Cassazione Civile, Ordinanza n. 03279/2025 del 09/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato un maggior reddito IRES in capo a una società a responsabilità limitata posta in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello dei soci, limitatamente alle sanzioni, ritenendo che la società fosse obbligata a presentare la dichiarazione per l'anno 2010 indicando le quote residue di una plusvalenza rateizzata ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), TUIR, e che l'omissione giustificasse la tassazione delle quote non dichiarate nonché la responsabilità sussidiaria dei soci. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 18, comma 2, lett. e), e 24, comma 2, del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva accolto il motivo relativo all'inapplicabilità delle sanzioni benché esso fosse stato formulato solo nella memoria illustrativa del primo grado. I soci hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi, con cui hanno censurato la decisione sul piano tributario sostanziale e sulla responsabilità dei soci, deducendo anche omesso esame di un fatto decisivo in tema di distribuzione di utili extracontabili. Successivamente hanno chiesto l'estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5, comma 2, l. 130/2022, depositando prova della domanda e del pagamento dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo perché risultavano perfezionati i presupposti della definizione agevolata della lite fiscale prevista dall'art. 5 l. 130/2022. Ha rilevato la tempestiva presentazione della domanda, il pagamento della somma dovuta e l'assenza di provvedimento di diniego o di istanza di trattazione nei termini; ha inoltre richiamato l'elenco dei procedimenti definiti trasmesso dall'Agenzia delle Entrate. In conseguenza dell'estinzione, non è stata esaminata nel merito la censura dell'Agenzia né il ricorso incidentale dei contribuenti. Le spese sono state poste a carico di chi le ha sostenute e non è stata pronunciata la sanzione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per il motivo dell'Agenzia, ma la Corte non lo esamina nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio.
artt. 18, comma 2, lett. e), e 24, comma 2, d.lgs. 546/1992
Sono richiamati dal ricorrente principale per sostenere il divieto di introdurre in appello questioni nuove o tardive; la censura resta assorbita.
art. 53 Cost.
Richiamato dai ricorrenti incidentali tra le norme sostanziali asseritamente violate in tema di imposizione reddituale.
Richiamato dai ricorrenti incidentali nel dedurre violazioni dei principi dello statuto del contribuente.
Richiamato dai ricorrenti incidentali con riferimento agli obblighi dichiarativi.
artt. 39, comma 2, lett. a), e 41 d.P.R. 600/1973
Richiamati dai ricorrenti incidentali in relazione all'accertamento del reddito e alla determinazione induttiva.
artt. 84 e 182 d.P.R. 917/1986
Richiamati dai ricorrenti incidentali in tema di disciplina fiscale delle plusvalenze/riporto delle perdite e imposizione societaria.
Richiamati dai ricorrenti incidentali per contestare l'uso di presunzioni sulla distribuzione di utili extracontabili.
Richiamato dai ricorrenti incidentali per contestare la responsabilità fiscale dei soci.
Richiamato dai ricorrenti incidentali in tema di effetti della cancellazione della società e di eventuale responsabilità dei soci.
Richiamato dai ricorrenti incidentali in relazione all'interesse ad agire o a resistere.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti incidentali per denunciare omesso esame di un fatto decisivo, ma non esaminato per l'estinzione.
Base processuale della declaratoria di estinzione del giudizio in cassazione.
Norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, ritenuta perfezionata e idonea a determinare l'estinzione del processo.
Prevede che, in assenza di diniego e di tempestiva istanza di trattazione, il processo sia dichiarato estinto.
Richiamato per il calcolo del valore della controversia ai fini del pagamento dovuto nella definizione agevolata.
art. 40, comma 4, d.l. n. 13/2023
Richiamato quale fonte dell'elenco dei procedimenti definiti trasmesso dall'Agenzia delle Entrate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché non ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata di una controversia tributaria, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso principali o incidentali.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata è sufficiente la prova della tempestiva domanda, del pagamento dovuto e dell'assenza di provvedimento di diniego o di istanza di trattazione nei termini previsti.
- La pendenza di questioni processuali o sostanziali, anche se articolate in ricorso principale e incidentale, resta assorbita dalla sopravvenuta definizione della lite.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola della compensazione o della imputazione a chi le ha sostenute secondo quanto disposto dalla Corte nel provvedimento estintivo, e non opera il raddoppio del contributo unificato se mancano i relativi presupposti.
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