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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Normativa italiana23G00022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge interviene sull’organizzazione e sul coordinamento delle amministrazioni titolari del PNRR, istituisce presso la Presidenza del Consiglio una Struttura di missione operativa fino al 31 dicembre 2026 e modifica poteri sostitutivi, monitoraggio, controlli e gestione finanziaria. Prevede inoltre misure su stabilizzazione del personale, pagamenti pubblici, tracciabilità delle spese e aggiornamento dei cronoprogrammi del PNC, con specifiche decorrenze e scadenze.

Governance e attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari

Governance e attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari

Il decreto-legge introduce misure urgenti per accelerare l’attuazione del PNRR e del PNC, rafforzando le strutture amministrative, il coordinamento, il monitoraggio e i controlli. Modifica inoltre la disciplina dei poteri sostitutivi, della gestione finanziaria e della tracciabilità delle spese finanziate con risorse pubbliche.

Organizzazione delle amministrazioni titolari e coordinamento

I decreti di riorganizzazione dei Ministeri possono riorganizzare le strutture dirigenziali generali e le unità di missione PNRR, anche trasferendone funzioni e attività a strutture generali già esistenti. Le riorganizzazioni devono avvenire senza nuovi o maggiori oneri e nei limiti delle risorse già assegnate; in caso di trasferimento sono trasferite anche le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Gli incarichi dirigenziali relativi alle strutture riorganizzate cessano con il conferimento dei nuovi incarichi.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, uno o più DPCM possono riorganizzare le unità di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, la struttura prevista dall’articolo 4-bis del decreto-legge n. 77/2021 e il Nucleo PNRR Stato-Regioni; la riorganizzazione può riguardare anche soltanto alcune di tali strutture.

Le modifiche al decreto-legge n. 77/2021 eliminano il Tavolo permanente e ne sopprimono la disciplina, affidando alla Cabina di regia la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale. Alle sue sedute partecipano i presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’ANCI e dell’UPI, il sindaco di Roma Capitale e rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, dei settori bancario, finanziario e assicurativo, dell’università e ricerca, della società civile e delle organizzazioni di cittadinanza attiva. I rappresentanti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività con DPCM entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; fino ad allora partecipano i rappresentanti già individuati con il DPCM 14 ottobre 2021. La partecipazione non dà diritto a compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.

La Segreteria tecnica trasmette periodicamente alla Cabina di regia rapporti sullo stato di attuazione, anche sulla base dei dati di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, e segnala le situazioni rilevanti per i poteri sostitutivi. Vigila inoltre sul rispetto, da parte delle amministrazioni centrali, degli indirizzi e delle linee guida della Cabina di regia, fornendo supporto per affrontare le criticità.

Ispettorato generale per il PNRR

Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito l’Ispettorato generale per il PNRR, ufficio centrale di livello dirigenziale generale articolato in otto uffici dirigenziali non generali. Gli sono affidati il coordinamento operativo dell’attuazione, della gestione finanziaria e del monitoraggio del Piano, il controllo e la rendicontazione all’Unione europea, la gestione del Fondo di rotazione Next Generation EU-Italia e dei relativi flussi finanziari, nonché del sistema informatico di monitoraggio delle riforme e degli investimenti. Fornisce supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari e a quelle territoriali attuatrici e, per gli interventi di titolarità del MEF, svolge le funzioni previste per le amministrazioni titolari, raccordandosi con le altre strutture ministeriali.

Per potenziare il coordinamento del MEF sono istituite due posizioni dirigenziali generali di consulenza, studio e ricerca, compensate con la soppressione di un numero equivalente, sul piano finanziario, di posizioni dirigenziali non generali e delle corrispondenti facoltà assunzionali. Sono inoltre istituite presso la Ragioneria generale sei posizioni dirigenziali non generali di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti, oltre a una posizione per il coordinamento delle attività dell’Ispettorato. Le strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario e al supporto alle amministrazioni.

Il Dipartimento della Ragioneria generale promuove la razionalizzazione e semplificazione dei controlli PNRR, secondo proporzionalità e anche mediante metodologie standardizzate e sistemi informatici, previa condivisione con le amministrazioni titolari e con gli organismi interessati. Il supporto delle strutture di assistenza può essere rivolto anche a Regioni, Province autonome, enti locali e altri soggetti pubblici attuatori. Gli oneri per le nuove posizioni dirigenziali sono quantificati in 549.980 euro per il 2023 e 659.980 euro annui dal 2024.

Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio

La Struttura di missione PNRR è istituita presso la Presidenza del Consiglio fino al 31 dicembre 2026, è diretta da un coordinatore ed è articolata in cinque direzioni generali. Supporta l’Autorità politica delegata nell’indirizzo e coordinamento strategico del Governo, cura le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale, verifica la coerenza dei risultati con obiettivi e traguardi europei e, insieme all’Ispettorato generale, controlla l’avanzamento rispetto agli obiettivi programmati e definisce eventuali misure correttive. Sovrintende inoltre all’istruttoria per aggiornare o modificare il PNRR e cura, in collaborazione con l’Ispettorato, la comunicazione istituzionale e la pubblicità del Piano.

Le sono trasferiti i compiti e le funzioni della Segreteria tecnica prevista dal decreto-legge n. 77/2021 e quelli indicati dall’articolo 5, comma 3, lettera a), del medesimo decreto. Sono inoltre trasferiti alla Struttura i compiti, le funzioni e le risorse umane dell’unità di missione PNRR del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, che viene soppressa. Gli incarichi dell’unità soppressa cessano al completamento delle procedure per il conferimento dei nuovi incarichi.

La Struttura accede alle informazioni e alle funzionalità del sistema informatico di monitoraggio previsto dalla legge n. 178/2020 e può svolgere ispezioni e controlli a campione presso amministrazioni centrali titolari e soggetti attuatori.

La dotazione comprende dodici dirigenti non generali e sessantacinque unità non dirigenziali, reperibili anche mediante comando o fuori ruolo da altre amministrazioni, enti e istituzioni, con esclusione del personale scolastico docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario. È previsto anche un contingente di esperti, con compenso massimo annuo di 50.000 euro per incarico, al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione. Il personale non dirigenziale può provenire da società pubbliche controllate o partecipate, mediante convenzioni, oppure essere reclutato fuori dalla pubblica amministrazione.

Gli incarichi dirigenziali durano non più di tre anni, salvo rinnovo; gli incarichi e i collocamenti in comando o fuori ruolo cessano comunque il 31 dicembre 2026. È possibile assumere a tempo determinato, entro la medesima data e nei limiti del contingente, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti del concorso bandito ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 80/2021; il personale è inquadrato nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo della Presidenza del Consiglio. Un DPCM da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto definisce organizzazione, modalità di formazione del contingente e professionalità richieste.

Gli stanziamenti per la Struttura includono, tra l’altro, 1.304.380 euro per il 2023 e 1.565.256 euro per ciascun anno dal 2024 al 2026 per le funzioni trasferite; per il personale sono previsti limiti di spesa di 5.051.076 euro nel 2023, 7.620.756 euro nel 2024 e 7.932.649 euro annui nel 2025 e 2026. Per gli esperti sono previsti 583.334 euro nel 2023 e 700.000 euro annui dal 2024 al 2026. Le spese di funzionamento e missione sono autorizzate per 693.879 euro nel 2023, 1.890.602 euro nel 2024 e 2.102.191 euro annui nel 2025 e 2026. Gli oneri complessivi dell’articolo sono pari a 7.632.669 euro nel 2023 e 9.159.201 euro annui dal 2024 al 2026, coperti mediante risorse già assegnate e riduzione di un’autorizzazione di spesa.

Poteri sostitutivi e superamento dell’inerzia

I poteri sostitutivi del decreto-legge n. 77/2021 operano quando Regioni, Province autonome, Città metropolitane, Province, Comuni o ambiti territoriali sociali, in qualità di soggetti attuatori, non rispettano obblighi e impegni PNRR, omettono atti necessari all’avvio dei progetti o ritardano, non avviano o eseguono difformemente gli interventi, mettendo a rischio obiettivi intermedi o finali.

Il Presidente del Consiglio, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Persistendo l’inerzia, il Consiglio dei ministri, dopo aver sentito il soggetto attuatore anche per individuarne le cause, può individuare l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio competente oppure nominare uno o più commissari ad acta. A questi può attribuire il potere di adottare gli atti necessari o eseguire gli interventi, anche con il supporto di società pubbliche o di altre amministrazioni, assicurando il coordinamento operativo. Anche il termine previsto dal comma 3 della disciplina è ridotto da trenta a quindici giorni. Le disposizioni si applicano anche quando il ritardo o l’inerzia riguardano una pluralità di interventi o un intero programma. Per gli interventi edilizi o infrastrutturali si applicano inoltre le disposizioni richiamate del decreto-legge n. 32/2019. L’attivazione delle procedure di superamento del dissenso può essere promossa dall’Autorità politica delegata in materia di PNRR o dal Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione o dell’Ispettorato generale.

Personale delle unità di missione

Dal 1° marzo 2023 le amministrazioni assegnatarie possono stabilizzare nei propri ruoli, entro i posti disponibili in dotazione organica, il personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021 che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta. La stabilizzazione richiede un colloquio selettivo e una valutazione positiva dell’attività svolta e deve gravare sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Per completare il contingente di personale assegnato, le amministrazioni possono assumere a tempo determinato personale selezionato da graduatorie vigenti per profili corrispondenti e devono comunicare le assunzioni alla Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica. Le risorse non utilizzate per tali assunzioni negli anni 2023-2026 sono destinate all’assistenza tecnica per l’attuazione degli interventi PNRR di competenza. La compensazione finanziaria è pari a 10.791.000 euro per il 2023 e 12.949.000 euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2026.

Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni

Per attuare la riforma PNRR sulla riduzione dei tempi di pagamento, le amministrazioni centrali dello Stato adottano misure, anche organizzative, per rendere più efficienti i processi di spesa e ne danno conto nella nota integrativa al rendiconto, secondo gli schemi della Ragioneria generale dello Stato.

Le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, assegnano ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e ai dirigenti apicali obiettivi annuali sul rispetto dei tempi di pagamento, integrando i contratti individuali. Il risultato relativo a tali obiettivi incide sulla retribuzione di risultato per una quota non inferiore al 30%. Gli obiettivi si basano sull’indicatore annuale di ritardo previsto dalla legge n. 145/2018; la verifica compete all’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, sulla base degli indicatori elaborati tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, la Ragioneria generale definisce base di calcolo e modalità di rappresentazione degli indicatori.

Monitoraggio, controlli e protezione dei dati

Per monitorare interventi e controlli relativi a PNRR, politiche di coesione, PNC e investimenti nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi della Ragioneria generale con codice fiscale, partita IVA e altri dati personali necessari a identificare destinatari, aggiudicatari e altri beneficiari economici. Possono essere acquisiti dati relativi alla salute, ai minori e alle categorie particolari di dati personali solo quando strettamente necessari per verificare condizioni di accesso o cause di impedimento e con modalità proporzionate. Le modalità attuative sono definite con decreto del MEF, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

La Ragioneria generale tratta i dati per controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, anche mediante incrocio con dati detenuti da altre amministrazioni. Li rende accessibili alle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento delle politiche e dei fondi o titolari degli interventi, nonché agli organismi nazionali ed europei di gestione e controllo, nei limiti delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

I dati sono pubblicati nelle informazioni sul PNRR e sul portale nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione. È esclusa la pubblicazione dei dati appartenenti a categorie particolari ai sensi del GDPR, dei dati relativi a condanne penali e reati richiamati dalla norma, dei dati di cui all’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 33/2013 e di quelli riferiti a minori.

CIG, CUP e fatture relative agli incentivi

Dall’entrata in vigore del decreto, per affidamenti superiori a 5.000 euro relativi a interventi PNRR e PNC è sempre richiesto un CIG ordinario, anche ai fini del trasferimento delle risorse.

Dal 1° giugno 2023 le fatture per beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive devono riportare il CUP indicato nell’atto di concessione o comunicato al momento dell’assegnazione o della richiesta. L’obbligo non si applica alle istanze di concessione presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Sono inoltre escluse le fatture emesse da soggetti non stabiliti in Italia e quelle emesse prima della corretta attribuzione del CUP quando la disciplina consente di sostenere spese prima della concessione. In tali casi le amministrazioni titolari impartiscono istruzioni per dimostrare il collegamento tra spesa e progetto finanziato, anche mediante identificativi nella documentazione di spesa e nelle quietanze.

I dati delle fatture elettroniche confluiscono nella banca dati prevista dalla legge n. 196/2009 e sono messi a disposizione delle amministrazioni concedenti per semplificare concessione, assegnazione e gestione degli incentivi, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Gestione finanziaria e flessibilità delle risorse

Per consentire l’avvio tempestivo di progetti PNRR finanziati da autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il MEF può disporre anticipazioni ai soggetti attuatori, compresi gli enti territoriali, attingendo alle disponibilità del conto di tesoreria centrale dedicato ai contributi a fondo perduto Next Generation EU-Italia. Le anticipazioni sono erogate su richiesta motivata, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi, e sono vincolate alla tempestiva realizzazione dei progetti; le somme non utilizzate devono essere riversate sul conto alla chiusura degli interventi.

Dall’entrata in vigore del decreto, le assegnazioni e rimodulazioni delle risorse finanziarie alle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR sono disposte secondo le modalità richiamate dall’articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge n. 32/2019. La deroga prevista per l’utilizzo degli avanzi degli enti locali per investimenti si estende anche ai finanziamenti statali ed europei assegnati per spese correnti dirette a realizzare interventi PNRR.

Disposizioni per l’Amministrazione finanziaria

Sono estese le attività di progettazione, sviluppo e realizzazione dell’interoperabilità delle banche dati, per favorire l’introduzione del concordato preventivo e l’attuazione dell’adempimento collaborativo previsto dal decreto legislativo n. 128/2015. Restano in capo all’Agenzia delle entrate il coordinamento e l’indirizzo metodologico e a Sogei S.p.A. la cura degli aspetti tecnologici. Sono inoltre modificate disposizioni sulle convenzioni e sulle attività di supporto previste dal decreto-legge n. 50/2022, includendovi le finalità di supporto tecnico contemplate dal decreto-legge n. 77/2021.

Cronoprogrammi e interventi del PNC

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e consentire il raggiungimento degli obiettivi del PNC, un decreto del MEF, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di PNRR, deve aggiornare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto i cronoprogrammi procedurali dei programmi e interventi. Restano fermi il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea sull’incremento della capacità di spesa collegata agli interventi PNC.

In attesa dell’aggiornamento, per il primo semestre 2023 possono accedere al Fondo previsto dall’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022 gli interventi PNC il cui cronoprogramma prevedeva l’avvio delle procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2022, ma per i quali i soggetti attuatori non hanno completato gli adempimenti entro tale data. Nell’aggiornamento della scheda del programma “Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus” può essere modificata la tipologia di alimentazione degli autobus del trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina del PNC.

Per gli interventi PNC soggetti a notifica alla Commissione europea, i termini per gli obiettivi iniziali, intermedi e finali sono sospesi dalla notifica dell’intervento e riprendono dalla notifica della decisione europea di autorizzazione. In caso di decisione negativa, le risorse destinate all’intervento incompatibile sono revocate e restano disponibili all’amministrazione titolare per interventi coerenti con le finalità del PNC e con cronoprogrammi compatibili con il raggiungimento degli obiettivi. Il testo fornito si interrompe durante questa disciplina e non consente di ricostruire le eventuali ulteriori condizioni.

Modifiche normative e decorrenze rilevanti

Il provvedimento modifica principalmente il decreto-legge n. 77/2021 sulla governance del PNRR, il decreto-legge n. 152/2021 sulla gestione finanziaria e il decreto-legge n. 59/2021 sul PNC. Interviene inoltre sul decreto legislativo n. 201/2022, sostituendo il riferimento alle strutture della Presidenza del Consiglio con quello al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Le scadenze espresse nel testo comprendono la durata della Struttura di missione fino al 31 dicembre 2026, la cessazione entro la stessa data degli incarichi e dei collocamenti ad essa connessi, il termine di quindici giorni per adempiere nell’ambito dei poteri sostitutivi, il termine di sessanta giorni per i DPCM o decreti indicati e le decorrenze del 1° marzo 2023 per le stabilizzazioni e del 1° giugno 2023 per il CUP in fattura.

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