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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20345/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento riferiti al periodo d'imposta 2005: uno relativo all'Ires, notificato sia alla società consolidata sia alla consolidante, e uno relativo all'Irap, notificato solo alla società consolidata. La CTR della Lombardia aveva rigettato gli appelli delle società contro le sentenze di primo grado, affrontando, tra l'altro, l'eccezione di giudicato esterno, il profilo della competenza dei costi secondo il particolare modello operativo della società, il compenso di un soggetto estero indicato come Dunlavy e la contabilizzazione dei cd. certificati verdi. In sede di legittimità le società articolavano quattro motivi: (1) nullità della sentenza per contrasto con precedenti decisioni della stessa CTR concernenti la medesima vicenda e per non avere attribuito rilievo alle decisioni rese sull'avviso di secondo livello; (2) violazione della disciplina sulla sospensione necessaria del processo, per mancata sospensione in presenza di pregiudizialità; (3) nullità per omesso esame di fatti decisivi e per motivazione apparente o inesistente, oltre a asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.; (4) violazione dell'art. 109 TUIR e cattiva applicazione del principio di competenza economica, in relazione a costi di esercizio, prestazioni di Dunlavy e certificati verdi. Nel corso del giudizio era stata inoltre depositata domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 solo per l'avviso Ires, con conseguente decreto presidenziale di estinzione parziale; le parti controvertevano poi sulla portata di tale decreto e sulla prosecuzione del giudizio per l'avviso Irap residuo.

La decisione

La Corte ha interpretato il decreto di estinzione come riferito soltanto alla frazione del giudizio coperta dalla definizione agevolata, cioè all'avviso di accertamento Ires, e non anche all'avviso Irap, sicché ha proseguito l'esame solo del ricorso residuo relativo a quest'ultimo. Quanto a tale residua parte, ha dichiarato tutti i motivi inammissibili: il primo per difetto di interesse e comunque perché formulato fuori dal paradigma del vizio denunciato; il secondo per carenza di interesse e comunque perché la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non opera quando il giudizio pregiudicante sia già definito in primo o secondo grado, residuando semmai una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.; il terzo per la presenza di doppia conforme, per l'assenza di un fatto storico decisivo specificamente indicato e per l'aspecificità delle doglianze; il quarto per genericità, novità di alcune allegazioni in memoria e mancato confronto con la ratio decidendi. È stata quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso limitatamente all'avviso di accertamento Irap, con compensazione delle spese per la parte estinta e per la parte residua, e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Consente di censurare nullità della sentenza, ma non può essere usato per introdurre censure di merito o questioni di diritto non specificamente formulate come violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge richiede l'indicazione specifica della norma asseritamente violata e un reale confronto con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non riguarda l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori né la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La sua violazione va fatta valere come omessa pronuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c.; non è cumulabile in modo promiscuo con il vizio di motivazione.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria opera solo finché il giudizio pregiudicante è pendente in primo grado; se esso è già definito con sentenza, non vi è più spazio per la sospensione necessaria.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    In presenza di una causa pregiudicante già decisa ma non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può disporre solo una sospensione facoltativa, sulla base di una valutazione discrezionale.

  • art. 391 c.p.c.

    L'estinzione del giudizio di legittimità per definizione agevolata va valutata in base alla reale portata del provvedimento, che può essere limitata a una sola frazione del thema decidendum nei giudizi oggettivamente complessi.

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario il vizio di motivazione rilevante è solo quello che integra una mancanza assoluta, apparenza, perplessità o incomprensibilità della motivazione.

  • art. 109 TUIR

    Il principio di competenza economica deve essere rispettato nella imputazione dei costi; le censure su tale punto, però, devono confrontarsi in modo puntuale con le specifiche riprese fiscali e con la motivazione della CTR.

  • art. 6 d.l. 119/2018, conv. in L. 136/2018

    La definizione agevolata della controversia determina l'estinzione del giudizio solo per la porzione effettivamente oggetto di domanda e pagamento, non automaticamente per l'intero giudizio complesso.

Massime di principio

  • Quando un giudizio di legittimità è oggettivamente complesso e la definizione agevolata riguarda solo una delle più pretese o uno solo degli avvisi impugnati, l'estinzione deve essere limitata alla sola frazione sanata; il processo prosegue per le residue questioni non coperte dalla definizione.
  • La portata estintiva di un provvedimento va ricostruita non solo dal dispositivo ma anche dalla motivazione, se questa individua in modo chiaro la sola parte del thema decidendum interessata dalla definizione.
  • Nel processo tributario, il vizio di motivazione è configurabile soltanto nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o ritenuta non convincente.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: deve indicare quali siano le riprese fiscali contestate, la ratio decidendi della sentenza impugnata e il fatto storico decisivo eventualmente omesso.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, già discusso tra le parti; non basta criticare la valutazione delle prove o l'omessa menzione di singoli elementi istruttori.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è più configurabile quando il giudizio pregiudicante sia già definito con sentenza; in tal caso può residuare solo la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., rimessa alla discrezionalità del giudice.
  • In cassazione non è consentito introdurre per la prima volta, in memoria, censure nuove o integrare motivi originariamente generici: la memoria può solo illustrare e chiarire i motivi già ritualmente proposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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