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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29187/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa, il valore della produzione ai fini IRAP e l’IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di prova della rituale notifica dell’atto, poiché mancava l’avviso di ricevimento. In appello, invece, la CTR ha ritenuto provata la consegna del plico e insussistente la decadenza dell’Amministrazione, valorizzando la produzione dell’avviso di ricevimento e negando rilievo alla querela di falso proposta sulla firma. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla sanatoria della nullità della notifica e sulla decadenza dal potere accertativo, sostenendo che, ove la notifica fosse nulla o inesistente, la sanatoria derivante dalla proposizione del ricorso opererebbe solo se il ricorso fosse stato proposto entro il termine decadenziale, mentre nel caso concreto era stato depositato dopo il 31.12.2011; (2) omessa sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell’esito della querela di falso relativa alla firma sull’avviso di ricevimento. Nelle memorie ha poi allegato l’esito favorevole della querela di falso in primo e secondo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché nel ricorso non era stato trascritto il testo dell’avviso di ricevimento né il documento era stato depositato. La Corte ha osservato che tale omissione impediva di verificare la concreta modalità di notifica e quindi di controllare sia la sussistenza della decadenza sia la rilevanza della querela di falso. Ha comunque richiamato il principio per cui, a seconda che si tratti di spedizione diretta dell’atto da parte dell’Ufficio o di notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario/messo con successivo uso del servizio postale, cambia il regime probatorio e può mutare la rilevanza della querela di falso. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la trascrizione o comunque specifica indicazione del documento su cui il motivo si fonda; la mancata produzione o trascrizione dell’avviso di ricevimento comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la nullità della notifica non fosse sanata nel caso concreto; la Corte non entra nel merito della censura per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente quale norma sulla decadenza del potere di accertamento; la Corte non decide sul punto per difetto di autosufficienza.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente quale norma sulla decadenza in materia IVA; la Corte non decide nel merito della dedotta decadenza.

  • art. 39 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per censurare la mancata sospensione del giudizio; la Corte non affronta la questione nel merito.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della sospensione del giudizio in attesa della querela di falso.

  • art. 14 L. 890/1982

    "La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge."

    La norma contempla modalità notificatorie differenti; senza la trascrizione dell’avviso di ricevimento e senza la chiara individuazione della concreta modalità usata, la Corte non può verificare se la notifica sia stata validamente perfezionata e se operi la scissione degli effetti della notifica.

  • art. 1335 c.c.

    Se l’atto è pervenuto all’indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza; il destinatario deve provare di non averne avuto conoscenza senza sua colpa. L’eventuale apocrifia della firma sull’avviso di ricevimento, quando si tratti di spedizione diretta ordinaria, non esclude di per sé la validità della notificazione.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato come disciplina della notificazione a mezzo posta eseguita tramite ufficiale giudiziario; in tale ipotesi la querela di falso può assumere rilievo perché l’avviso di ricevimento ha valenza fidefacente.

  • art. 7 L. 890/1982

    Richiamato quale norma della notificazione a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario/messo; rileva per distinguere il regime probatorio rispetto alla spedizione diretta.

  • art. 8 L. 890/1982

    L’attestazione dell’agente postale nell’avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso quando la notificazione avvenga nell’ambito della procedura disciplinata dalla legge n. 890/1982 tramite ufficiale giudiziario o soggetto equiparato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la censura investe la regolarità della notificazione e il contenuto dell’avviso di ricevimento, il principio di autosufficienza impone la trascrizione integrale del relativo documento o quantomeno la sua puntuale produzione; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La rilevanza della querela di falso sulla firma apposta sull’avviso di ricevimento dipende dalla concreta modalità di notificazione: se si tratta di spedizione diretta dell’atto da parte dell’Ufficio, la prova della notifica è data dall’avviso di ricevimento e vale la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; se invece la notifica è eseguita tramite ufficiale giudiziario o messo ai sensi della legge n. 890/1982, l’avviso di ricevimento ha forza fidefacente fino a querela di falso.
  • Per verificare la dedotta decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo occorre conoscere con precisione la modalità e la data di perfezionamento della notificazione; se il ricorso non rende conoscibile il documento notificatorio, la Corte non può controllare né la tempestività dell’atto né l’eventuale sanatoria della nullità.
  • La semplice deduzione dell’apocrifia della firma sull’avviso di ricevimento non basta, di per sé, a escludere la validità della notifica quando risulti che il plico è comunque pervenuto all’indirizzo del destinatario e non sia dimostrato il mancato conseguimento della conoscenza senza colpa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaGiudicato

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