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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20343/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, in relazione all'atto di acquisto di due terreni agricoli ubicati nel Comune di Roccastrada, ha rettificato il valore dichiarato di euro 39.000,00 in euro 80.000,00, recuperando la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso della contribuente. In cassazione la società ha dedotto due motivi: con il primo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze, sostenendo che i giudici d'appello non avevano esaminato le specifiche censure contro i criteri di stima adottati dall'Ufficio e che la relazione di stima non corrispondeva allo stato dei luoghi, anche per errata identificazione dei terreni; con il secondo, nullità per omessa pronuncia sulle eccezioni di decadenza del potere impositivo e di difetto di motivazione dell'avviso, con richiamo alle norme tributarie sulla tempestiva notificazione e sulla motivazione degli atti. L'Agenzia delle Entrate ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta la tempestività della notifica e l'adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale della società contribuente, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la sentenza impugnata era viziata da motivazione solo apparente perché non aveva preso in esame in modo effettivo e comprensibile le specifiche contestazioni sui criteri di stima dell'Ufficio; inoltre ha rilevato il vizio di omessa pronuncia sulle questioni di decadenza del potere impositivo e di motivazione dell'avviso. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia per carenza di interesse, poiché diretto contro questioni sulle quali il giudice di appello non si era pronunciato e quindi prive di soccombenza. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    norma utilizzata per denunciare nullità della sentenza per vizi processuali, in particolare motivazione apparente e omessa pronuncia

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione della sentenza

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle decisioni tributarie

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo relativo alla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, quarto comma, c.p.c.

    richiamato quale norma sulla concisa esposizione dei motivi della decisione

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    richiamato per dedurre omessa pronuncia sulle questioni devolute in appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia del giudice di appello

  • art. 76 d.P.R. 131/1986

    richiamato per la dedotta decadenza del potere impositivo

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato per il requisito di motivazione dell'atto impositivo

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986

    richiamato per il requisito di motivazione nell'ambito dell'imposta di registro

  • art. 76, comma 1-bis, d.P.R. 131/1986

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la tempestività della notifica dell'avviso

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per denunciare violazione di legge

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione né il percorso logico seguito dal giudice, non potendo l'interprete colmare il vuoto con congetture.
  • Nel giudizio di appello il giudice deve esaminare le specifiche censure devolute; la mancata considerazione di contestazioni puntuali integra vizio di motivazione o omessa pronuncia quando il decisum non consente di verificare la risposta alle doglianze decisive.
  • Nel processo tributario, la deduzione di decadenza del potere impositivo e di difetto di motivazione dell'atto devono ricevere una pronuncia espressa ove ritualmente devolute, altrimenti la decisione è affetta da omessa pronuncia.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile quando è diretto contro questioni sulle quali il giudice di merito non si è pronunciato e manca quindi una soccombenza attuale; tali questioni possono essere riproposte al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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