Cassazione Civile, Ordinanza n. 03239/2025 del 09/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto successorio tra più rami familiari su alcuni beni immobili, tra cui un lastrico solare/area del quarto piano di un fabbricato e i beni denominati "Piana". In primo grado alcuni soggetti avevano chiesto di far dichiarare nullo o annullabile il testamento olografo di una de cuius del 2008, ritenuto apocrifo o proveniente da persona incapace, e avevano sostenuto la validità di un precedente testamento del 1983; i convenuti avevano formulato domande riconvenzionali sulla caducazione di disposizioni testamentarie anteriori e sulla nullità di atti dispositivi, oltre a chiedere la consegna di beni. La Corte d'appello ha invece rigettato le domande di nullità e annullamento del testamento del 2008, ha ritenuto che esso regolasse la successione, ha valorizzato una scrittura transattiva del 1989 per affermare che la terrazza apparteneva pro quota ad alcune persone e ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c. proposta per ottenere il trasferimento della quota di un terzo del lastrico solare promessa con preliminare del 1998. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione delle regole processuali perché la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare accolte le loro domande riconvenzionali, non contestate, e sarebbe stata necessaria un'impugnazione incidentale per rimetterle in discussione; 2) erronea interpretazione del testamento della madre comune, sostenendo che la disposizione sul lastrico solare fosse condizionata all'ottenimento di autorizzazioni edilizie e, non essendo stata realizzata la costruzione, il legato doveva ritenersi non assegnato e il bene condominiale; 3) erronea applicazione dell'art. 2932 c.c., perché la promessa di vendita del 1998 avrebbe riguardato cosa altrui e la sentenza avrebbe ignorato o travisato il tema del disconoscimento della scrittura transattiva del 1989; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte avrebbe attribuito ai resistenti la proprietà di quota dei beni di "Piana" in modo ultra/extrapetita. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché confuso e non diretto a censurare specifiche statuizioni della sentenza di appello; il secondo motivo inammissibile perché non aggrediva una ratio autonoma decisiva della decisione, fondata anche sulla scrittura transattiva del 1989; il terzo motivo infondato quanto all'art. 2932 c.c. perché, essendo accertata la proprietà pro quota della terrazza in capo alla promittente, non vi era vendita di cosa altrui, e per il resto inammissibile per difetti di specificità e per censura di questioni di merito non veicolate nel modo corretto; il quarto motivo inammissibile perché non sussisteva un vero vizio di ultrapetizione, trattandosi invece di contestazione dell'accertamento di fatto sulla proprietà dei beni. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con esclusione della richiesta condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la nullità o l'annullamento del testamento del 2008, aveva riconosciuto l'efficacia della scrittura transattiva del 1989 quale riscontro della titolarità del lastrico solare, aveva ritenuto legittima la promessa di trasferimento della quota di terrazza e aveva respinto la censura di ultrapetizione sui beni di "Piana". Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. È stata esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dai resistenti, per difetto dei presupposti.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per sostenere preclusioni istruttorie e processuali; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non rivolta in modo specifico alla statuizione impugnata.
Invocato sotto il profilo della non contestazione; la Corte ha escluso che ciò consentisse di accogliere il motivo in cassazione senza una puntuale censura della sentenza di appello.
La Corte ha ricordato che le questioni e domande non riproposte in appello possono ritenersi rinunciate, ma nel caso concreto il motivo era inammissibile per difetto di specificità e per mancata critica della statuizione effettivamente decisiva.
Richiamato come criterio di interpretazione del testamento; la Corte ha però dichiarato inammissibile la censura perché non colpiva una ratio autonoma della decisione.
Richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici; la Corte non ha riesaminato l'interpretazione del testamento per carenza di specifica impugnazione della ratio decisiva.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere una lettura restrittiva della disposizione testamentaria; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Invocato per l'interpretazione della clausola testamentaria; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza perché non aggrediva l'autonoma motivazione sulla scrittura transattiva.
L'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre è stata ritenuta applicabile perché la promittente era stata accertata titolare della quota oggetto del preliminare; non si trattava dunque di vendita di cosa altrui.
La Corte ha ribadito che il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello richiesto; non quando la censura mira solo a contestare l'accertamento di fatto sulla proprietà.
È stata richiesta dai resistenti la condanna per lite temeraria, ma la Corte l'ha esclusa per mancanza dei presupposti.
È stata indicata la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
La Corte ha dichiarato inammissibile una deduzione sul disconoscimento della scrittura transattiva perché non supportata dall'indicazione degli atti e dei termini del disconoscimento nel fascicolo di legittimità.
È stata la norma di riferimento per i motivi di violazione di legge; la Corte ha respinto o dichiarato inammissibili le censure che non investivano correttamente la ratio decidendi.
Invocato per vizi processuali e di ultrapetizione; la Corte ha escluso che le doglianze integrassero il vizio dedotto.
Richiamato dalla Corte come canale corretto per censurare eventuali errori di fatto o omessi esami, ma non utilizzato in modo appropriato dai ricorrenti.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione la censura deve colpire in modo specifico la statuizione effettivamente decisiva della sentenza impugnata; se il motivo è confuso, generico o non individua la ratio decidendi, è inammissibile.
- Quando la decisione di merito è fondata su una pluralità di rationes autonome e una di esse non viene utilmente censurata, il motivo che attacca solo le altre è inammissibile per difetto di interesse.
- L'interpretazione di una disposizione testamentaria non può essere utilmente censurata se il ricorso non si confronta con tutte le autonome basi argomentative poste a fondamento della decisione di merito.
- L'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. presuppone che il promittente sia titolare del bene o della quota promessa; se la proprietà del bene è stata accertata in capo al promittente, non ricorre una vendita di cosa altrui.
- Il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice si limita ad accertare un fatto costitutivo della domanda; sussiste solo se attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: le doglianze fattuali devono essere veicolate, nei limiti consentiti, attraverso i motivi tipici e con puntuale riferimento agli atti e alle risultanze processuali.
- La mancata specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, degli atti processuali su cui si fonda una deduzione comporta l'inammissibilità della censura per difetto di specificità e di autosufficienza.
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