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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20324/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una provincia aveva elevato nei confronti di una società concessionaria autostradale un verbale di accertamento e contestazione per violazione della disciplina COSAP, ritenendo abusiva l'occupazione di spazio soprastante strade provinciali mediante pontoni autostradali. La sanzione applicata era solo pecuniaria, pari al doppio della somma non corrisposta, senza adozione di una misura ripristinatoria di rimozione. La società aveva impugnato il verbale davanti al TAR chiedendone l'annullamento. La provincia ha allora proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia spettasse al giudice ordinario, perché: 1) l'oggetto era una sola sanzione pecuniaria, quindi una posizione di diritto soggettivo; 2) la misura ripristinatoria, ove rilevante, sarebbe solo accessoria e comunque non adottata; 3) il TAR avrebbe sconfinato nel sindacato su un potere non ancora esercitato, con eccesso di potere giurisdizionale. La società resistente ha chiesto il rigetto, invocando la giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto ammissibile il ricorso perché il giudizio amministrativo era ancora pendente e non risultava tenuta l'udienza di discussione, momento che preclude il regolamento. Nel merito, ha osservato che la controversia riguardava esclusivamente una sanzione pecuniaria, senza cumulo con una misura ripristinatoria. In base alla distinzione tra sanzioni punitive in senso stretto e misure ripristinatorie/restitutorie/interdittive, le sole sanzioni pecuniarie attengono a diritti soggettivi e sono devolute al giudice ordinario, mentre la giurisdizione amministrativa ricorre quando sia in contestazione una misura ripristinatoria adottata nell'esercizio di discrezionalità amministrativa. Poiché nel caso concreto non era stata applicata alcuna sanzione ripristinatoria, non vi era spazio per la giurisdizione del giudice amministrativo. Le spese del giudizio di regolamento sono state rimesse al giudice della riassunzione.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    consente il regolamento preventivo di giurisdizione solo finché la causa sia ancora sub iudice e non sia iniziata la fase decisoria nel giudizio pendente.

  • art. 380-ter c.p.c.

    disciplina la trattazione camerale del ricorso per regolamento di giurisdizione sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero.

  • art. 382 c.p.c.

    richiamato per i provvedimenti conseguenti alla declaratoria di giurisdizione.

  • art. 50, comma 1, regolamento COSAP della Provincia di Teramo

    prevede, per l'occupazione abusiva di spazio pubblico, la sola sanzione pecuniaria.

  • art. 50, comma 2, regolamento COSAP della Provincia di Teramo

    prevede una sanzione ripristinatoria per l'installazione di manufatti abusivi, non applicata nel caso concreto.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base alla natura della situazione soggettiva incisa: le controversie aventi ad oggetto la sola irrogazione di una sanzione pecuniaria, vincolata per legge, appartengono al giudice ordinario perché il trasgressore fa valere un diritto soggettivo.
  • Le misure ripristinatorie, restitutorie o interdittive, quando siano effettivamente adottate o contestate come esercizio di discrezionalità amministrativa, devolvono la controversia al giudice amministrativo, perché la posizione del soggetto inciso è di interesse legittimo.
  • La mera ipotetica possibilità che accanto alla sanzione pecuniaria possa essere irrogata in futuro una misura ripristinatoria non basta a radicare la giurisdizione amministrativa se, nel provvedimento impugnato, è stata applicata soltanto la sanzione pecuniaria.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile solo finché il giudizio a quo non sia entrato nella fase decisoria, identificata con l'udienza di discussione nel processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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