Cassazione Civile, Ordinanza n. 03069/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, già titolare del rapporto catastale relativo a un impianto eolico, aveva impugnato l’atto con cui l’Ufficio aveva rettificato la rendita proposta in DOCFA, includendo nel computo, oltre al valore del lotto e della fondazione, anche la torre in acciaio, nonché oneri finanziari e profitto dell’imprenditore. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione è stata riformata solo in parte, ritenendosi corretta la rettifica limitatamente alla parte non censurata. In Cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, assumendo che non fossero state esposte le ragioni della decisione né gli elementi probatori utilizzati; 2) violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la Corte tributaria avesse erroneamente addossato alla contribuente l’onere di provare l’erroneità della rendita rettificata, mentre avrebbe dovuto essere l’Ufficio a dimostrarne la correttezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di motivazione apparente perché la sentenza impugnata conteneva una ratio decidendi intelligibile: i giudici d’appello avevano chiarito che, in base al tenore delle difese della contribuente, la contestazione riguardava solo l’inclusione della torre nella rendita, mentre per il resto l’atto non era stato specificamente censurato. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sull’onere della prova, osservando che la censura non coglieva la ratio della decisione e che, comunque, l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non era applicabile al giudizio, perché introdotto dopo il deposito del ricorso originario. Nulla è stato disposto sulle spese, perché l’Agenzia non si è costituita; è stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente; nel caso concreto il vizio è stato escluso perché la decisione d’appello era dotata di una ratio decidendi comprensibile e controllabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992; la censura è stata ritenuta non cogliente e, comunque, infondata per difetto di applicabilità della norma al giudizio.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
È una norma sostanziale, non processuale, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022; non si applica ai giudizi tributari instaurati prima di tale data.
art. 6, comma 1, L. 31 agosto 2022, n. 130
Ha introdotto il comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992; la sua entrata in vigore segna il discrimine temporale per l’applicabilità della nuova regola sull’onere della prova.
art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015
In materia di catasto dei fabbricati speciali esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati), incidendo sulla determinazione della rendita dei parchi eolici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Comporta, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo per la parte soccombente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando il giudice omette di indicare gli elementi decisivi della decisione o li espone in modo da impedire il controllo logico-giuridico; non ricorre il vizio se la sentenza consente di comprendere la ratio decidendi e il percorso argomentativo seguito.
- Nel giudizio di impugnazione di un atto catastale, la portata della contestazione va desunta dalle domande e dalle difese effettivamente svolte dalla parte: se il contribuente chiede la correzione solo di una componente della rendita, le parti non specificamente contestate dell’atto restano ferme.
- La censura per violazione delle regole sull’onere della prova è inammissibile o infondata se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le regole sull’onere della prova introdotte o modificate da una norma sostanziale successiva non si applicano ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore.
- Nella determinazione della rendita catastale dei fabbricati speciali, non vanno inclusi gli elementi meramente funzionali al processo produttivo quando la disciplina vigente li esclude espressamente dalla stima diretta.
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