Cassazione Civile, Ordinanza n. 20332/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia riguarda un immobile acquistato da uno dei coniugi in costanza di matrimonio, in regime di comunione legale, con intervento e dichiarazione del coniuge non acquirente nel rogito circa la natura personale del bene e la provenienza del prezzo da beni personali dell'acquirente. In primo grado la domanda di accertamento della comunione legale veniva respinta, ritenendosi necessaria e non dimostrata la revoca della confessione stragiudiziale ex art. 2732 c.c. Nelle conclusioni d'appello la parte attrice aveva richiamato la domanda di accertamento della revoca della confessione, ma secondo il ricorrente in cassazione in appello sarebbe stata proposta una domanda nuova, non più coerente con quella di primo grado, con violazione dell'art. 345 c.p.c. Il ricorso deduce quindi che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità della nuova domanda e che il mutamento dell'impostazione difensiva integrasse mutatio libelli.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che non vi fosse alcuna domanda nuova in appello: le conclusioni appellate riproponevano sostanzialmente le stesse domande di primo grado, limitandosi a segnalare la probabile irrilevanza della domanda di revoca della confessione alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale. Inoltre, anche a voler ritenere rinunciata la domanda di revoca, ciò non avrebbe determinato mutatio libelli, perché la dichiarazione del coniuge non acquirente opera sul piano probatorio e non come atto negoziale di rinuncia alla comunione. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati. È stata inoltre data atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 179, comma 2, c.c.
L'intervento del coniuge non acquirente e la dichiarazione resa nell'atto di acquisto sono condizioni necessarie ma non sufficienti per l'esclusione del bene dalla comunione; la dichiarazione rileva sul piano probatorio e serve a documentare la natura personale del bene.
art. 177 c.c.
Regola l'inclusione dei beni nella comunione legale; in mancanza della prova della causa di esclusione, il bene acquistato in costanza di matrimonio cade in comunione.
art. 2732 c.c.
La revoca della confessione stragiudiziale è utile solo se la dichiarazione del coniuge non acquirente abbia effettiva natura confessoria; se si tratta di mero asserto qualificatorio o manifestazione di intenti, la revoca non è decisiva.
art. 345 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità della domanda nuova in appello; la Corte esclude la novità della domanda o comunque la sua idoneità a integrare mutatio libelli.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria depositata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dare atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'acquisto di un bene da parte di un coniuge in regime di comunione legale, la partecipazione dell'altro coniuge all'atto e la relativa dichiarazione non escludono di per sé la comunione: occorre anche la concreta sussistenza di una causa legale di esclusione tassativamente prevista.
- La dichiarazione del coniuge non acquirente ex art. 179, comma 2, c.c. ha funzione essenzialmente probatoria quando descrive fatti storici; solo in tal caso può assumere portata confessoria e diventare rilevante la disciplina della revoca della confessione.
- Non c'è mutatio libelli quando, in appello, la parte non introduce un nuovo tema di indagine o un diverso diritto sostanziale, ma si limita a riproporre le medesime domande o a rinunciare a un segmento della prova o della motivazione su cui esse si fondavano.
- La limitazione della domanda o la rinuncia a una parte di essa non determina automaticamente una nuova domanda vietata dall'art. 345 c.p.c., specie se incide soltanto sul piano probatorio e non sui fatti costitutivi del diritto azionato.
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