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Legge

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Normativa italiana002G0326Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge fissa i saldi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 e introduce una vasta riforma e temporanea riduzione di IRPEF e IRES/IRAP, oltre a regimi agevolati e definizioni fiscali per redditi d’impresa e lavoro autonomo. Molte disposizioni hanno efficacia limitata al 2003-2005 o sono poi state prorogate/modificate da norme successive.

Legge finanziaria 2003 e misure fiscali collegate

Legge finanziaria 2003 e misure tributarie collegate

Il provvedimento interviene sia sulla finanza pubblica sia sulla fiscalità diretta e regionale. Accanto alla fissazione dei saldi di bilancio e del ricorso al mercato per il triennio 2003-2005, introduce una riduzione dell’IRPEF e dell’IRES, modifica l’IRAP, sospende taluni aumenti di addizionali, disciplina un concordato triennale preventivo e una definizione automatica dei redditi pregressi.

Saldi di finanza pubblica e ricorso al mercato

Per il 2003 vengono fissati:

  • il livello massimo del saldo netto da finanziare in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni per regolazioni debitorie;
  • il livello massimo del ricorso al mercato finanziario in 281.000 milioni di euro, incluso l’indebitamento all’estero entro 2.000 milioni per interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Per il 2004 e il 2005 sono determinati sia i limiti del bilancio a legislazione vigente sia quelli del bilancio programmatico, con valori differenti per saldo netto da finanziare e ricorso al mercato. Le operazioni di ricorso al mercato sono calcolate al netto di quelle finalizzate al rimborso anticipato o alla ristrutturazione di passività preesistenti.

Le maggiori entrate rispetto alle previsioni normative devono essere integralmente destinate alla riduzione del saldo netto da finanziare, salvo impieghi per:

  • calamità naturali;
  • esigenze urgenti di sicurezza del Paese;
  • emergenze economico-finanziarie;
  • riduzioni della pressione fiscale finalizzate agli obiettivi del DPEF.

Riduzione dell’IRPEF per persone fisiche

La legge riscrive il sistema di determinazione dell’IRPEF, introducendo una deduzione base di 3.000 euro e deduzioni maggiorate per alcune categorie di reddito:

  • 4.500 euro per redditi di lavoro dipendente e assimilati, rapportati al periodo di lavoro;
  • 4.000 euro per pensioni, rapportati al periodo di pensione;
  • 1.500 euro per redditi di lavoro autonomo e d’impresa.

La deduzione è poi modulata in relazione al reddito complessivo e al rapporto con la soglia di 26.000 euro. Sono ridisegnati gli scaglioni IRPEF con aliquote progressive dal 23% al 45%.

Sono previste anche particolari ipotesi di esonero o azzeramento dell’imposta per contribuenti con soli redditi di pensione molto contenuti e redditi accessori minimi.

Detrazioni, ritenute e disciplina transitoria IRPEF

Sono introdotte nuove detrazioni per fasce di reddito per:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di pensione;
  • redditi di lavoro autonomo e d’impresa.

Le nuove regole si applicano anche alle ritenute dei sostituti d’imposta, che devono essere operate al netto della nuova deduzione. Per gli anni 2003 e 2004 i contribuenti possono scegliere in dichiarazione le regole del TUIR vigenti al 31 dicembre 2002 se più favorevoli.

La deduzione base non rileva ai fini delle addizionali IRPEF. La revisione di aliquote e scaglioni produce effetti per gli emolumenti arretrati solo per i periodi d’imposta iniziati dopo il 31 dicembre 2004.

Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e altre misure temporanee

È confermata la detrazione per recupero del patrimonio edilizio fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2003, nella misura del 36% su un massimo di 48.000 euro, con ripartizione ordinaria in dieci quote annuali. Sono previste regole speciali per prosecuzione di lavori, trasferimento dell’immobile, successione del beneficio e contribuenti anziani, con quote ridotte in 5 o 3 anni.

Il termine di alcune agevolazioni IVA e di altri benefici è prorogato da disposizioni successive richiamate nel testo. È inoltre previsto un contributo, entro un tetto annuo complessivo di 30 milioni di euro per il 2003-2005, a sostegno delle spese educative presso scuole paritarie, secondo criteri da definirsi con decreto ministeriale. Gli alunni della prima classe delle scuole secondarie superiori statali restano esentati dalle tasse scolastiche in attesa della riforma del diritto-dovere all’istruzione e formazione.

Indeducibilità di costi illeciti e spese promozionali farmaceutiche

Non sono deducibili i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. Sono inoltre indeducibili i costi per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti per agevolare la diffusione di specialità medicinali o altri prodotti farmaceutici.

IRAP: deduzioni e chiarimenti interpretativi

Vengono ampliate e rimodulate le deduzioni ai fini IRAP, con interventi sui contributi obbligatori, sulle spese per apprendisti, disabili e contratti di formazione lavoro, sui compensi per prestazioni occasionali e sulle indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto.

Per i soggetti con base imponibile contenuta e per le imprese con componenti positivi non superiori a 400.000 euro sono previste deduzioni ulteriori per lavoratore dipendente, con criteri di proporzione al tempo di lavoro e all’eventuale part-time. È chiarito inoltre il regime di computo dei contributi ai fini della base imponibile IRAP.

Sospensione degli aumenti di addizionali e Alta Commissione

Sono sospesi gli aumenti delle addizionali IRPEF di comuni e regioni e le maggiorazioni IRAP deliberati dopo il 29 settembre 2002 e non confermativi delle aliquote 2002, fino al raggiungimento di un accordo in Conferenza unificata sui meccanismi del federalismo fiscale.

È istituita un’Alta Commissione di studio incaricata di proporre i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché i parametri per la regionalizzazione del reddito delle imprese. La Commissione deve presentare la relazione al Governo entro il 30 settembre 2006; in difetto, viene sciolta e il Governo riferisce al Parlamento entro il 31 ottobre 2006.

Riduzione dell’IRES

Vengono ridotte alcune misure collegate al sistema di imposizione societaria:

  • il credito d’imposta sugli utili distribuiti da società ed enti passa al 51,51%;
  • l’aliquota IRPEG è ridotta dal 35% al 34%;
  • si abbassano anche i valori del credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

È inoltre ridotta una percentuale rilevante per il calcolo delle imposte relative a plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva in specifiche operazioni straordinarie.

Concordato preventivo triennale

È istituito un concordato triennale preventivo per contribuenti IRPEF titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, nonché soggetti IRAP, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Il concordato definisce per tre anni la base imponibile delle imposte interessate. I maggiori imponibili rispetto a quelli concordati non sono tassati, mentre eventuali minori imponibili non riducono l’imposta dovuta. Un regolamento ministeriale deve individuare le categorie di contribuenti e le date di applicazione progressiva.

Definizione automatica dei redditi pregressi

La legge prevede una ampia definizione automatica, mediante autoliquidazione, dei redditi di impresa, lavoro autonomo e redditi imputati per trasparenza, per annualità con dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2002.

La definizione riguarda:

  • imposte sui redditi e addizionali;
  • IVA;
  • IRAP.

È esclusa per chi non ha presentato dichiarazione, per chi ha superato 5.164.569 euro di ricavi/compensi, per chi ha ricevuto specifici atti accertativi o è già coinvolto in procedimenti penali tributari conosciuti formalmente.

Sono previste regole specifiche per:

  • annualità con accertamenti parziali o definitivi già notificati;
  • periodo d’imposta 1997;
  • versamenti rateali oltre determinate soglie;
  • società, associazioni e imprese familiari, con effetti anche per i redditi prodotti in forma associata.

La definizione esclude il riporto a nuovo delle perdite sui periodi definiti, rende definitive le liquidazioni collegate alle dichiarazioni per quanto non già controllato, blocca in larga parte i poteri accertativi dell’amministrazione sulle attività oggetto di definizione e non è revocabile né impugnabile.

Termini procedurali e modalità operative per la definizione automatica

Le comunicazioni dovevano essere trasmesse con modalità telematica entro il 31 luglio 2003, o entro il 31 ottobre 2003 per i soci/partecipanti di soggetti in trasparenza. I versamenti erano dovuti secondo scadenze specifiche, con possibilità di rateazione oltre determinate soglie e applicazione di interessi legali sulle rate.

Applicabilità temporale e obsolescenza pratica

Molte disposizioni hanno efficacia strettamente legata agli anni 2003-2007 oppure a specifiche annualità pregresse. Le norme su concordato triennale, definizione automatica e varie agevolazioni temporanee risultano oggi essenzialmente storiche e non più di uso pratico; la legge è quindi, nel suo complesso, in larga parte superata e deprecata, pur contenendo alcuni principi di allora e rinvii a proroghe successive.

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