Cassazione Civile, Ordinanza n. 29290/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui un immobile, dichiarato tramite procedura DOCFA come laboratorio artigianale con proposta di categoria C/2 e rendita inferiore, è stato riclassato dall'Ufficio in categoria D/7 con rendita più elevata, sulla base della destinazione oggettiva dell'unità, della derivazione da un fabbricato già classificato D/7, dell'ubicazione in zona industriale e delle caratteristiche strutturali dell'immobile. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo: 1) omesso esame, in appello, di un fatto decisivo relativo all'erronea valutazione degli elementi intrinseci ed estrinseci dell'immobile e alla mancata considerazione della classificazione di immobili limitrofi; 2) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, per l'omessa attivazione del sopralluogo con la sua partecipazione prima dell'avviso; 3) violazione della disciplina sulla motivazione degli atti amministrativi, per la ritenuta sufficienza della motivazione dell'avviso; 4) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o carente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente, osservando che la decisione di merito conteneva una motivazione sufficiente e coerente sul classamento catastale e che il giudice d'appello aveva correttamente valorizzato la destinazione oggettiva dell'immobile, non la sola utilizzazione soggettiva. Ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della doppia conforme, perché la ricorrente non aveva indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Ha ritenuto infondato il motivo sul contraddittorio, affermando che nella procedura DOCFA non sussiste un obbligo generalizzato di preventivo contraddittorio endoprocedimentale né di sopralluogo con il contribuente, e che non si applica l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. Ha infine ritenuto infondato il motivo sulla motivazione, affermando che, in caso di DOCFA, l'avviso è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati catastali e della classe attribuita quando i dati del contribuente non siano stati disattesi ma solo rivalutati tecnicamente dall'Ufficio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Il sindacato sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge in materia di contraddittorio e motivazione dell'avviso catastale.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o carente.
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca la motivazione o questa sia meramente apparente, incomprensibile o logicamente inconciliabile.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Anche nel processo tributario la sentenza deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la violazione ricorre solo in caso di motivazione radicalmente assente o apparente.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio e le garanzie ivi previste non si applicano agli avvisi catastali emessi a seguito di procedura DOCFA, che non integrano verifica fiscale presso il contribuente.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari; nel caso di classamento DOCFA la motivazione è sufficiente nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
Norma richiamata per sostenere l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, ritenuto rispettato dall'Ufficio catastale.
art. 61, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa necessità del sopralluogo; la Corte esclude che ciò sia sempre obbligatorio nella procedura DOCFA.
Disciplina la procedura DOCFA, qualificata come procedimento amministrativo partecipativo nel quale il contraddittorio è già incorporato nella fase precedente all'atto di classamento.
d.m. 26 luglio 2012
Richiamato insieme al d.m. n. 701/1994 quale base regolamentare della procedura DOCFA.
art. 3, comma 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662
Richiamato in tema di revisione delle rendite catastali urbane.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Richiamato quale ulteriore base normativa della revisione delle rendite in presenza di microzone.
art. 11, comma 1, d.l. 14 marzo 1988, n. 70
Richiamato per escludere la necessità del sopralluogo quando il nuovo classamento consegua a denuncia di variazione catastale del contribuente.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
La doppia conforme preclude in cassazione la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che siano indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Norma transitoria richiamata per l'applicabilità della disciplina sulla doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il vizio di motivazione al solo omesso esame di un fatto decisivo.
art. 3, comma 26, lett. e), d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149
Richiamato in relazione all'abrogazione della disciplina della doppia conforme, poi mantenuta per i giudizi introdotti prima del 1 gennaio 2023.
art. 35, comma 5, d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149
Norma transitoria che mantiene applicabile la disciplina della doppia conforme ai giudizi anteriori al 1 gennaio 2023.
art. 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato per la disciplina transitoria della doppia conforme.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve raggiungere il 'minimo costituzionale' per sottrarsi alla censura di nullità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto sul contributo unificato.
Massime di principio
- Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'amministrazione può discostarsi dalla proposta del contribuente senza attivare un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato, poiché la partecipazione del contribuente è già strutturalmente incorporata nella procedura.
- Il sopralluogo con la presenza del contribuente non costituisce, di regola, un passaggio necessario ai fini dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale quando la revisione discenda da denuncia DOCFA o da valutazione tecnica dell'Ufficio.
- L'avviso di accertamento catastale è sufficientemente motivato, in presenza di DOCFA, con l'indicazione dei dati catastali essenziali e della classe/rendita attribuita, se i dati fattuali forniti dal contribuente non sono disattesi ma solo rivalutati tecnicamente.
- La destinazione catastale di un immobile va accertata sulla base della sua destinazione oggettiva, ricavata dalla conformazione strutturale e dalla potenzialità funzionale, e non dalla mera utilizzazione soggettiva impressa dal proprietario o dal detentore.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di comprendere la ratio decidendi o sia affetta da argomentazioni inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili.
- In presenza di 'doppia conforme', il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
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