Salta al contenuto
Legge

LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Normativa italiana004G0342Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge fissa per il 2005-2007 obiettivi di finanza pubblica, limiti di spesa e vincoli su indebitamento, consulenze, personale, trasferimenti e tesoreria per Stato, enti locali, regioni e altri enti pubblici. Prevede alcune deroghe, fondi specifici e misure transitorie, con applicazione in gran parte limitata al triennio indicato o ad annualità singole come il 2005 e il 2006.

Legge finanziaria 2005 e patto di stabilità interno

Legge finanziaria 2005 e vincoli di finanza pubblica

Il provvedimento definisce i saldi di bilancio, i limiti al ricorso al mercato e un ampio sistema di contenimento della spesa pubblica per il triennio 2005-2007. Introduce inoltre regole specifiche per enti territoriali, amministrazioni pubbliche, tesoreria, indebitamento, consulenze e alcune misure settoriali e transitorie.

Saldi di bilancio e ricorso al mercato

Per il 2005 sono fissati il livello massimo del saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato finanziario, con indicazione di una quota specifica di indebitamento estero per interventi non considerati nel bilancio di previsione. Per il 2006 e il 2007 sono determinati i corrispondenti limiti del bilancio pluriennale e del bilancio programmatico.

Le operazioni di ricorso al mercato sono considerate al netto di quelle effettuate per rimborsare anticipatamente o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. Le maggiori entrate rispetto alle previsioni normative devono essere integralmente destinate alla riduzione del saldo netto da finanziare, salvo esigenze straordinarie di calamità naturali, sicurezza nazionale, emergenze economico-finanziarie o riduzioni della pressione fiscale coerenti con il DPEF.

Contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche

Per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato non può crescere oltre il 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate del precedente anno. Il vincolo non si applica a una serie di spese escluse espressamente, tra cui organi costituzionali, CSM, aree naturali protette, interessi sul debito, prestazioni sociali soggettive e trasferimenti UE a titolo di risorse proprie.

Le amministrazioni coinvolte devono comunque tenere comportamenti coerenti con tale obiettivo. Il bilancio dello Stato concorre al medesimo risultato tramite limiti agli stanziamenti di competenza e cassa, riduzioni di dotazioni e rimodulazioni delle autorizzazioni di spesa, con particolare riferimento agli oneri di personale, per i quali rileva la dinamica tendenziale complessiva.

Riassegnazioni, fondi di riserva e consulenze

Nel triennio 2005-2007 le riassegnazioni di entrate e l’uso dei fondi di riserva per spese obbligatorie, d’ordine e impreviste non possono superare il 2 per cento del precedente esercizio, salvo superamento autorizzato con DPCM su proposta del Ministro dell’economia, da comunicare a Commissioni parlamentari e Corte dei conti.

La spesa per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, non può eccedere quella sostenuta nel 2004 per le amministrazioni indicate, con esclusione di università, enti di ricerca e organismi equiparati. Gli incarichi devono essere adeguatamente motivati, ammessi solo nei casi previsti dalla legge o in presenza di eventi straordinari, trasmessi alla Corte dei conti e, se illegittimi, comportano illecito disciplinare e responsabilità erariale.

Spese per autovetture e controlli informativi

Le pubbliche amministrazioni devono ridurre la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture entro soglie percentuali del 90, 80 e 70 per cento della spesa 2004, rispettivamente per 2005, 2006 e 2007. Entro il 31 marzo 2005 deve essere trasmessa al MEF una relazione sulla consistenza e destinazione dei mezzi di trasporto; in mancanza, i pagamenti sono ulteriormente limitati.

Il Ministro dell’economia può disapplicare il vincolo per singole amministrazioni in presenza di motivate esigenze, con decreto trasmesso alle Camere. Entro il 30 giugno 2005 deve essere presentata una relazione parlamentare sullo stato di attuazione e sui risultati ottenuti.

Limitazioni ai pagamenti per specifici interventi

Per il 2005 il concorso agli obiettivi di finanza pubblica è perseguito anche limitando i pagamenti a favore di tre grandi categorie di interventi finanziati da fondi o stanziamenti specifici, per importi massimi complessivi predeterminati. I soggetti gestori devono trasmettere informazioni trimestrali sulle somme erogate e aggiornare le previsioni dei trimestri successivi.

I limiti settoriali possono essere rimodulati con decreto del Ministro dell’economia in base all’andamento dei pagamenti, fermo il tetto complessivo. Le amministrazioni centrali devono inoltre orientarsi all’obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale.

Vincoli sulla tesoreria e sui conti correnti pubblici

Per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato, inclusi nell’elenco allegato, non possono effettuare prelievi superiori al cumulato prelevato a fine bimestre dell’anno precedente incrementato del 2 per cento. Numerose categorie sono escluse, tra cui regioni, enti locali, enti previdenziali, SSN, agenzie fiscali e conti per interventi comunitari o emergenziali.

Sono possibili deroghe motivate su richiesta al MEF, con provvedimento dirigenziale; le eccedenze autorizzate devono essere riassorbite e, fino ad allora, sono consentite solo le spese previste dalla legge, da contratti perfezionati o indifferibili. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono disciplinati con provvedimenti ministeriali.

Patto di stabilità interno per enti territoriali

Regioni, province, comuni oltre 3.000 abitanti, comunità montane e isolane e unioni di comuni oltre 10.000 abitanti sono tenuti a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 secondo regole che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Per il 2005 sono fissati limiti alla spesa complessiva corrente e in conto capitale rispetto alla media 2001-2003, con incrementi differenziati secondo la tipologia dell’ente; per il 2006 e 2007 l’incremento consentito è del 2 per cento sulle spese dell’anno precedente. Sono previste esclusioni e correttivi per determinate categorie di spesa, deroghe per enti con specifiche caratteristiche, e una disciplina di monitoraggio tramite comunicazioni periodiche al MEF e agli organi di revisione.

Per i comuni fino a 5.000 abitanti, le unioni di comuni e le comunità montane o isolane fino a 50.000 abitanti, limitatamente al 2005, non si applicano i commi principali sul patto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome concordano annualmente con il MEF i livelli di spesa; in mancanza di accordo si applicano le regole generali.

Sanzioni e conseguenze del mancato rispetto del patto

Gli enti locali che non rispettano gli obiettivi del patto non possono, dal 2006, aumentare certe spese per beni e servizi oltre specifici limiti, né procedere ad assunzioni o ricorrere all’indebitamento per investimenti. La stessa disciplina si applica già nel 2005 a province e comuni sopra 5.000 abitanti che abbiano mancato gli obiettivi 2004.

Dal 2006 i mutui e i prestiti obbligazionari degli enti locali devono essere accompagnati da attestazione del rispetto del patto nell’anno precedente; senza tale attestazione l’operazione finanziaria non può essere perfezionata.

Gestione dei flussi, monitoraggio e ripiano

Province, comuni e comunità montane devono trasmettere dati trimestrali o semestrali sulla gestione di competenza e cassa, tramite sistemi telematici e secondo modelli ministeriali. I revisori verificano il rispetto degli obiettivi periodici e, in caso di scostamento, l’ente deve recuperarlo nel periodo successivo riducendo i pagamenti.

Sono previste forme di monitoraggio anche tramite le associazioni rappresentative degli enti locali, alle quali vengono inviate le comunicazioni. Sono inoltre disciplinati gli effetti per gli enti di nuova istituzione, che entrano nel regime quando disponibile la base di calcolo.

Spese correnti degli enti locali e delle regioni

Per le regioni a statuto ordinario il complesso delle spese 2005 non può superare il 2003 aumentato del 4,8 per cento; per 2006 e 2007 si applica il 2 per cento rispetto all’anno precedente. Per enti locali, il calcolo della spesa rilevante esclude varie voci, tra cui personale, sanità regionale, partecipazioni e crediti, trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, interventi per minori, calamità, funzioni trasferite e debiti fuori bilancio da sentenze.

Per il 2005 sono previste ulteriori esclusioni per spese in conto capitale cofinanziate dall’UE e, per gli enti locali piemontesi legati alle Olimpiadi invernali Torino 2006, per spese connesse ai Giochi da concludere entro il 30 dicembre 2005.

Investimenti, anticipazioni e fondi speciali

Gli enti possono superare i limiti di spesa solo per investimenti e nei limiti dei proventi da alienazioni, liberalità e erogazioni gratuite. Per gli enti con rilevante crescita degli impegni in conto capitale nel 2004 è prevista una regola speciale di incremento per il 2005. Le spese in conto capitale eccedenti possono essere anticipate da un fondo presso la Cassa depositi e prestiti, con dotazione per il 2005 di 250 milioni di euro, da restituire entro il 31 dicembre 2006; gli interessi sono a carico del bilancio statale.

Sono inoltre istituiti nel 2005 il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate da abolizione del credito d’imposta e il fondo per l’insediamento nei comuni montani sotto i 1.000 abitanti, con regole attuative demandate a decreti ministeriali.

Regole sul personale, mobilità e incarichi negli enti locali

In vigenza di limiti alle assunzioni a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità tra amministrazioni soggette al medesimo regime, nel rispetto delle dotazioni organiche e, per gli enti locali, del patto di stabilità. Sono disciplinati anche il collocamento di segretari comunali e provinciali in caso di mobilità e l’inquadramento di determinati soggetti nei ruoli unici delle amministrazioni, nei limiti di un contingente specifico.

Per gli enti locali sopra 5.000 abitanti gli incarichi esterni di studio, ricerca o consulenza devono essere motivati con riferimento alla carenza di professionalità interne, corredati dal parere dell’organo di revisione e trasmessi alla Corte dei conti; la violazione comporta illecito disciplinare e responsabilità erariale. È inoltre confermato che i proventi edilizi possono finanziare spese correnti entro limiti percentuali determinati per il 2005 e il 2006.

Disciplina dell’indebitamento e operazioni finanziarie

La legge modifica le regole sull’indebitamento degli enti locali, abbassando il limite di incidenza degli interessi e consentendo, a determinate condizioni, l’accesso ad altre forme di finanziamento di mercato oltre ai mutui. Per gli enti che superano i nuovi limiti sono fissati termini di rientro progressivi fino al 2010.

Vengono inoltre ridotte alcune durate di ammortamento, disciplinate le aperture di credito, introdotti obblighi formali per i contratti e previste regole su garanzie fideiussorie in emissioni obbligazionarie congiunte tra più enti locali. Lo Stato e gli enti pubblici sono tenuti a valutare e, se possibile, attuare conversioni o rinegoziazioni dei mutui in presenza di condizioni favorevoli, con obbligo di trasmissione della documentazione contrattuale.

Regime fiscale e trasferimenti

Sono prorogati i termini di accertamento dell’ICI scadenti il 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive. Sono inoltre previste proroghe o conferme per alcune addizionali IRPEF, sospensioni degli aumenti fino al 31 dicembre 2006 e disciplina specifica per compensazioni regionali e trasferimenti erariali agli enti locali.

Sono anche previsti il riparto di risorse per la compensazione di perdite di gettito regionali e il riordino di alcuni fondi e trasferimenti, con effetti puntuali per il 2005.

Disposizioni abrogate o con efficacia limitata

Nel testo risultano già abrogate alcune lettere o commi, e varie disposizioni hanno efficacia circoscritta al 2005, 2006, 2007 o al triennio 2005-2007. In particolare, molte norme del patto di stabilità, dei limiti di spesa e dei fondi istituiti operano solo per l’orizzonte temporale indicato e quindi hanno ormai rilevanza storica più che applicativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 6 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.