LEGGE 31 agosto 2022, n. 130
Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riforma l’ordinamento della giustizia tributaria, sostituendo le commissioni con corti di giustizia tributaria e introducendo magistrati tributari professionali, concorsi, tirocinio, formazione e nuovi uffici. Modifica il processo tributario, attribuisce al giudice monocratico le liti fino a 3.000 euro, rafforza la prova testimoniale e disciplina spese, reclamo e sospensione. Prevede misure transitorie, assunzioni e una sezione tributaria presso la Cassazione.
Riforma della giustizia tributaria e del processo tributario
Riforma della giustizia tributaria
La legge introduce una riorganizzazione strutturale della giustizia tributaria e del relativo processo. Le precedenti commissioni tributarie assumono la denominazione di corti di giustizia tributaria di primo grado e corti di giustizia tributaria di secondo grado. La riforma istituisce un corpo di magistrati tributari reclutati mediante concorso, affiancati dai giudici tributari già presenti nel ruolo unico nazionale.
Ordinamento e organico dei magistrati tributari
La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti, inclusi nel ruolo unico nazionale alla data del 1° gennaio 2022. L’organico dei magistrati tributari è stabilito in:
- 448 unità presso le corti di primo grado;
- 128 unità presso le corti di secondo grado.
I magistrati tributari sono reclutati tramite concorso per esami, mentre i giudici delle corti di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari e i giudici tributari già presenti nel ruolo unico.
Concorso per magistrato tributario
Il concorso è normalmente bandito con cadenza annuale, in relazione ai posti vacanti e a quelli destinati a rendersi vacanti nel quadriennio successivo. Si articola in una prova scritta e in una prova orale.
La prova scritta comprende:
- un elaborato teorico di diritto tributario;
- un elaborato teorico di diritto civile o commerciale;
- una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario.
La prova orale riguarda diritto tributario e processuale tributario, diritto civile e processuale civile, diritto penale, diritto costituzionale e amministrativo, diritto commerciale e fallimentare, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale pubblico e privato, contabilità aziendale e bilancio, informatica giuridica e una lingua straniera scelta tra inglese, spagnolo, francese e tedesco.
Sono ammessi all’orale i candidati che conseguono almeno 12 ventesimi in ciascun elaborato scritto. L’idoneità richiede almeno 6 decimi in ciascuna materia orale, la sufficienza nella lingua straniera e una votazione complessiva non inferiore a 90 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
Per l’ammissione sono richiesti, alternativamente, la laurea in giurisprudenza di durata almeno quadriennale, la laurea magistrale in Scienze dell’economia o in Scienze economico-aziendali, oppure titoli equiparati dei previgenti ordinamenti. Sono inoltre necessari cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili, condotta incensurabile e non essere stati dichiarati tre volte non idonei al medesimo concorso.
Il contributo di partecipazione è fissato in 50 euro, aggiornabile ogni tre anni in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Commissione di concorso e svolgimento delle prove
La commissione di concorso è nominata dal Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il quindicesimo giorno antecedente l’inizio della prova scritta. È composta dal presidente di una corte di secondo grado, da cinque magistrati con almeno quindici anni di anzianità e da quattro professori universitari.
Non possono essere nominati componenti coloro che, nei dieci anni precedenti, abbiano svolto attività di docenza nelle scuole di preparazione ai concorsi per magistrato ordinario, amministrativo o contabile.
Qualora i candidati che abbiano completato la prova scritta siano più di 300, possono essere costituite due sottocommissioni. Le attività di segreteria sono svolte da personale del Ministero dell’economia e delle finanze.
Tirocinio e formazione continua
I magistrati tributari nominati dopo il concorso svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria, partecipando all’attività giurisdizionale collegiale. In caso di valutazione negativa, è previsto un ulteriore tirocinio di sei mesi; la seconda valutazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego.
Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria deve disciplinare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, la formazione continua e l’aggiornamento professionale periodico dei giudici e magistrati tributari, anche mediante corsi organizzati presso università accreditate.
Nomine, incarichi e trasferimenti
Le nomine dei magistrati tributari e dei giudici tributari sono effettuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
I componenti delle corti non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dall’immissione nelle funzioni. Gli incarichi e i trasferimenti sono assegnati sulla base dei punteggi previsti dalla tabella F e mediante interpelli pubblicati almeno una volta l’anno.
Il giudizio di demerito può derivare, tra l’altro, da:
- una sanzione disciplinare irrogata nei cinque anni precedenti la scadenza della domanda;
- un rapporto almeno pari al 60 per cento tra provvedimenti depositati oltre 30 giorni dalla deliberazione e totale dei provvedimenti depositati.
L’età massima per alcune nomine è ridotta da 72 a 67 anni e quella prevista per determinate funzioni è ridotta da 75 a 70 anni.
Trattamento economico e compensi
Ai magistrati tributari reclutati per concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul trattamento economico dei magistrati ordinari. Gli stipendi sono determinati esclusivamente in base all’anzianità di servizio secondo la tabella F-bis, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, salva l’indennità integrativa speciale.
I compensi dei giudici tributari non possono superare complessivamente 72.000 euro lordi annui.
Ufficio ispettivo e Ufficio del massimario nazionale
Presso il Consiglio di presidenza è istituito un Ufficio ispettivo autonomo e indipendente, composto da sei magistrati o giudici tributari, finalizzato allo svolgimento di verifiche presso le corti. I componenti sono esonerati dalle funzioni giurisdizionali e, per i giudici tributari, è previsto un trattamento economico sostitutivo pari alla metà del compenso più elevato spettante al presidente di corte.
È inoltre istituito l’Ufficio del massimario nazionale, composto da un direttore e quindici magistrati o giudici tributari con almeno sette anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali. L’incarico dura cinque anni e non è rinnovabile. L’ufficio classifica e organizza in massime le decisioni più rilevanti delle corti, alimentando la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Regime transitorio e reclutamento straordinario
I primi tre bandi successivi all’entrata in vigore della legge devono riservare il 30 per cento dei posti ai giudici tributari presenti nel ruolo unico al 1° gennaio 2022, diversi dai magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, purché in possesso di laurea idonea, almeno sei anni di permanenza nel ruolo e privi di trattamento pensionistico.
I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari non collocati a riposo, presenti nel ruolo unico alla data di entrata in vigore della legge e inseriti nel ruolo da almeno cinque anni, possono optare per il transito definitivo nella giurisdizione tributaria. Il transito è consentito a un massimo di 100 magistrati, con limite di 50 per i magistrati ordinari. Gli interessati devono non aver compiuto 60 anni alla scadenza della domanda e non aver ricevuto un giudizio di demerito nei cinque anni precedenti.
La graduatoria della procedura di interpello deve essere pubblicata entro il 15 marzo 2023. Ai magistrati transitati è conservata l’anzianità giuridica ed economica; in caso di differenza negativa rispetto al trattamento precedente è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile. Per 24 mesi dal conferimento delle funzioni essi conservano inoltre il compenso fisso mensile più favorevole tra quello precedente e quello spettante per la nuova funzione.
Le procedure concorsuali già bandite e non concluse alla data di entrata in vigore della legge restano disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento del bando.
Per il 2023 è autorizzata l’assunzione di 100 magistrati tributari. Sono inoltre previste ulteriori assunzioni:
- nel 2026, delle 78 unità eventualmente non assunte nel 2023, aumentate di 272 unità;
- nel 2029, di 204 unità.
Per il 2026 sono previste procedure concorsuali speciali, con preselezione informatizzata, prova scritta e prova orale. La preselezione consiste in 75 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti. Sono esonerati dalla preselezione, tra gli altri, i giudici tributari del ruolo unico, i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato e i candidati con invalidità almeno dell’80 per cento. I vincitori già appartenenti al ruolo unico o alla magistratura non devono svolgere il tirocinio.
Organizzazione amministrativa e personale
Dal 1° ottobre 2022 sono istituiti presso il Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali non generali per la gestione dello status dei magistrati tributari e delle procedure concorsuali, oltre a 18 posizioni dirigenziali per gli uffici di segreteria delle corti.
Sono inoltre autorizzate assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale negli anni 2023 e 2024, destinato alla Direzione della giustizia tributaria, al Consiglio di presidenza e alle segreterie delle corti. Il personale non dirigenziale comandato presso la segreteria del Consiglio di presidenza che non opti, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, per la permanenza presso l’amministrazione di appartenenza è inquadrato nel Ministero dell’economia e delle finanze.
Assegnazioni d’ufficio e finanziamento
Il Consiglio di presidenza individua annualmente le sedi nelle quali non è possibile assicurare la funzione giurisdizionale per carenza di organico e può assegnarvi d’ufficio, in via non esclusiva, giudici del ruolo unico o magistrati tributari, con priorità per questi ultimi. È prevista un’indennità mensile aggiuntiva di 100 euro lordi.
Dal 2023 il fondo destinato al funzionamento del Consiglio di presidenza è fissato in 4 milioni di euro annui.
Definizione del contenzioso tributario in Cassazione
Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile dedicata esclusivamente alle controversie tributarie. Il primo presidente deve adottare misure organizzative volte a stabilizzare gli orientamenti di legittimità, favorire la specializzazione dei magistrati e accelerare la definizione dei procedimenti tributari pendenti.
Giudice monocratico nel processo tributario
Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. Il valore è determinato secondo le regole dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 e comprende anche l’imposta virtuale calcolata in conseguenza delle rettifiche di perdita.
Al procedimento monocratico si applicano, in quanto compatibili, le regole previste per il giudizio collegiale. Se il giudice rileva che la causa è stata assegnata a una composizione diversa da quella prevista, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell’assegnazione.
Prova testimoniale
È confermato il divieto di giuramento, ma la corte può ammettere la prova testimoniale, anche senza l’accordo delle parti, quando la ritenga necessaria ai fini della decisione. La testimonianza è assunta secondo le forme dell’articolo 257-bis del codice di procedura civile.
Quando la pretesa tributaria si fonda su verbali o altri atti assistiti da fede privilegiata, la prova testimoniale è ammessa esclusivamente su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
Spese processuali, conciliazione e mediazione
Se una parte o il giudice formula una proposta conciliativa non accettata senza giustificato motivo e la decisione riconosce pretese inferiori al contenuto della proposta, la parte che l’ha rifiutata è condannata alle spese maggiorate del 50 per cento. In caso di conciliazione, le spese si intendono compensate, salvo diverso accordo delle parti.
Nel procedimento di reclamo o mediazione, quando il rigetto del reclamo o il mancato accoglimento della proposta di mediazione è seguito dalla soccombenza della parte che aveva respinto le ragioni già prospettate, tale parte è condannata al pagamento delle relative spese. La condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che abbia immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta.
Sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato
La trattazione dell’istanza di sospensione deve avvenire entro il termine utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla sua presentazione. Il termine per la fissazione è ridotto da dieci a cinque giorni nei casi previsti dalla disposizione modificata.
L’udienza di trattazione dell’istanza cautelare non può coincidere con quella destinata alla trattazione del merito della controversia.
Abrogazioni e decorrenze
L’articolo 40 del decreto legislativo n. 545 del 1992 è abrogato dal 1° gennaio 2023. Dalla stessa data è abrogato il comma 311 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Sono inoltre abrogate le tabelle C, D ed E e la tabella F è sostituita dalle nuove tabelle F e F-bis.
Le disposizioni relative alle assunzioni, alla riorganizzazione amministrativa, al transito dei magistrati e alle procedure concorsuali operano secondo le specifiche decorrenze indicate dalla legge, tra cui il 1° ottobre 2022, il 1° gennaio 2023, il 15 marzo 2023, il 2026 e il 2029.
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