Cassazione Civile, Ordinanza n. 03068/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di classamento con cui l'Agenzia delle entrate ha rettificato in aumento le rendite catastali proposte con DOCFA relative ad aerogeneratori di proprietà della contribuente, includendo nel valore fondiario anche la componente torre dell'aerogeneratore. La contribuente ha impugnato gli atti e in primo grado ha ottenuto l'accoglimento del ricorso; in appello l'Ufficio ha ottenuto un accoglimento solo parziale. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, per avere la corte tributaria attribuito alla contribuente l'onere di provare l'erroneità del valore fondiario accertato, anziché gravare l'Ufficio della prova della correttezza della rendita rettificata; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice di appello avrebbe rimesso all'Agenzia la rideterminazione della rendita, omettendo di decidere direttamente nel merito, nonostante il processo tributario sia di impugnazione-merito. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente; inoltre il secondo motivo era comunque inammissibile perché fondato su una norma non applicabile ratione temporis al giudizio introdotto prima del 16 settembre 2022. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, nel processo tributario, quando l'atto è illegittimo per ragioni sostanziali, il giudice deve sostituirsi all'Ufficio e decidere nel merito della pretesa, senza limitarsi a rinviare all'Amministrazione la rideterminazione della rendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha respinto i primi due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva rimesso all'Ufficio la rideterminazione della rendita catastale, invece di provvedere direttamente alla decisione sostitutiva nel merito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente e per la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per la dedotta violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
non applicabile al giudizio introdotto prima del 16 settembre 2022; la Corte lo qualifica come norma di natura sostanziale e non processuale, applicabile solo ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore
il giudice non può omettere di pronunciare sul merito sostituendo l'Ufficio con un rinvio alla parte, dovendo decidere entro i limiti delle domande
richiamato nel quadro del riparto dell'onere probatorio nel processo tributario
L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 6, comma 1
individua la data di entrata in vigore della disciplina che ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992
Massime di principio
- Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice non deve limitarsi ad annullare l'atto impositivo quando ravvisi un vizio sostanziale, ma deve pronunciare una decisione sostitutiva e rideterminare la pretesa nei limiti delle domande di parte.
- Se la censura riguarda la motivazione apparente, il vizio sussiste solo quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li esponga in modo tale da rendere impossibile il controllo logico-giuridico; una motivazione che consenta tale controllo esclude la nullità.
- Le norme sul riparto dell'onere della prova introdotte con disciplina sopravvenuta nel processo tributario non si applicano ai giudizi instaurati anteriormente alla loro entrata in vigore, quando la norma abbia natura sostanziale.
- Quando l'atto tributario è contestato per l'erronea applicazione della regola di determinazione della base imponibile o della rendita, il giudice di merito deve valutare direttamente la corretta quantificazione della pretesa senza rimettere tale attività all'Ufficio.
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