Cassazione Civile, Ordinanza n. 03064/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di classamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato la rendita catastale proposta da una società proprietaria di un parco eolico, in relazione a un immobile a destinazione speciale/categoria D. In appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto solo in parte le doglianze dell’Ufficio, escludendo dalla rendita soltanto il valore della "torre" dell’aerogeneratore ma mantenendo il resto del calcolo, comprensivo di altre componenti (suolo, costruzioni, fondazioni, cabina, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell’imprenditore, ecc.). La società ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, deducendo la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992; (2) violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che spettasse all’Amministrazione dimostrare la correttezza della rendita e non alla contribuente confutarla; (3) violazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015, assumendo che nella rendita potessero entrare solo suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, e non altri elementi estranei al dettato normativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di merito era motivata in modo sufficiente e non meramente apparente, avendo spiegato le ragioni del parziale accoglimento dell’appello e la correttezza del calcolo effettuato dall’Ufficio. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che la Corte territoriale non aveva posto un onere probatorio improprio a carico della contribuente, ma aveva semplicemente ritenuto corretto il criterio di stima adottato dall’Amministrazione e insufficiente la difesa della società a contrastarlo; inoltre, in cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del fatto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, oltre che ritenuto infondato nel merito: la ricorrente non aveva chiarito quali elementi decisivi fossero stati tempestivamente allegati né quali voci estranee alla legge fossero state utilizzate, e comunque la Corte ha ribadito che per gli immobili speciali e, in particolare, per gli impianti eolici, la rendita si determina secondo la disciplina catastale e le indicazioni di prassi richiamate, escludendo i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo ma non le altre componenti immobiliari e i relativi criteri estimativi. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale".
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato per la dedotta violazione di legge; la Corte afferma che non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o della fattispecie concreta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La motivazione ricorda che, dopo la riforma, è censurabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione integrano nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Norma invocata per censurare la motivazione della sentenza tributaria di merito.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992
Invocato in tema di riparto dell'onere probatorio nel processo tributario; la Corte non accoglie la tesi della ricorrente.
Per gli immobili a destinazione speciale e particolare la rendita si determina con stima diretta tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015
La legge ridefinisce l'oggetto della stima catastale senza abrogare la disciplina metodologica di riferimento richiamata dalla prassi e dalla normativa previgente.
È richiamato quale base del rinvio alle istruzioni della circolare n. 6/T del 2012, con valore normativo transitorio.
art. 1, comma 244, L. 190/2014
Attribuisce valore normativo transitorio alle istruzioni della circolare in materia catastale, nelle more della revisione del sistema estimativo.
art. 10 r.d.l. n. 652/1939
Regola la stima diretta dei fabbricati censibili, anche mediante criteri diretti o indiretti.
artt. 15-30 d.P.R. n. 1142/1949
Definiscono i procedimenti di stima diretta e indiretta, incluso l'approccio al costo di ricostruzione per gli immobili a destinazione speciale.
art. 27 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato per la stima del capitale fondiario nel procedimento indiretto.
art. 28 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato per la valutazione del costo di ricostruzione con coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell'immobile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012
In caso di rigetto dell'impugnazione è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Integra la disciplina dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico nella lettura della riforma dell'art. 360 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura per motivazione apparente o mancante è ammissibile solo quando la sentenza sia affetta da un'anomalia motivazionale radicale, non quando si contesti la mera insufficienza o non condivisione della motivazione.
- La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove: se il motivo mira a rimettere in discussione l'apprezzamento del merito, esso è inammissibile o infondato.
- Nel ricorso per cassazione è necessario che il motivo sia specifico e autosufficiente, con indicazione delle norme violate, del loro contenuto precettivo e del punto della sentenza che si assume contrastante; in difetto, il motivo è inammissibile.
- In materia catastale degli immobili a destinazione speciale, la rendita si determina secondo i criteri normativi e tecnici della stima diretta, che possono includere anche il procedimento indiretto a costo di ricostruzione, con considerazione delle componenti immobiliari rilevanti e esclusione dei soli macchinari e impianti funzionali al processo produttivo, nei limiti indicati dalla legge.
- La circolare amministrativa richiamata dalla disciplina catastale assume rilevanza quale specificazione tecnica del metodo estimativo, ma la base normativa resta la legge che disciplina il classamento e la stima catastale.
- Quando il giudice di merito ritiene corretto il calcolo catastale dell'Ufficio, la generica contestazione del contribuente non basta a scalfire la decisione se non confuta puntualmente le singole voci di stima e i criteri applicati.
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