Cassazione Civile, Ordinanza n. 03067/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di classamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva rettificato in aumento le rendite catastali proposte tramite DOCFA per sei aerogeneratori di proprietà della contribuente, includendo nel valore fondiario e quindi nella rendita anche la componente torre in acciaio dell'aerogeneratore. La contribuente aveva impugnato gli atti e il primo giudice aveva accolto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in parziale riforma, aveva ritenuto di dover escludere la torre dal calcolo della rendita per la parte in esenzione, lasciando fermo il resto dell'atto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la Corte tributaria avesse erroneamente addossato alla contribuente l'onere di provare l'erroneità della rendita rettificata; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice d'appello demandato all'Ufficio la rideterminazione della rendita invece di provvedere direttamente nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo: ha escluso la motivazione apparente perché la sentenza d'appello esponeva una ratio decidendi comprensibile e controllabile, e ha ritenuto non pertinente e comunque inammissibile la censura sull'onere della prova, sia perché non coglieva la reale ratio della decisione sia perché il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 non era applicabile ai giudizi introdotti prima del 16 settembre 2022. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che nel processo tributario, quale giudizio di impugnazione-merito, il giudice che riscontri l'illegittimità sostanziale dell'atto non può limitarsi ad annullarlo o a rinviare all'Ufficio la rideterminazione, ma deve decidere direttamente nel merito la pretesa fiscale, entro i limiti delle domande delle parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per dedurre la violazione di legge in tema di riparto dell'onere probatorio.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
norma sostanziale, non processuale; si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022 e non al giudizio iniziato nel giugno 2021.
art. 6, comma 1, L. 31 agosto 2022, n. 130
disposizione che ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992.
il giudice non può demandare a una parte la rideterminazione della rendita; deve pronunciarsi direttamente sul merito della pretesa, se la questione è sostanziale.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consente di individuare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione o rende impossibile il controllo logico-giuridico del ragionamento; se la ratio decidendi è esplicitata in modo comprensibile, il vizio non sussiste.
- Nel processo tributario, il nuovo art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 ha natura sostanziale e non si applica ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore.
- La censura di violazione dell'onere della prova è inammissibile o infondata se non coglie la reale ratio della decisione impugnata e se la norma invocata non è applicabile ratione temporis al giudizio.
- Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: quando l'atto impositivo è illegittimo per ragioni sostanziali, il giudice deve procedere a una valutazione sostitutiva nel merito e non può limitarsi ad annullare l'atto o a rimettere all'Ufficio la rideterminazione della pretesa.
- Il giudice tributario deve decidere direttamente sulla corretta misura della pretesa fiscale, nei limiti delle domande delle parti, quando il vizio denunciato riguarda la corretta applicazione della regola di determinazione della base imponibile o della rendita, e non un mero vizio formale dell'atto.
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