Salta al contenuto
Decreto legge

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Normativa italiana011G0146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge introduce misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e revisione della spesa: limiti a compensi e benefit pubblici, riduzione di auto e voli di Stato, election day, spending review delle amministrazioni, centralizzazione degli acquisti e regole su immobili pubblici. Molte disposizioni hanno applicazione dal 2011-2014 o per gli anni 2012-2013.

Spending review e contenimento della spesa pubblica

Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la revisione della spesa

Il provvedimento interviene in modo organico sul contenimento della spesa pubblica, sulla razionalizzazione degli assetti organizzativi e sull’efficienza degli acquisti e della gestione del patrimonio pubblico. Diverse disposizioni hanno natura di principio di coordinamento della finanza pubblica e prevedono termini di applicazione differiti o limitati a specifici anni.

Limiti ai trattamenti economici e agli incarichi pubblici

Il decreto introduce un tetto al trattamento economico omnicomprensivo annuo corrisposto ai titolari di cariche elettive, incarichi di vertice e componenti di organismi, enti e istituzioni indicati nell’allegato A. Il limite è parametrato alla media ponderata, rispetto al PIL, dei trattamenti analoghi percepiti nei sei principali Stati dell’area euro; per Parlamento e Senato il confronto è con il costo dei Parlamenti nazionali omologhi.

La regola si estende anche a:

  • segretari generali;
  • capi dipartimento;
  • dirigenti di prima fascia;
  • direttori generali degli enti;
  • titolari di uffici equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.

Ai fini della norma, per trattamento economico omnicomprensivo si intendono retribuzioni e indennità a carico delle finanze pubbliche, comprese quelle erogate dall’amministrazione di appartenenza.

È prevista l’istituzione di una Commissione presso la Presidenza del Consiglio, presieduta dal Presidente ISTAT e composta da quattro esperti, incluso un rappresentante Eurostat. La Commissione, a titolo gratuito e con mandato quadriennale, deve ricognire ogni anno, entro il 1° luglio, la media dei trattamenti del precedente anno e aggiornarla all’anno in corso sulla base dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo indicato nel DEF. In prima applicazione, il decreto istitutivo doveva essere adottato entro 30 giorni e la ricognizione riferita al 2010 provvisoriamente effettuata entro il 31 dicembre 2011, con eventuale revisione entro il 31 marzo 2012.

Le regioni devono adeguare la propria normativa entro 60 giorni; per regioni a statuto speciale e province autonome valgono gli statuti e le norme di attuazione.

Per i componenti degli organi dell’allegato B che siano dipendenti pubblici, è prevista l’aspettativa non retribuita, salvo opzione per il mantenimento esclusivo del trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza. Le norme si applicano dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e comunque per compensi non ancora determinati alla data di entrata in vigore.

Auto blu e voli di Stato

Le auto di servizio non possono avere cilindrata superiore a 1600 cc. Sono esclusi i veicoli in dotazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate per servizi istituzionali di pubblica sicurezza. Le auto già in servizio possono essere usate solo fino a dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

I voli di Stato sono limitati alle medesime massime cariche dello Stato. Eventuali eccezioni devono essere specificamente autorizzate, soprattutto per impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio, salvo segreto per ragioni di Stato.

Benefici e dotazioni dopo la cessazione dall’incarico

Dopo la cessazione dalla carica, salvo il Presidente della Repubblica, non possono essere utilizzati a favore di titolari di incarichi o cariche pubbliche immobili pubblici, personale pubblico, mezzi di trasporto, apparati di comunicazione e informazione di organi o enti pubblici o finanziati da questi. Restano ferme le norme in materia di sicurezza nazionale e protezione personale.

Camera, Senato e Corte costituzionale devono adottare deliberazioni per limitare nel tempo i benefici riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione dalla carica. La disposizione è qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica.

Riduzione delle dotazioni di organi costituzionali, autorità e organismi pubblici

Dal 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa deliberate autonomamente da Senato, Camera e Corte costituzionale entro il 31 dicembre 2013 devono essere versati al bilancio dello Stato e destinati a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali.

Dal 2012 gli stanziamenti del CNEL, degli organi di autogoverno della magistratura e delle autorità indipendenti, Consob inclusa, sono ridotti del 20% rispetto al 2011, al netto degli oneri per il personale e, per gli organi di autogoverno, della formazione e aggiornamento.

È anche prevista una norma interpretativa che esclude dall’applicazione di altre disposizioni di contenimento alcune commissioni ambientali operanti presso il Ministero dell’ambiente, precisando che per esse non operano specifiche regole di altri decreti-legge richiamati.

Finanziamento dei partiti politici

Le disposizioni iniziali in materia di rimborsi ai partiti politici risultano oggi in gran parte superate: un comma è espressamente abrogato dalla legge n. 96 del 2012 e un altro comma è stato sostituito, con disciplina dello scioglimento anticipato delle Camere e dell’interruzione del versamento delle quote annuali dei rimborsi. La materia appare quindi in larga parte non più attuale nel testo originario.

Election day e accorpamento delle consultazioni

Dal 2012 le elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche e dei sindaci/presidenti devono svolgersi, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti, in un’unica data annuale. Se nello stesso anno si svolgono le elezioni europee, le altre consultazioni si tengono nella stessa data.

Se nello stesso anno devono tenersi più referendum abrogativi, la convocazione avviene per tutti nella medesima data. Restano ferme le disposizioni speciali per gli organi sciolti ai sensi dell’articolo 143 del TUEL.

Spending review, fabbisogni standard e superamento della spesa storica

Dal 2012 il Ministero dell’economia e delle finanze avvia un ciclo di spending review per definire i fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. L’attività, svolta d’intesa con i ministeri interessati, deve individuare criticità, duplicazioni e possibili strategie di miglioramento, con particolare attenzione alle amministrazioni periferiche.

Il Ministero può richiedere dati e informazioni alle amministrazioni centrali, che devono trasmetterli telematicamente e facilitare l’accesso ai dati SISTAN senza oneri per lo Stato. L’omessa trasmissione ingiustificata comporta la riduzione del 2% della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili.

Dal 2013 i risultati sono comunicati alle amministrazioni centrali. Sulla base di tali comunicazioni, le amministrazioni propongono in accordi triennali con il MEF norme per superare la spesa storica e convergere gradualmente verso gli obiettivi individuati, da inserire nella legge di stabilità o in un collegato alla manovra.

I Nuclei di analisi e valutazione della spesa monitorano l’attuazione delle misure e segnalano scostamenti; il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali illustra gli esiti dell’attività.

Riduzione delle spese dei Ministeri e presidio dei saldi di finanza pubblica

Per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, dal 2012 le amministrazioni centrali devono conseguire riduzioni di spesa indicate in un allegato. In via transitoria il MEF può accantonare e rendere indisponibili somme nei capitoli rimodulabili, in attesa degli interventi correttivi da proporre nella legge di stabilità 2012-2014.

Le proposte di riduzione non possono riguardare risorse per la programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. Se le proposte non risultano adeguate, il MEF può disporre riduzioni delle dotazioni con la legge di stabilità.

Sono previsti interventi di definanziamento di autorizzazioni di spesa non impegnate con riferimento ai rendiconti 2008-2010, con riversamento al bilancio dello Stato e riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato. È modificata la disciplina dei residui di bilancio, con perenzione amministrativa dopo il secondo esercizio successivo e limiti al mantenimento dei residui per spese in conto capitale.

È anche ridefinito il meccanismo di utilizzo di somme eliminate dai residui, con istituzione di un apposito fondo e utilizzo tramite decreti del MEF previo parere parlamentare.

Dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le norme che consentivano la conservazione in residui di somme non impegnate, con eccezioni per fondi del personale, occupazione, opere strategiche e aree sottoutilizzate.

È rafforzato il controllo sulla sussistenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata ai fini dell’impegno di spesa. In caso di forte scostamento dagli obiettivi, il MEF può limitare impegni o pagamenti del bilancio statale e, se necessario, ridurre del 30% la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili.

Può inoltre essere disposta la riduzione delle spese di funzionamento di enti e organismi pubblici inclusi nell’elenco ISTAT, con esclusione di enti territoriali, enti vigilati e organi costituzionali. Il maggiore avanzo derivante dalle riduzioni resta indisponibile fino a successivo decreto.

La norma chiarisce anche il perimetro delle spese obbligatorie e posticipa dal 31 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione di alcuni documenti di finanza pubblica.

Estinzione di crediti verso i Ministeri e controlli di revisione

Per estinguere crediti verso i Ministeri maturati al 31 dicembre 2010 e qualificabili come regolazioni debitorie pregresse, il fondo previsto dalla legge finanziaria 2006 può essere incrementato nel 2011 con le disponibilità di un altro fondo. I crediti maturati al 31 dicembre 2010 possono anche essere estinti, su richiesta del creditore e con parere conforme dell’Agenzia del demanio, ai sensi dell’articolo 1197 c.c.

I rappresentanti del MEF nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti devono essere scelti tra soggetti iscritti in un elenco tenuto dal Ministero con requisiti professionali definiti con decreto. In prima applicazione sono iscritti i dirigenti e i soggetti equiparati del MEF e i dipendenti che già ricoprono tali incarichi; è inoltre consentita la partecipazione dei magistrati della Corte dei conti anche senza iscrizione nel registro dei revisori.

Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi

Dal 30 settembre 2011 il MEF avvia un piano per aumentare la quota di spesa gestita tramite strumenti di centralizzazione degli acquisti, pubblicando trimestralmente le merceologie interessate.

Il Ministero mette a disposizione il proprio sistema informatico di negoziazione, anche in riuso, e le amministrazioni possono richiederne l’utilizzo in modalità ASP. Le modalità operative, i tempi di attuazione e i meccanismi di copertura dei costi sono stabiliti con decreto ministeriale.

Consip deve predisporre strumenti di supporto, indicatori e parametri per misurare l’efficienza dei processi di approvvigionamento e per supportare programmazione, controllo e monitoraggio. Le attività non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli atti e i contratti conclusi in violazione delle regole sui parametri di prezzo e qualità, quando non si ricorra alle convenzioni previste, sono nulli e integrano illecito disciplinare e responsabilità erariale, salvo le procedure già avviate alla data di entrata in vigore.

Per il Servizio sanitario nazionale si applicano tali regole, ferme le disposizioni di settore sulla governance e sul sistema premiale/sanzionatorio.

Dal 1° ottobre 2012 le amministrazioni pubbliche devono stipulare convenzioni con il MEF per i servizi di pagamento delle retribuzioni o utilizzare i parametri di qualità e prezzo fissati dal decreto ministeriale. Alcune amministrazioni sono tenute all’uso dei servizi senza contributo. I contratti in essere devono essere rinegoziati con riduzione del costo almeno del 15%.

È prevista anche l’individuazione delle regioni sottoposte a piano di rientro che, con le strutture sanitarie regionali, devono utilizzare tali servizi, con definizione di tempi e modalità di migrazione.

Per gli acquisti del Ministero della giustizia, beni e servizi ad alto impatto di bilancio sono individuati periodicamente e affidati a Consip come centrale di committenza; il decreto può prevedere meccanismi di remunerazione a carico dell’aggiudicatario, se compatibili con i saldi.

Le relazioni previste dalla disciplina Consip devono illustrare anche i risultati di riduzione della spesa conseguiti per ciascuna categoria merceologica.

Immobili pubblici: acquisto, vendita, manutenzione e censimento

Dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte di amministrazioni inserite nel conto economico consolidato sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, con decreto ministeriale attuativo. Restano escluse alcune categorie, tra cui enti territoriali, enti previdenziali e SSN, oltre agli immobili esteri del MAE.

Dal 1° gennaio 2014, per l’acquisto di immobili, è richiesta anche la documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento; la congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio.

Per enti territoriali e SSN, dal 1° gennaio 2014 gli acquisti sono consentiti solo se comprovati come indispensabili e indilazionabili, con pubblicazione preventiva sul sito istituzionale. Sono previste deroghe per operazioni finanziate con specifiche risorse pubbliche o europee e per alcune finalità di edilizia residenziale pubblica o programmi speciali di sviluppo e coesione.

Per l’anno 2013, le amministrazioni pubbliche e le autorità indipendenti non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare locazioni passive, salvo rinnovi o casi particolari di sostituzione o mantenimento della disponibilità di immobili venduti. Sono salve le operazioni già autorizzate in precedenza.

Dal 1° gennaio 2013 la gestione degli interventi manutentivi sugli immobili statali è fortemente centralizzata presso l’Agenzia del demanio, con attribuzione di decisioni di spesa, coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e specifiche eccezioni per difesa, esteri, beni culturali, giustizia penitenziaria e istituti penitenziari. Gli interventi di piccola manutenzione e quelli per la sicurezza sul lavoro restano in capo alle amministrazioni utilizzatrici, con obblighi di comunicazione e coordinamento.

Le amministrazioni devono comunicare annualmente la previsione triennale dei lavori di manutenzione e semestralmente gli interventi eseguiti e i relativi oneri. È inoltre previsto un sistema di coordinamento e verifica da parte dell’Agenzia del demanio e dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

Stato di attuazione e attualità della disciplina

Il provvedimento contiene numerose misure puntuali riferite a periodi ormai trascorsi, alcune già modificate o abrogate da interventi successivi. Sono quindi ancora utili soprattutto le norme di principio, le regole organizzative e i criteri di contenimento della spesa che risultano compatibili con la disciplina successiva, mentre diverse previsioni specifiche su finanziamento dei partiti, residui, limitazioni temporanee e scadenze 2011-2014 hanno oggi rilievo prevalentemente storico o transitorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 41 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.