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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03234/2025 del 09/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto solo in parte il suo appello contro un'intimazione di pagamento relativa a cartelle per omissione di IRPEF, IRPEG, IVA, tassa smaltimento rifiuti, tassa di registro e tassa automobilistica. Con cinque motivi ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sostenendo che non potesse stare in giudizio con avvocato del libero foro; 2) prescrizione quinquennale del credito tributario, richiamando la disciplina dei tributi locali e gli artt. 2948 e 2953 c.c.; 3) nullità della notifica via PEC dell'intimazione per difetto di attestazione di conformità della copia informatica; 4) violazione dello Statuto del contribuente per omessa allegazione delle cartelle presupposte; 5) vizio motivazionale e illegittimità della disciplina dell'aggio, contestando il rigetto dell'eccezione di incostituzionalità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi, nei casi consentiti dalla disciplina vigente e dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato, anche tramite avvocati del libero foro, senza necessità di specifica delibera nei casi in cui la convenzione non riservi la causa all'Avvocatura o questa sia indisponibile. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che eventuali violazioni delle regole tecniche della notifica telematica integrano al più irregolarità sanabili se non vi è lesione del diritto di difesa e che, per le copie informatiche ex CAD, non è necessaria l'attestazione di conformità se non contestata; ha inoltre valorizzato il principio del raggiungimento dello scopo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del terzo, con ulteriore rilievo che, comunque, le eccezioni contro un atto divenuto definitivo sono precluse nei limiti dei vizi propri dell'atto successivo. Il quarto motivo è stato respinto perché l'intimazione di pagamento è atto vincolato, motivabile con il richiamo al ruolo/cartella presupposti e non annullabile per insufficienza motivazionale quando il contribuente dimostri di conoscere gli atti anteriori e di averli contestati. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile nella formulazione proposta e comunque infondato, sia per i limiti del sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché la questione dell'aggio è stata ritenuta non fondata alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata. Spese non liquidate per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato ai fini della rappresentanza in giudizio dell'agente della riscossione nel processo tributario, coordinato con la disciplina successiva sulla difesa tecnica dell'Agenzia.

  • art. 4-novies, comma 1, d.l. n. 34 del 2019, conv. in L. n. 58 del 2019

    norma di interpretazione autentica: l'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 si applica solo quando l'Agenzia intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a questa riservati su base convenzionale.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016

    prevede una facoltà alternativa dell'Agenzia di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, di avvocati del libero foro o di propri dipendenti delegati; per il patrocinio tributario continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

  • art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    la delibera motivata è necessaria solo se la controversia rientra tra quelle riservate convenzionalmente all'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia intenda comunque non avvalersene.

  • art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dal ricorrente sulla notificazione dell'intimazione di pagamento via PEC.

  • d.P.R. n. 68 del 2005

    richiamato per la disciplina della posta elettronica certificata e delle notificazioni telematiche.

  • art. 21 d.lgs. n. 82 del 2005

    richiamato in relazione al valore probatorio dei documenti informatici e delle copie.

  • art. 6 del DPCM 13 novembre 2014

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità dell'attestazione di conformità della copia notificata via PEC.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    l'onere di allegazione riguarda i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e presupposti dell'atto, al fine di non pregiudicare il diritto di difesa.

  • art. 50, commi 2 e 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    "Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni"

    l'avviso di intimazione è atto vincolato, redatto su modello ministeriale, la cui motivazione può essere soddisfatta dal richiamo alla cartella e al ruolo presupposti.

  • art. 21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990

    richiamato per escludere l'annullabilità dell'intimazione per insufficienza motivazionale quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato come parametro generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, anche tributari.

  • art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005

    le copie informatiche di documenti analogici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta.

  • art. 9, comma 1-bis, L. n. 53 del 1994

    richiamato per affermare la possibilità di depositare alternativamente documenti attestanti la notificazione telematica.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è censurabile la mera insufficienza motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    disposto per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto.

  • art. 2948 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale del credito.

  • art. 2953 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di prescrizione del credito tributario.

  • art. 11 d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato dal ricorrente a sostegno della prescrizione quinquennale, per analogia con i tributi locali.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112 del 1999

    richiamato in relazione alla remunerazione dell'agente della riscossione mediante aggio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la rappresentanza dell'agente della riscossione può avvenire tramite Avvocatura dello Stato, avvocati del libero foro o dipendenti delegati secondo la disciplina primaria e la convenzione applicabile; la delibera motivata è necessaria solo quando la controversia sia riservata convenzionalmente all'Avvocatura e l'ente voglia comunque non avvalersene.
  • La notificazione telematica di un atto non è invalidata da mere violazioni di regole tecniche se l'atto è comunque giunto a conoscenza del destinatario e non risulta leso il diritto di difesa; in tali casi opera il principio del raggiungimento dello scopo.
  • Per le copie informatiche di documenti originariamente analogici, la prova della conformità non richiede necessariamente un'attestazione formale se la conformità non è espressamente disconosciuta.
  • L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto vincolato: la motivazione può essere soddisfatta dal richiamo al ruolo e alla cartella presupposti, senza che l'omessa allegazione degli atti già conosciuti dal contribuente comporti invalidità.
  • Quando il contribuente impugna l'intimazione contestando il merito della pretesa e gli atti presupposti, dimostra di conoscerne il contenuto; in tale situazione non può utilmente invocare un pregiudizio al diritto di difesa per difetto di motivazione o di allegazione.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi censurabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Le eccezioni relative alla prescrizione o ad altri vizi di un credito già cristallizzato in un atto definitivo non possono essere veicolate contro un successivo atto esecutivo se non nei limiti dei suoi vizi propri.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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