscossione locale, sul versamento delle entrate e sull’accesso alle banche dati. L’articolo 4 avvia misure di contrasto all’evasione, tra cui la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture secondo la disciplina riportata nel testo.

Riforma della riscossione nazionale e locale e misure fiscali

Riorganizzazione della riscossione nazionale

Il decreto sopprime le società del Gruppo Equitalia dedicate alla riscossione e trasferisce le relative funzioni a un nuovo ente strumentale dell’Agenzia delle entrate. La disciplina definisce la successione nei rapporti giuridici, l’assetto di governance, le modalità di finanziamento e controllo e i rapporti con i contribuenti.

Soppressione di Equitalia e successione nei rapporti

Dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte senza liquidazione, fatta eccezione per Equitalia Giustizia S.p.A., cui restano affidate funzioni diverse dalla riscossione. Dall’entrata in vigore del decreto alle società interessate è vietato assumere personale subordinato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale.

Dalla stessa data le funzioni della riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate e svolte dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, che subentra a titolo universale nei rapporti attivi e passivi, anche processuali, delle società soppresse e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri previsti dal d.P.R. n. 602/1973. Fino al 30 giugno 2017 l’attività prosegue secondo il regime giuridico vigente.

Entro il 1° luglio 2017 l’Agenzia delle entrate acquista al valore nominale le azioni di Equitalia S.p.A. detenute dall’INPS; le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A. sono cedute gratuitamente al Ministero dell’economia e delle finanze. Le operazioni sono esenti da imposizione fiscale. Gli organi delle società redigono i bilanci finali di chiusura, sottoposti all’approvazione ministeriale; gli organi dell’ente successore deliberano i bilanci finali entro 120 giorni dallo scioglimento. I bilanci relativi al 2016 e quelli finali sono redatti secondo il d.lgs. n. 136/2015. Ai componenti degli organi societari spettano compensi soltanto fino allo scioglimento, salvo il rimborso delle spese successivamente sostenute, ove dovuto.

Natura, attività e organizzazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

L’Agenzia delle entrate-Riscossione è istituita dal 1° luglio 2017 come ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto al suo indirizzo operativo e controllo, con autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale. Può svolgere anche la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali delle amministrazioni locali individuate dall’ISTAT, con le esclusioni indicate per le società di riscossione e le società partecipate.

Sono organi dell’ente il direttore, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti. Il direttore dell’ente coincide con il direttore dell’Agenzia delle entrate; il comitato è composto dal direttore, che lo presiede, e da due dirigenti dell’Agenzia delle entrate, senza compensi, indennità o rimborsi spese per i componenti.

Lo statuto, approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, disciplina competenze degli organi, entrate necessarie all’equilibrio economico-finanziario, criteri di erogazione delle risorse e corrispettivi per i servizi, nonché le procedure di consultazione pubblica sugli atti generali. Il comitato delibera, su proposta del direttore, le modifiche statutarie, gli atti generali di organizzazione e funzionamento, i bilanci, i piani aziendali, le spese oltre il limite fissato dallo statuto e il piano triennale di razionalizzazione delle attività di riscossione e di incremento dell’efficienza.

Le deliberazioni sullo statuto sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione. Le modifiche dei regolamenti e degli atti generali, i bilanci e i piani pluriennali di investimento sono sottoposti all’approvazione dell’Agenzia delle entrate, che può negarla per ragioni di legittimità o di merito. Per gli atti generali il termine ordinario è di 45 giorni dalla ricezione; in assenza di provvedimento o richiesta di integrazioni, le deliberazioni si intendono approvate. La richiesta di chiarimenti o documenti interrompe il termine. Gli altri atti di gestione non sono soggetti ad approvazione preventiva, ferma la verifica dei risultati.

Le due Agenzie possono stipulare convenzioni o protocolli, senza nuovi o maggiori oneri, anche per assegnazioni temporanee di personale. L’Agenzia delle entrate-Riscossione può inoltre utilizzare, alle medesime condizioni, le soluzioni immobiliari disponibili presso l’Agenzia delle entrate, inclusi immobili demaniali e, previo rimborso della quota di canone, immobili appartenenti a fondi pubblici o acquistati da enti previdenziali. L’ente può avvalersi di anticipazioni di cassa; i risparmi di spesa sono versati al bilancio dello Stato entro il limite del risultato d’esercizio.

Personale, requisiti e dati personali

Il personale a tempo indeterminato delle società del Gruppo Equitalia in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, nonché quello a tempo determinato fino alla scadenza del contratto, è trasferito senza soluzione di continuità all’ente, conservando la posizione giuridica, economica e previdenziale maturata. Si applica l’articolo 2112 del codice civile e le competenze sono ricognite per una collocazione organizzativa adeguata. Un decreto ministeriale individua le modalità di utilizzo, dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza previsto dalla legge n. 377/1958 per armonizzare la disciplina previdenziale con l’assicurazione generale obbligatoria.

Il personale deve possedere i requisiti di onorabilità e affidabilità richiesti ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate. Non possono essere assunti coloro che abbiano riportato condanne irrevocabili per reati ostativi all’impiego presso una pubblica amministrazione. Chi ha procedimenti penali o amministrativi per misure di sicurezza o prevenzione, oppure precedenti iscrivibili nel casellario giudiziale, deve comunicarli all’ente, indicando data e autorità del provvedimento o dell’autorità giudiziaria procedente. I requisiti devono sussistere alla scadenza del termine di candidatura, alla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata del rapporto.

I dati personali relativi a tali verifiche sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale. L’ente deve adottare misure tecniche, organizzative e fisiche di sicurezza, assicurare minimizzazione, integrità e riservatezza, verificare periodicamente esattezza e aggiornamento dei dati e cancellare o rettificare tempestivamente quelli inesatti. I dati sono conservati per il tempo necessario alle finalità comunicate; possono essere mantenuti per la difesa in giudizio fino alla cessazione del contenzioso o al decorso dei termini prescrizionali. In seguito sono cancellati o resi anonimi.

Rapporti con i contribuenti, finanziamento e controllo dei risultati

L’ente deve rispettare lo Statuto dei diritti del contribuente, in particolare trasparenza, leale collaborazione, tutela dell’affidamento e buona fede, e perseguire gli obiettivi di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio. Opera secondo legalità, imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia, assicurando trasparenza di obiettivi, attività e risultati.

La convenzione tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate definisce i servizi dovuti, le risorse per gli oneri di gestione e gli investimenti, le strategie e priorità di riscossione, gli obiettivi quantitativi di economicità, soddisfazione degli utenti e riscossione delle entrate, nonché gli indicatori di verifica e le modalità di indirizzo e controllo. La convenzione disciplina anche la flessibilità organizzativa e le comunicazioni preventive dirette a evitare aggravi moratori e a rendere identificabile il debito originario, anche mediante uno sportello unico telematico.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi convenzionali, se non dovuto a fattori eccezionali o non tempestivamente segnalati, costituisce risultato particolarmente negativo della gestione. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui carichi affidati, sulle somme riscosse, sui crediti residui, sulle quote inesigibili e sulle procedure utilizzate; la relazione è trasmessa all’Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto previsto dalla legge n. 196/2009. Per il 2017 restano validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A. secondo la disciplina richiamata nel decreto.

Patrocinio e rappresentanza in giudizio

L’Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato su base convenzionale, salvi i conflitti. Può inoltre incaricare avvocati del libero foro secondo criteri generali e nel rispetto della disciplina sui contratti pubblici, oppure farsi rappresentare davanti al tribunale e al giudice di pace da propri dipendenti delegati. Per questioni di massima o di rilevanti riflessi economici l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il contenzioso davanti alle commissioni tributarie resta ferma la disciplina del d.lgs. n. 546/1992. La disposizione interpretativa del 2019 precisa che il ricorso ad avvocati esterni nei giudizi riservati all’Avvocatura opera quando l’ente intende non avvalersene, non quando l’Avvocatura è indisponibile. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Le funzioni di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali e delle società partecipate devono essere affidate, nel rispetto della disciplina applicabile, a soggetti iscritti all’albo previsto dal d.lgs. n. 446/1997.

Riscossione delle entrate locali e affidamento ad AMCO

Dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali possono affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale la riscossione spontanea e coattiva delle proprie entrate tributarie o patrimoniali. La disciplina successivamente introdotta consente agli enti locali di affidare ad AMCO S.p.A. la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie; i crediti restano di titolarità dell’ente e, per gli affidamenti ad AMCO, non è esercitabile la facoltà di affidamento al soggetto nazionale prevista dal comma 2. Possono essere inclusi anche carichi già affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione e discaricati secondo il d.lgs. n. 110/2024.

L’affidamento ad AMCO è obbligatorio per gli enti che non scelgono la facoltà di affidamento volontario quando il tasso di smaltimento dei residui attivi è inferiore al 35 per cento, calcolato sui dati delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3, considerando gli ultimi tre esercizi secondo la formula prevista dalla norma. È inoltre obbligatorio per gli enti per i quali, nell’ultimo quadriennio, la BDAP non abbia acquisito i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi. Sono esclusi dall’obbligo gli enti con valore nullo o negativo dei residui attivi considerati o con residui attivi inferiori al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate interessate. La soglia del 35 per cento è aggiornata ogni tre anni con decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-città; l’individuazione degli enti soggetti all’obbligo avviene annualmente con decreto ministeriale sulla base dei dati BDAP.

L’affidamento è disposto con deliberazione dell’ente e convenzione conforme al decreto attuativo. Ha durata di cinque anni dalla sottoscrizione ed è rinnovabile automaticamente una sola volta per altri cinque, salvo diversa decisione dell’ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo periodo. I crediti affidati possono continuare a essere riscossi dopo la scadenza fino all’incasso o al discarico automatico. Gli enti obbligati deliberano entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto che li individua o, nei casi previsti, entro 30 giorni dalla scadenza dei contratti di riscossione in essere; i contratti con altri soggetti stipulati in violazione dell’obbligo sono nulli. Per gli enti affidati a concessionari iscritti all’albo indicati dalla norma, l’obbligo opera soltanto se la percentuale di riscossione resta sotto soglia anche nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto.

La remunerazione di AMCO è determinata dal decreto attuativo. Restano a carico del debitore le spese di notifica, le spese di assistenza legale strettamente connesse al recupero, le spese delle fasi cautelari ed esecutive e gli interessi di mora, secondo i criteri e gli importi richiamati dalla legge n. 160/2019 e dal decreto ministeriale 14 aprile 2023.

Gestione separata, operatori incaricati e poteri di riscossione di AMCO

AMCO istituisce uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti, anche per un valore superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. Le attività gestite restano di titolarità dell’ente affidante e sono rendicontate separatamente, con revisione contabile e trasmissione dei risultati all’ente. Per le obbligazioni risponde esclusivamente il patrimonio destinato, che è separato dai creditori e dalle procedure concorsuali riguardanti AMCO. I risultati economici sono imputati al patrimonio destinato secondo la convenzione.

AMCO apre conti correnti dedicati per le somme riscosse, con separazione e piena tracciabilità dei flussi per ciascun ente locale. I termini di riversamento sono stabiliti nelle convenzioni, nel rispetto del decreto attuativo.

Per l’attività di riscossione AMCO seleziona, con procedura a evidenza pubblica secondo il codice dei contratti pubblici, uno o più operatori iscritti all’albo previsto dal d.lgs. n. 446/1997 e in possesso dei requisiti stabiliti. La selezione considera adeguatezza patrimoniale e finanziaria, capacità di recupero nel rispetto dei diritti dei debitori e della tutela del contribuente, capacità organizzativa e tecnologica, disponibilità di personale qualificato e sistemi idonei a prevenire conflitti d’interesse. AMCO coordina le procedure, monitora gli operatori e rendiconta i flussi di cassa.

Limitatamente ai crediti affidati e alla durata dell’incarico, AMCO dispone dei poteri previsti dal d.P.R. n. 602/1973 e dal d.lgs. n. 112/1999; dal 1° gennaio 2027 le sono attribuiti anche i poteri previsti dal d.lgs. n. 33/2025. Può accedere ai dati indicati dalla norma e trasmettere le informazioni necessarie agli operatori incaricati. A questi ultimi, quali concessionari della riscossione coattiva, sono attribuiti per la durata dell’incarico e limitatamente ai crediti gestiti i poteri richiamati. Restano ferme le tutele e le facoltà di opposizione dei debitori.

Il decreto ministeriale attuativo, previa intesa in Conferenza Stato-città, disciplina modalità operative, requisiti, monitoraggio e contenuto minimo delle convenzioni. I sistemi informatici di AMCO e degli operatori devono essere interoperabili e garantire scambio sicuro, integrità, riservatezza e conservazione accessibile dei dati, nel rispetto del GDPR e della normativa nazionale; le specifiche tecniche sono definite nella documentazione di gara, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le attività di AMCO e degli operatori incaricati sono escluse dall’ambito del d.lgs. n. 231/2007. L’obbligo di affidamento ad AMCO cessa, al termine del periodo di gestione, se il miglioramento della capacità di smaltimento dei residui attivi è inferiore a tre punti percentuali; tornano allora applicabili la facoltà di affidamento e le altre disposizioni vigenti. Un decreto ministeriale fissa inoltre il termine dal quale cessano le funzioni dell’Agenzia delle entrate-Riscossione interessate dalla disciplina.

Modalità di versamento delle entrate locali

Dal 1° ottobre 2017, salvo le eccezioni previste, le entrate tributarie degli enti locali devono essere versate direttamente alla tesoreria dell’ente, sui conti postali intestati all’ente, tramite versamento unitario, strumenti elettronici o la piattaforma prevista dal Codice dell’amministrazione digitale. Sono esclusi i casi di riscossione a canone fisso e le somme derivanti da procedure esecutive o da pagamenti degli occupanti di aree mercatali o posteggi; in questi ultimi casi le somme devono essere riversate all’ente entro il termine da esso stabilito e comunque entro il decimo giorno lavorativo successivo alla riscossione. Restano ferme le regole specifiche per l’IMU.

Per le entrate non tributarie si applicano le medesime modalità, con esclusione del versamento unitario. Per tutte le entrate riscosse dal 1° ottobre 2017 è inoltre possibile il pagamento al gestore del servizio iscritto all’albo, che utilizzi reti assistite da cauzione collettiva e solidale riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria; gli importi, al netto delle spese anticipate e dell’aggio, devono essere acquisiti direttamente dall’ente non oltre il giorno del pagamento. I versamenti effettuati al soggetto indicato dalla norma sono equiparati a quelli eseguiti direttamente all’ente. Le regole dell’articolo non si applicano ai versamenti effettuati all’Agenzia delle entrate-Riscossione; la disciplina stabilisce inoltre che non si applicano ai versamenti ad AMCO nell’ambito delle attività di riscossione previste per tale società.

Accesso alle banche dati e recupero dell’evasione

Dal 1° gennaio 2017 l’Agenzia delle entrate può utilizzare, anche per le funzioni di riscossione nazionale, le banche dati e le informazioni cui è autorizzata ad accedere in base a specifiche disposizioni di legge. Il d.P.R. n. 602/1973 è modificato prevedendo l’acquisizione telematica diretta, da parte dell’Agenzia, delle informazioni dell’INPS sui rapporti di lavoro e di impiego ai fini delle procedure di riscossione. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati per i propri compiti istituzionali.

Comunicazione dei dati delle fatture

Il decreto sostituisce l’articolo 21 del d.l. n. 78/2010 introducendo l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali e le relative variazioni. La trasmissione è trimestrale ed è prevista entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre; per il secondo trimestre il termine è il 16 settembre e per l’ultimo trimestre è il mese di febbraio. Dal 1° gennaio 2017 sono esonerati i soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane individuate dal d.P.R. n. 601/1973.

I dati sono inviati in forma analitica secondo le modalità stabilite dal direttore dell’Agenzia delle entrate e comprendono almeno identificativi dei soggetti, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota, imposta e tipologia dell’operazione. Per le fatture elettroniche e i documenti informatici trasmessi tramite il Sistema di interscambio e memorizzati dall’Agenzia, gli obblighi di conservazione richiamati dalla norma si intendono soddisfatti. Il testo fornito si interrompe durante la disciplina delle modalità applicative di tale previsione e non consente di ricostruire le disposizioni successive.

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