Cassazione Civile, Ordinanza n. 03233/2025 del 09/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra una società poi fallita e la società ricorrente, che aveva pagato una caparra confirmatoria e ulteriori acconti sul prezzo. Prima della scadenza per la consegna e dopo il preliminare, la promittente venditrice alienava lo stesso immobile a un terzo. La ricorrente, dopo aver tentato senza successo di ottenere dal curatore la decisione sull'eventuale subentro nel preliminare ex art. 72 l.fall., presentava una domanda di insinuazione al passivo per la restituzione delle somme versate, chiedendo anche il riconoscimento di privilegi sul ricavato della vendita del bene. Il giudice delegato dichiarava inammissibile la domanda tardiva perché proposta oltre il termine e senza prova di una causa non imputabile del ritardo; il Tribunale rigettava l'opposizione ex art. 98 l.fall. La ricorrente censurava in Cassazione la violazione dell'art. 101, ultimo comma, l.fall., sostenendo che il ritardo non fosse a lei imputabile perché il rapporto era pendente e poteva cessare solo per scelta del curatore, con conseguente necessità di attendere tale determinazione; deduceva inoltre, in via conseguenziale, la violazione delle norme sui privilegi e sull'efficacia dell'azione revocatoria e dell'esecuzione in forma specifica del preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, sulla base della stessa prospettazione della ricorrente, il credito derivante dall'inadempimento definitivo della promittente venditrice era già esigibile al momento del fallimento, essendo l'inadempimento maturato con la successiva vendita del bene a terzi; inoltre, la mancata trascrizione del preliminare rendeva il contratto non opponibile alla procedura, sicché la tutela della promissaria acquirente era solo risarcitoria e doveva essere fatta valere tempestivamente nel passivo. Il secondo motivo è stato assorbito dal rigetto del primo, poiché la questione del privilegio presupponeva comunque l'ammissibilità del credito, negata per tardività. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come fondamento dell'azione revocatoria proposta inizialmente, ma la Corte non decide sul merito di tale azione perché il credito è escluso per tardività dell'insinuazione
richiamato dalla ricorrente per sostenere la pendenza del preliminare e la necessità di una scelta del curatore sul subentro o sullo scioglimento; la Corte osserva però che, nel caso concreto, il credito risarcitorio era già esigibile e doveva essere insinuato tempestivamente
norma richiamata per la domanda di insinuazione al passivo presentata dalla ricorrente
norma richiamata per l'opposizione allo stato passivo
il ritardo nella domanda tardiva è ammesso solo se non imputabile al creditore; la Corte conferma che qui il ritardo era imputabile perché il credito era già azionabile da tempo
art. 101, ultimo comma, l.fall.
norma centrale: la domanda tardiva è ammissibile solo se il ritardo dipende da causa non imputabile, circostanza esclusa nel caso concreto
richiamato nel secondo motivo in relazione alla garanzia patrimoniale e ai privilegi invocati dalla ricorrente
richiamato nel secondo motivo in relazione alla pretesa di privilegio
richiamato nel secondo motivo; la Corte osserva che la possibile azione di esecuzione in forma specifica non era comunque opponibile senza trascrizione e non incideva sulla necessità di insinuazione tempestiva del credito risarcitorio
richiamato dalla ricorrente quale base del privilegio invocato
richiamato dalla ricorrente quale base del privilegio invocato
richiamato dalla ricorrente quale base del privilegio invocato
richiamato dalla ricorrente quale base del privilegio invocato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel fallimento del promittente venditore, il promissario acquirente che abbia subito l'inadempimento definitivo per la successiva vendita del bene a un terzo deve far valere tempestivamente nel passivo il credito risarcitorio o restitutorio, perché esso è già esigibile dal momento dell'inadempimento.
- La domanda tardiva di insinuazione al passivo è ammissibile solo se il ritardo dipende da una causa non imputabile al creditore; non basta invocare in astratto la pendenza del rapporto o l'inerzia del curatore se il credito era già azionabile.
- La mancata trascrizione del preliminare rende il contratto non opponibile alla procedura concorsuale e impedisce di fondare su di esso pretese diverse da quelle da far valere in sede endofallimentare secondo le regole del passivo.
- Se la decisione di merito che ha escluso il credito per tardività non viene validamente censurata, restano assorbite le doglianze che presuppongono l'ammissibilità del credito, comprese quelle relative a privilegi o cause di prelazione.
- La vendita del bene promesso a un terzo integra inadempimento del promittente venditore e fa sorgere il diritto del promissario acquirente alla tutela risarcitoria dal momento in cui l'inadempimento si consuma.
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