Cassazione Civile, Ordinanza n. 03237/2025 del 09/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per IVA, IRPEF e altri tributi, deducendo: la nullità della notificazione perché la relata sarebbe stata sottoscritta da soggetto non legittimato e, in particolare, perché la raccomandata informativa era stata inviata tramite operatore postale privato nel periodo ritenuto critico dalla disciplina di settore; l’illegittimità dell’atto per mancato computo analitico degli interessi; l’intervenuta prescrizione dei crediti erariali, sostenendo l’applicabilità del termine quinquennale; in appello aveva inoltre lamentato il diniego di un rinvio/rimessione in termini per poter esaminare e controdedurre sulla documentazione prodotta dalla controparte e chiedeva la nullità della decisione di primo grado. La CTR ha respinto le doglianze e la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 59 d.P.R. 546/1992 per non aver la CTR colto che si chiedeva la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la decisione nel merito, non il rinvio alla CTP; e violazione dell’art. 140 c.p.c. e della disciplina sulla notificazione postale, nonché degli artt. 2946 e 2947 c.c., per la ritenuta validità della notifica e per l’affermazione della prescrizione decennale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello: gli eventuali vizi della sentenza di primo grado si convertono in motivi di impugnazione e, fuori dalle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, sono sanati/assorbiti dalla decisione del giudice d’appello sul merito; quindi non è denunciabile in cassazione un vizio della sentenza di primo grado. Sul secondo motivo ha confermato che il credito erariale per imposte come IRPEF, IVA e simili si prescrive nel termine ordinario decennale, non operando il termine quinquennale invocato. Quanto alla notifica della cartella, ha ribadito che, nel periodo considerato, la notificazione eseguita tramite operatore postale privato abilitato non è inesistente; comunque, nel caso concreto, la contribuente aveva ritirato la raccomandata informativa dopo il deposito nella casa comunale ex art. 140 c.p.c. e aveva impugnato l’atto, con raggiungimento dello scopo e sanatoria della nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 59 d.P.R. 546/1992
Le ipotesi di nullità che comportano la rimessione al primo giudice sono tassative; fuori da tali casi, gli eventuali vizi della sentenza di primo grado si traducono in motivi di impugnazione decisi dal giudice d'appello sul merito.
art. 34, comma 3, d.P.R. 546/1992
Non attribuisce un diritto automatico al rinvio dell'udienza di discussione per difficoltà difensive derivanti da documenti della controparte.
La notificazione si perfeziona con deposito in casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa; la produzione della raccomandata prova il perfezionamento, e la conoscenza effettiva dell'atto sana eventuali nullità.
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo, come avviene se il destinatario riceve la raccomandata informativa e impugna l'atto.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973
Richiamato come base della notificazione degli atti impositivi nelle ipotesi di irreperibilità del contribuente.
Nel periodo di parziale liberalizzazione era valida la notifica compiuta tramite operatore postale privato munito di licenza individuale.
art. 5, comma 1, d.lgs. 261/1999
La licenza individuale è il titolo abilitativo rilevante per l'operatore postale privato nel periodo considerato.
È richiamata come discrimine temporale del regime di liberalizzazione piena del servizio postale.
I crediti erariali in questione sono soggetti al termine ordinario decennale.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto applicabile alla prescrizione dei crediti tributari oggetto di causa.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Non si applica ai crediti erariali considerati, perché l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario e non è una prestazione periodica nel senso utile alla prescrizione quinquennale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- I vizi della sentenza di primo grado che non rientrano nelle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice non giustificano una cassazione per nullità della decisione di prime cure, perché il giudice d'appello deve esaminare e definire il merito della controversia.
- Nel processo tributario il diniego di rinvio dell'udienza di discussione non integra di regola un vizio autonomamente censurabile se la parte ha comunque potuto svolgere difese e produrre documenti nel grado di impugnazione.
- La prescrizione dei crediti tributari per IRPEF, IVA e imposte analoghe segue il termine ordinario decennale, non quello quinquennale delle prestazioni periodiche, in assenza di una diversa previsione legislativa.
- La notificazione degli atti impositivi effettuata mediante deposito in casa comunale e raccomandata informativa è sanata quando il destinatario riceve l'avviso e propone impugnazione, poiché l'atto ha raggiunto il suo scopo.
- Nel periodo di liberalizzazione del servizio postale, la notifica dell'atto impositivo tramite operatore postale privato munito del titolo abilitativo richiesto non è inesistente; eventuali irregolarità residue danno luogo, al più, a nullità sanabile.
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