Cassazione Civile, Ordinanza n. 03065/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società ha impugnato, fino in Cassazione, una sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che aveva confermato il diniego del suo ricorso contro un avviso di accertamento catastale. L'accertamento attribuiva a un immobile destinato a vasche di sedimentazione secondaria per la depurazione delle acque reflue la categoria catastale D/7, confermando la rendita proposta dall'Ufficio, mentre la società, tramite DOCFA, aveva indicato la categoria E/9. In Cassazione il ricorso era affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato istanza e documentazione da cui risultava una transazione intervenuta con l'Amministrazione finanziaria e la definizione integrale della controversia.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta transazione tra le parti e della conseguente definizione del contenzioso, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ritenendo che la misura non sia estensibile in via interpretativa nei casi di estinzione sopravvenuta del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La disposizione, avente natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di applicazione estensiva; non opera quando il giudizio di cassazione si estingue sopravvenientemente per cessazione della materia del contendere.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene una transazione che definisce integralmente la lite tra le parti, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione sopravvenuta del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite, ove il giudice ritenga ricorrenti i presupposti in concreto.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione non si applica per analogia ai casi di estinzione sopravvenuta, trattandosi di disciplina eccezionale e sanzionatoria.
- In presenza di definizione transattiva della controversia, la Corte non procede all'esame dei motivi di ricorso, limitandosi a prendere atto della cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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