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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20350/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario due cartelle di pagamento relative, secondo quanto riportato, al recupero di diritti camerali per l'anno 2006 e dell'IRPEF con addizionali per l'anno 2004, deducendo: prescrizione quinquennale dei crediti e delle sanzioni; mancanza di istruttoria e di verifica sulla pretesa tributaria; insufficienza di motivazione degli atti; nullità delle cartelle per illegittima applicazione dell'aggio in asserito contrasto con il diritto UE. In cassazione articolava sei motivi: 1) nullità/inammissibilità dell'appello dell'agente della riscossione per essere stato notificato via PEC e depositato telematicamente in un giudizio introdotto in forma cartacea; 2) e 3) inammissibilità dell'appello per vizi della procura alle liti e violazione delle norme sulla rappresentanza processuale; 4) nullità/inammissibilità dell'appello perché proposto con patrocinio di avvocato del libero foro; 5) e 6) erronea disciplina della notifica delle cartelle e prescrizione quinquennale dei crediti iscritti a ruolo. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, inammissibili per novità il secondo e il terzo, e ha ritenuto irrilevanti il quinto e il sesto perché, sopravvenuta la disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella non notificata, mancava l'allegazione di un interesse qualificato all'azione.

La decisione

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso originario del contribuente. Ha applicato lo ius superveniens di cui all'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, ritenendo che la domanda non potesse essere proposta né proseguita in difetto di allegazione e dimostrazione di un interesse qualificato alla diretta impugnazione delle cartelle asseritamente non/notificate in modo invalido. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate, con aggravio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi deducibili in cassazione; la Corte esamina i motivi entro questi parametri ma rileva per alcuni la novità della censura o l'irrilevanza sopravvenuta.

  • art. 39, comma 8, D.L. 6 luglio 2011, n. 98

    ha introdotto l'obiettivo di informatizzazione del processo tributario telematico.

  • L. 15 luglio 2011, n. 111

    legge di conversione del D.L. n. 98/2011.

  • art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400

    base per l'adozione del regolamento attuativo del processo tributario telematico.

  • D.M. 23 dicembre 2013, n. 163

    regolamento sul processo tributario telematico; nel regime di facoltatività consentiva notifiche e depositi telematici secondo le regole tecniche.

  • art. 16-bis D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel testo applicabile fino al 30 giugno 2019 prevedeva la facoltà di notifiche e depositi telematici; la Corte afferma che, nel periodo di facoltatività, l'uso della modalità cartacea in primo grado non imponeva necessariamente il mantenimento della stessa modalità in appello.

  • art. 2, comma 2, D.M. 23 dicembre 2013, n. 163

    la parte che aveva usato il telematico in primo grado doveva usare la stessa modalità anche per il grado successivo, salvo sostituzione del difensore.

  • art. 16 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119

    norma di interpretazione autentica che consente alle parti di utilizzare in ogni grado la modalità telematica indipendentemente dalla scelta della controparte e dal fatto che il primo grado si sia svolto in cartaceo.

  • art. 22 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi della procura; la Corte non accoglie la doglianza per novità.

  • art. 82 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di capacità e rappresentanza processuale; la censura è respinta o dichiarata inammissibile per novità, a seconda del motivo.

  • art. 83 c.p.c.

    norma sulla procura alle liti; la Corte ritiene inammissibile la censura per novità.

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla regolarizzazione dei vizi di rappresentanza; il motivo sull'uso del libero foro è infondato.

  • art. 4-novies D.L. 30 aprile 2019, n. 34

    richiamato dal ricorrente nel quarto motivo; la Corte ritiene infondato il motivo alla luce della disciplina del patrocinio delle Agenzie.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    ha modificato l'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 in tema di difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 193

    convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016

    richiamato nel contesto delle norme sulla rappresentanza in giudizio dell'agente della riscossione.

  • art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per censurare la notifica delle cartelle; la doglianza è resa irrilevante dallo ius superveniens sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato per la notifica delle cartelle esattoriali; la censura è resa irrilevante dalla nuova disciplina dell'art. 12, comma 4-bis.

  • artt. 137 e seguenti c.p.c.

    richiamati in tema di notificazioni; la censura non viene esaminata nel merito per irrilevanza sopravvenuta.

  • art. 37, comma 27, lett. a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223

    richiamato in relazione all'aggio; la questione resta assorbita/irrilevante per difetto di interesse all'azione.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato per la prescrizione quinquennale dei crediti; la questione non viene decisa nel merito perché la domanda è dichiarata inammissibile.

  • art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la Corte richiama la tutela differita contro l'atto presupposto non notificato unitamente all'atto successivo, nel quadro della giurisprudenza sull'estratto di ruolo.

  • art. 12 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la norma, introdotta dal D.L. n. 146/2021, prevede che l'estratto di ruolo non è impugnabile e ammette la diretta impugnazione del ruolo/cartella solo in casi tassativi di pregiudizio qualificato; si applica ai processi pendenti.

  • D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

    ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973.

  • L. 17 dicembre 2021, n. 215

    legge di conversione del D.L. n. 146/2021.

  • art. 80, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    indicato tra i casi tassativi di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione della cartella/ruolo.

  • art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio qualificato.

  • art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato nel novero dei pagamenti da parte di soggetti pubblici rilevanti ai fini dell'interesse ad agire.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nei dubbi di legittimità costituzionale della nuova disciplina, ritenuti infondati.

  • art. 101 Cost.

    richiamato nei dubbi di legittimità costituzionale della nuova disciplina, ritenuti infondati.

  • art. 104 Cost.

    richiamato nei dubbi di legittimità costituzionale della nuova disciplina, ritenuti infondati.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del giusto processo e del diritto di difesa nel contesto della disciplina del processo tributario telematico.

  • art. 113 Cost.

    richiamato nei dubbi di legittimità costituzionale della nuova disciplina, ritenuti infondati.

  • art. 117 Cost.

    richiamato con riferimento all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. n. 1 CEDU; la Corte esclude la fondatezza delle censure.

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale; le censure vengono respinte.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale; le censure vengono respinte.

  • art. 382 c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/definizione sfavorevole al ricorrente.

Massime di principio

  • Nel regime di facoltatività del processo tributario telematico, la parte che abbia introdotto il giudizio in forma cartacea può utilizzare in appello le modalità telematiche, poiché l'obbligo di uniformità della modalità processuale operava, secondo la disciplina allora vigente, solo per chi avesse scelto il telematico sin dal primo grado.
  • La censura nuova in cassazione, quando introduca un'eccezione in senso stretto mai dedotta nei gradi di merito e non desumibile dagli atti trascritti o indicati, è inammissibile per difetto di autosufficienza e per novità della questione.
  • Le Agenzie fiscali possono avvalersi di avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato; nei giudizi di legittimità, invece, la procura al difensore del libero foro è invalida se manca una delle condizioni che legittimano il patrocinio esterno, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
  • L'estratto di ruolo, in quanto atto interno e non immediatamente lesivo, non è di regola autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non notificata è ammessa solo se il contribuente allega e dimostra uno specifico pregiudizio tassativamente previsto dalla legge.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l'azione diretta avverso ruolo e cartella non notificata si applica anche ai giudizi pendenti, poiché specifica e concretizza l'interesse ad agire e non vulnera, secondo la giurisprudenza richiamata, i parametri costituzionali evocati.
  • Quando la sopravvenienza normativa esclude l'ammissibilità originaria dell'azione per mancanza dell'interesse qualificato, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382 c.p.c., dichiarando improponibile o improseguibile la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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