Cassazione Civile, Ordinanza n. 20325/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento, poi sostituito da un successivo atto rettificativo, con cui l'Amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione IVA, IRES e IRAP e irrogato sanzioni per il 2005, contestando alla società l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode IVA. La Guardia di Finanza aveva redatto PVC nel quale veniva ricostruita una catena commerciale che coinvolgeva una società fornitrice qualificata come cartiera e un ulteriore soggetto interposto, con passaggio fittizio di fondi e consegna della merce direttamente dal fornitore comunitario ai clienti finali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma in sede di rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo provata la fittizietà delle operazioni e la consapevolezza della contribuente della frode. Contro questa decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: nullità per motivazione apparente; violazione delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova; violazione delle norme IVA e unionale sulla detraibilità dell'imposta in relazione alla consapevolezza del cessionario; richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; omessa pronuncia sul vizio di motivazione dell'atto impositivo; mancata applicazione della norma sopravvenuta sulla deducibilità dei costi nelle operazioni soggettivamente inesistenti; illegittimità delle sanzioni e mancata applicazione dello standard probatorio sopravvenuto. La ricorrente ha anche invocato la rilevanza di una sentenza penale di assoluzione, ma la Corte ha escluso la sua incidenza perché riferita a un diverso anno d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di pubblica udienza e irrilevanti sia la sentenza penale prodotta dalla parte sia la questione di compatibilità con il diritto UE dell'art. 21-bis d.lgs. 74/2000, perché il giudicato penale riguardava un anno d'imposta diverso. Ha poi escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la sentenza di merito conteneva una motivazione effettiva, ancorata a plurimi elementi indiziari. Ha dichiarato inammissibile la censura che mirava a una rivalutazione del quadro probatorio sotto il profilo dell'art. 2729 c.c., ribadendo che in cassazione non è consentito riesaminare il merito. Ha respinto anche il motivo sulla detraibilità dell'IVA, affermando che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la conoscibilità della frode da parte del cessionario, prova che nella specie era stata ritenuta raggiunta anche attraverso il dato della sottofatturazione; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere usato la massima diligenza. La Corte ha inoltre negato l'omessa pronuncia sul vizio di motivazione dell'avviso, reputando sufficiente il richiamo al PVC. Ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la censura sulla deducibilità dei costi, poiché l'Ufficio aveva riconosciuto tali costi in autotutela. Ha infine respinto la doglianza sulle sanzioni, escludendo l'applicazione ratione temporis dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992. La società ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia o ultrapetizione, ma escluso perché la sentenza di merito aveva comunque preso posizione sulle questioni dedotte
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito esistente e non meramente apparente
richiamato nella censura formale del ricorso, senza accoglimento
richiamato nel motivo di nullità per motivazione apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato come parametro del contenuto della sentenza tributaria; la Corte non ha ravvisato violazione
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, non ritenuto violato
art. 111 Cost.
invocato per il giusto processo e la motivazione; la Corte ha escluso il vizio
richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto correttamente assolto l'onere probatorio dall'Ufficio
la Corte ribadisce che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e che in cassazione non è possibile contestare la mera diversa lettura degli indizi
richiamato nel motivo sulla prova e sull'accertamento IVA
richiamato nel motivo sulla prova e sull'accertamento IVA
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
norma sopravvenuta sulla prova nel processo tributario, ritenuta non applicabile ratione temporis ai giudizi introdotti prima del 16 settembre 2022
Direttiva 2006/112/CE
richiamata per la disciplina IVA e la detraibilità dell'imposta nelle operazioni soggettivamente inesistenti
artt. 14, 19, 21, 23 e 54 d.P.R. 633/1972
richiamati dal ricorrente in tema di IVA e detraibilità, senza esito favorevole
art. 17 Carta di Nizza
invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela della proprietà e al giusto processo
art. 47 Carta di Nizza
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva
art. 52 Carta di Nizza
richiamato dalla ricorrente nel quadro dei diritti fondamentali
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro del giusto processo e dell'obbligo di motivazione
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
invocato dalla ricorrente in tema di tutela della proprietà
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro di conformità al diritto unionale e convenzionale
la Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto perché la sentenza penale di assoluzione riguardava un anno d'imposta diverso
art. 267 TFUE
richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, respinta perché la questione era fattuale e il quadro unionale già chiaro
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
richiamato per la deducibilità dei costi nelle operazioni soggettivamente inesistenti; il motivo è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di riconoscimento dei costi in autotutela
richiamato in tema di colpevolezza/sanzioni tributarie; la censura è stata respinta
menzionato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la congruità del prezzo di mercato, senza accoglimento
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riformulazione del motivo di ricorso in cassazione e del controllo sulla motivazione
art. 54 d.l. 83/2012 convertito in L. 134/2012
richiamato per la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
richiamato come base formale di tutti i motivi di ricorso esaminati
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile solo quando la sentenza presenti un'anomalia costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è invece censurabile il semplice dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.
- La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito fonda il ragionamento presuntivo su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non consente invece di ottenere una nuova valutazione del quadro indiziario in sede di legittimità.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia, anche per presunzioni, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile.
- La sottofatturazione e l'acquisto a un prezzo inferiore a quello ragionevolmente atteso sul mercato possono costituire un indice oggettivo della conoscibilità della frode IVA da parte del cessionario, salvo che questi dimostri circostanze alternative idonee a spiegare il minor prezzo.
- La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o della documentazione non è di per sé sufficiente a escludere la partecipazione o la conoscibilità di una frode IVA se il quadro indiziario complessivo è univoco.
- Nel processo tributario, la motivazione dell'atto impositivo può essere validamente integrata dal rinvio al PVC quando consenta di ricostruire il percorso logico-fattuale della pretesa; il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni allegazione di parte.
- Le sentenze penali di assoluzione incidono sul processo tributario solo se riferite ai medesimi fatti e alla medesima annualità oggetto dell'accertamento; in caso di diversa annualità, l'eventuale giudicato penale non è rilevante.
- Le norme sopravvenute sulla prova nel processo tributario o sulla deducibilità dei costi non si applicano automaticamente ai giudizi pendenti, se la Corte ne afferma l'inapplicabilità ratione temporis o se l'interesse alla censura è venuto meno per successivo riconoscimento del bene della vita da parte dell'Ufficio.
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