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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03240/2025 del 09/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento per IVA, pari a euro 598.148,07, emessa in forza di due avvisi di rettifica relativi agli anni 1990 e 1992. La società sosteneva che, al tempo della notifica degli atti presupposti, era stata ammessa ad amministrazione controllata e poi a concordato preventivo, con omologazione del concordato; assumeva quindi la nullità della cartella per omessa notifica degli avvisi al legale rappresentante pro tempore. In cassazione deduceva, con più motivi, che durante l’amministrazione controllata la capacità processuale del debitore permane, che l’irregolarità della notifica non poteva essere fatta valere da chi aveva ricevuto l’atto, che la cartella era viziata perché gli atti non erano stati notificati al legale rappresentante, e che sanzioni e interessi non erano dovuti per effetto delle norme fallimentari richiamate. La censura era formulata anche come violazione del principio di autosufficienza da parte dei giudici di merito, ma senza indicare in modo completo i poteri concretamente attribuiti agli organi della procedura e senza localizzare adeguatamente i documenti rilevanti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, qualificando i motivi come inammissibili. Ha rilevato che le doglianze ruotavano attorno alla medesima questione, ma il ricorso non consentiva il controllo decisivo sulla effettiva portata dei poteri conferiti ai commissari/amministratori della procedura, né chiariva in modo autosufficiente i dati fattuali e documentali necessari. In assenza di una ricostruzione completa degli atti processuali rilevanti, la Corte non ha potuto valutare la fondatezza e la decisività delle censure. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 267 del 1942

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la permanenza della capacità processuale del debitore in procedura; la Corte non ne approfondisce il merito per difetto di autosufficienza del ricorso

  • art. 167 r.d. n. 267 del 1942

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina concorsuale; non viene applicato in concreto per l’inammissibilità

  • art. 169 r.d. n. 267 del 1942

    richiamato dalla ricorrente in tema di effetti della procedura; la Corte non sviluppa il merito

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla capacità processuale; non esaminato nel merito

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in tema di notificazione degli atti tributari; la Corte non decide nel merito per difetto di specificità

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato sulla notificazione alle persone giuridiche; non esaminato nel merito

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato sulla legittimazione ad agire e contraddire; non decisivo nel caso

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato sul requisito dell’interesse ad agire; la Corte non affronta il merito della questione

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per sostenere il vizio della cartella dovuto alla mancata notifica degli atti presupposti al legale rappresentante

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno del diritto di difesa nella contestazione degli atti impositivi

  • art. 26, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per contestare la debenza delle sanzioni in pendenza/ambito concorsuale

  • art. 55, comma 1, r.d. n. 267 del 1942

    richiamato per sostenere la sospensione delle pretese accessorie nella procedura

  • art. 69 r.d. n. 267 del 1942

    richiamato insieme alle altre norme concorsuali sulla sorte di crediti e accessori

  • art. 168, comma 1, r.d. n. 267 del 1942

    richiamato a supporto della tesi sulla sospensione delle azioni esecutive e delle pretese creditorie

  • art. 188, comma 2, r.d. n. 267 del 1942

    richiamato dalla ricorrente in tema di effetti del concordato sui crediti accessori

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il ricorrente deve trascrivere in modo essenziale gli atti e documenti rilevanti e indicarne la collocazione processuale; la mancata localizzazione del documento comporta inammissibilità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per le censure di violazione di legge, ma non supera il vaglio di ammissibilità per carenza di autosufficienza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 191 r.d. n. 267 del 1942

    "Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando poteri."

    richiamato per affermare che l’affidamento della gestione al commissario giudiziale richiede un decreto specifico che determini i poteri; nel caso concreto non risultava dalla sentenza né dal ricorso quali poteri fossero stati conferiti

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando si deduce un errore di diritto o un error in procedendo, il ricorso deve essere autosufficiente: occorre riportare in modo essenziale il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e indicarne la precisa collocazione nel fascicolo, così da consentire alla Corte il controllo della decisività della censura.
  • La mancata specificazione dei poteri effettivamente attribuiti agli organi della procedura concorsuale impedisce di verificare se la notificazione degli atti impositivi sia stata eseguita correttamente nei confronti del soggetto legittimato a riceverli.
  • In cassazione non è sufficiente invocare genericamente la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti: il ricorrente deve chiarire il percorso fattuale e documentale su cui si fonda la doglianza e dimostrare la concreta incidenza del vizio dedotto.
  • L’assenza nel ricorso di elementi fattuali decisivi rende inammissibili le censure anche se formalmente rubricate come violazione di legge.
  • Il controllo di legittimità non può essere trasformato in un nuovo accertamento del fatto: la parte che impugna deve offrire alla Corte gli elementi necessari per valutare giuridicamente la vicenda così come prospettata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioConcordato preventivo
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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