Cassazione Civile, Ordinanza n. 29190/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2015, con cui l’Ufficio ha rideterminato il reddito d’impresa di una società e ha recuperato a tassazione maggiori ricavi non dichiarati, oltre a imposte, sanzioni e interessi. L’accertamento si fondava su un processo verbale della Guardia di Finanza che aveva rilevato, tramite dati estratti da un computer presente nei locali dell’attività, componenti positivi non contabilizzati e prestazioni di servizio per le quali non risultavano emessi scontrini o ricevute fiscali. La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l’atto impositivo, deducendo tre motivi di ricorso per cassazione: 1) nullità della sentenza d’appello per carenza di motivazione, in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità dell’avviso per difetto di motivazione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, con riferimento al rigetto dell’eccezione di nullità dell’avviso per violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente anche quanto al merito della pretesa tributaria, sostenendo che la CTR avesse mal valutato i fatti e le prove. La ricorrente ha richiamato, a sostegno dei primi due motivi, le norme sulla motivazione delle sentenze e il principio del contraddittorio endoprocedimentale, contestando la correttezza della motivazione per relationem dell’accertamento e la sufficienza del percorso argomentativo seguito dal giudice tributario regionale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, escludendo che la sentenza della CTR fosse nulla per difetto di motivazione o per motivazione apparente: ha osservato che la decisione impugnata esponeva lo svolgimento del processo, i fatti essenziali e una ratio decidendi chiaramente comprensibile, ben oltre il minimo costituzionale. Quanto alla motivazione dell’avviso di accertamento, ha ribadito che è legittima la motivazione per relationem fondata su un p.v.c. della Guardia di Finanza regolarmente portato a conoscenza del contribuente. In tema di contraddittorio endoprocedimentale, ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla disciplina previgente, distinguendo tra tributi armonizzati e non armonizzati e rilevando che la CTR si era conformata a tali principi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; in ogni caso, la Corte ha anche escluso la denunciata motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva spiegato in modo intelligibile la ragione del riconoscimento dei maggiori ricavi non contabilizzati. Nulla è stato disposto sulle spese, perché l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. È stata inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, D.lgs. 546/1992
È richiamato come parametro della nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione; la Corte esclude che, nel caso concreto, la decisione della CTR sia viziata sotto questo profilo.
È richiamato come norma sulla motivazione della sentenza; la Corte afferma che la motivazione della CTR supera il minimo costituzionale e non è meramente apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È utilizzato come riferimento della nullità della sentenza per mancanza della motivazione; la Corte precisa che il vizio sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato per delimitare il sindacato di legittimità al solo rispetto del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 1, comma 2, D.lgs. 546/1992
È richiamato per affermare l’applicabilità al processo tributario delle norme del codice di rito e delle disposizioni di attuazione compatibili.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato dalla ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per vizi motivazionali riconducibili a error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2012, non sono più deducibili in cassazione insufficienza e contraddittorietà della motivazione, restando solo il vizio di mancanza apparente o sotto il minimo costituzionale.
È menzionato nel richiamo ai principi delle Sezioni Unite sulla disciplina del contraddittorio endoprocedimentale, come introdotto dalla riforma del 2023.
artt. 7 e 7-bis d.l. 39/2024 conv. in L. 67/2024
Sono citati nel rinvio alla disciplina del contraddittorio endoprocedimentale e alla sua interpretazione nel nuovo assetto normativo.
È richiamato per affermare la tassabilità dei ricavi di esercizio non contabilizzati accertati dall’Ufficio.
È richiamato quale base normativa per l’assoggettamento a tassazione dei componenti positivi di reddito rilevati dall’accertamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla per difetto di motivazione solo quando la motivazione manchi in modo radicale o sia meramente apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente una motivazione sintetica se consente di individuare il thema decidendum e la ratio decidendi.
- La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è legittima quando richiama un processo verbale di constatazione conosciuto dal contribuente; l’Ufficio non è tenuto a riportare nell’atto tutti gli elementi probatori, se il richiamo consente di comprendere la pretesa e di esercitare il contraddittorio.
- In materia di contraddittorio endoprocedimentale, per la disciplina previgente all’attuale art. 6-bis dello Statuto del contribuente, l’obbligo generalizzato esiste solo per i tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione di legge.
- La violazione del contraddittorio procedimentale, nei casi in cui esso sia dovuto, comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indica in concreto gli elementi difensivi che avrebbe potuto far valere e se la sua opposizione non è meramente pretestuosa o strumentale, secondo una valutazione probabilistica ex ante.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito e delle prove sotto la veste di doglianza motivazionale: il sindacato di legittimità non può sostituire l’apprezzamento del giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti.
- L’accertamento dei maggiori ricavi può essere fondato su documentazione extracontabile e su dati rinvenuti in verifica, specie se tali elementi evidenziano prestazioni effettuate senza la correlativa emissione dei documenti fiscali previsti.
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