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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03157/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2008, euro 5.000 indicati come costi di sponsorizzazione in favore di un’associazione sportiva dilettantistica, ritenuti non inerenti e non provati come corrispondenti a prestazioni effettive. Il contribuente ha impugnato l’atto, ma sia in primo grado sia in appello la pretesa è stata confermata. In Cassazione ha proposto sette motivi: 1) nullità della sentenza per avere ritenuto legittimo un accertamento ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, senza adeguata motivazione e in assenza di redditi non dichiarati; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo e sull’onere probatorio per mancata allegazione di atti richiamati; 3) violazione delle medesime norme per avere la CTR erroneamente escluso la prova dell’effettiva destinazione promozionale del corrispettivo, nonostante la produzione di contratto, fattura, fotografie e dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione; 4) nullità per omessa pronuncia sulla prova del pagamento, che secondo il ricorrente sarebbe stata indice di effettività della prestazione; 5) violazione delle norme in tema di deducibilità dei costi e presunzione di cui all’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, sostenendo che la fattura e la disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive renderebbero il costo deducibile; 6) violazione delle norme sugli interessi, lamentando che la CTR avesse apoditticamente ritenuto specificamente indicati gli interessi nell’avviso; 7) nullità per omessa pronuncia sulla carenza di motivazione delle sanzioni irrogate. La Corte ha ritenuto inammissibili per genericità i primi, secondo, terzo e sesto motivo; ha ritenuto infondati il quinto e il settimo motivo; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché non vi era omessa pronuncia, essendo stata esaminata la mancata documentazione del pagamento. In particolare, la Corte ha ribadito che quando l’Amministrazione contesta con elementi indiziari l’effettività e l’inerenza di un costo, spetta al contribuente provarne esistenza, effettività e inerenza; e che la presunzione dell’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 opera solo se siano provati i presupposti applicativi, inclusa l’effettiva attività promozionale del soggetto sponsorizzato e la destinazione della spesa alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor, elementi ritenuti non dimostrati nel caso concreto.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva respinto l’appello del contribuente contro l’avviso di accertamento relativo a maggiori Irpef, Irap e Iva per l’anno 2008. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, mentre nulla è stato disposto per la direzione provinciale di Treviso, rimasta intimata e non costituita in attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma evocata dal ricorrente per contestare la legittimità dell’avviso; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene generica e rileva comunque che il disconoscimento di costi può comportare l’accertamento di maggiori redditi.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamata in relazione all’obbligo di motivazione dell’atto e della sentenza; la censura è dichiarata inammissibile per genericità.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamata per l’obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati; la Corte nega rilievo alla censura perché non specifica quali atti sarebbero stati omessi.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale parametro di motivazione dell’avviso di accertamento; la censura è inammissibile per genericità.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in tema di motivazione dell’atto impositivo IVA; la censura è inammissibile per genericità.

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente in materia di processo tributario; la censura è dichiarata inammissibile per genericità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere probatorio; la Corte afferma che, quando l’Ufficio contesta l’effettività e l’inerenza del costo con elementi indiziari, spetta al contribuente provarne esistenza, effettività e inerenza.

  • artt. 108 e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamati in tema di deducibilità dei costi; la Corte conferma che il contribuente deve dimostrare i presupposti sostanziali del costo contestato.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per omessa pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata omissione sul punto delle sanzioni o del pagamento, ritenendo la motivazione della CTR esistente e intellegibile.

  • art. 90, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La Corte precisa che la presunzione legale circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione opera solo a condizione che siano dimostrati i presupposti applicativi, tra cui la finalità promozionale e l’effettiva attività del soggetto sponsorizzato.

  • art. 20 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dal ricorrente con riferimento agli interessi indicati nell’avviso; la censura è inammissibile per genericità.

  • artt. 7, 16, 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamati in tema di motivazione delle sanzioni tributarie; la Corte ritiene infondata la doglianza perché la CTR ha indicato che la motivazione era rinvenibile nella parte motiva dell’avviso di accertamento.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Citato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge richiamata per diversi motivi, ma le censure sono spesso dichiarate inammissibili perché in realtà attaccano la valutazione del fatto o sono generiche.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma sul vizio di nullità della sentenza richiamata per le doglianze relative a motivazione, omessa pronuncia e nullità del capo di decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando è formulata in modo generico e non consente di individuare con precisione il vizio denunciato, gli atti richiamati o il passaggio decisivo della decisione impugnata.
  • Quando l’Amministrazione finanziaria contesta, anche tramite presunzioni, l’effettività e l’inerenza di un costo, grava sul contribuente l’onere di provare l’esistenza del costo, la sua effettiva sostenibilità e la sua inerenza all’attività d’impresa o professionale.
  • La semplice esibizione di fattura non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’effettività di un costo se il giudice di merito, con valutazione di fatto logicamente motivata, ritiene mancante la prova sostanziale del pagamento o della concreta prestazione.
  • La presunzione prevista per le spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche opera solo se risultano provati i presupposti applicativi richiesti dalla norma, in particolare la finalità promozionale per lo sponsor e l’effettiva attività promozionale del soggetto sponsorizzato.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta, anche sinteticamente ma in modo intellegibile, il tema devoluto, escludendo la prova del fatto dedotto o rinviando alla motivazione dell’atto impositivo.
  • La deduzione di un vizio di violazione di legge non può essere usata per contestare in realtà la valutazione delle prove o l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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