LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge detta misure principalmente per la ristrutturazione della rete ospedaliera, la libera professione intramuraria, il contenimento della spesa sanitaria, il riordino del pubblico impiego e alcuni interventi su scuola e finanza locale. Molte disposizioni sono temporanee e riferite soprattutto al 1997, con scadenze specifiche entro il 28 febbraio, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 1997, salvo successivi adeguamenti su farmaci e servizi sanitari.
Misure urgenti su sanità, pubblico impiego e finanza sanitaria per il 1997
Misure in materia di sanità, pubblico impiego e finanza sanitaria
Il provvedimento interviene in modo ampio sulla organizzazione del Servizio sanitario nazionale, sulla spesa farmaceutica, sulla libera professione dei medici pubblici e su numerosi profili del pubblico impiego. Gran parte delle disposizioni ha natura temporanea o è riferita espressamente al 1997, con obiettivi di contenimento della spesa e di riorganizzazione strutturale.
Ristrutturazione della rete ospedaliera e riduzione dei posti letto
Le aziende ospedaliere e le ASL interessate alla ristrutturazione della rete ospedaliera devono ridurre, entro il 30 giugno 1997, i posti letto delle unità operative con tasso medio di occupazione inferiore al 75% nel triennio precedente, salvo alcune specialità espressamente escluse. La riduzione deve comunque rispettare il tasso di spedalizzazione del 160 per mille e non può essere inferiore al 20% per ciascuna unità operativa interessata. Fino alla conclusione delle procedure è vietato procedere ad assunzioni di personale.
Le regioni possono derogare al parametro del 75% in più o in meno in casi particolari: possono fissare un tasso superiore destinando risparmi all’assistenza domiciliare per soggetti fragili, oppure un tasso inferiore nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate. Le regioni devono inoltre adottare misure per contenere i ricoveri di lunga degenza, privilegiando prevenzione e assistenza domiciliare medicalmente assistita.
Assistenza ospedaliera diurna e programmazione regionale
Entro il 30 giugno 1997 le regioni devono incrementare i posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna fino ad almeno il 10% dei posti letto standard per acuti. In caso di inadempienza si applicano le conseguenze previste dalla normativa richiamata. Le regioni, per il 1997, devono anche individuare quantità e tipologie di prestazioni erogabili nelle strutture pubbliche e private, nel rispetto dei livelli di spesa 1996, e i piani annuali preventivi devono essere coerenti con tali indicazioni.
Libera professione intramuraria, incompatibilità e opzioni del personale
La legge disciplina in modo puntuale la libera professione intramuraria del personale del Servizio sanitario nazionale. L’opzione per l’attività intramuraria, svolta dopo il debito orario, è incompatibile con l’esercizio di attività libero-professionale nelle forme vietate dalla normativa richiamata. Chi opta per la libera professione extramuraria non può svolgerla presso strutture pubbliche diverse da quella di appartenenza né presso strutture private accreditate, anche parzialmente.
I dipendenti in servizio presso strutture già organizzate devono comunicare l’opzione entro il 31 marzo 1997; in mancanza, si presume l’opzione per l’intramoenia. L’opzione per l’extramuraria dura tre anni. In altre strutture, la comunicazione va resa entro 30 giorni dalla comunicazione dei direttori generali alle regioni. Il direttore generale accerta le incompatibilità anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse.
I direttori generali devono attivare e organizzare l’intramoenia d’intesa con le regioni, comunicando strutture attivate e numero di operatori potenzialmente impiegabili. Sono previsti anche istituti incentivanti e la possibilità per le regioni di integrare i programmi di edilizia sanitaria. I posti letto e le camere a pagamento destinati all’intramoenia concorrono allo standard dei posti letto per mille abitanti.
Disciplina economica dei medici e dei servizi sanitari
Le direttive per la contrattazione del personale devono prevedere criteri per un trattamento economico aggiuntivo a favore di chi opta per l’intramoenia; tale opzione costituisce anche titolo preferenziale per incarichi di direzione o di secondo livello sanitario. Per chi opta per l’extramuraria è confermata una riduzione del 15% della componente fissa di posizione.
È confermato che le prestazioni strettamente correlate a un ricovero programmato, rese dalla stessa struttura che effettua il ricovero, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva e non comportano partecipazione alla spesa del cittadino.
Salute mentale e chiusura degli ospedali psichiatrici
Le regioni devono adottare, entro il 31 gennaio 1997, strumenti di pianificazione per la tutela della salute mentale, in attuazione del progetto-obiettivo 1994-1996, sentite le associazioni nazionali del settore e gli enti locali interessati. I beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, se non utilizzabili per altre attività sanitarie, devono essere destinati a produrre reddito tramite vendita o locazione, con prelazione per gli enti pubblici; i proventi devono essere impiegati per il progetto salute mentale e i relativi interventi regionali.
Le regioni e le province autonome devono tener conto, nella valutazione dei direttori generali, delle iniziative adottate per la chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici. Le regioni inadempienti subiscono una riduzione della quota del Fondo sanitario nazionale: 0,50% per il 1997 e 2% dal 1998. Il Ministro della sanità deve riferire trimestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione.
Finanziamento, obiettivi prioritari e Fondo sanitario nazionale
Il CIPE stabilisce i pesi per la determinazione della quota capitaria del Fondo sanitario nazionale, considerando popolazione, consumi sanitari per età e sesso, mortalità e indicatori territoriali ed epidemiologici. Può inoltre vincolare quote del Fondo a specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per salute materno-infantile, salute mentale, anziani, prevenzione e miglioramento dei LEA.
Le regioni elaborano progetti su linee guida ministeriali; la Conferenza Stato-Regioni individua quelli finanziabili. È previsto un meccanismo di anticipazione del 70% e saldo del 30% subordinato all’approvazione dei progetti, con recupero delle somme in caso di inadempienza. Dal 2013 l’anticipazione è erogata dopo intesa sulla ripartizione delle quote vincolate.
Farmaci, prezzi, IVA e sconti alle farmacie
Per l’assistenza farmaceutica del 1997 l’onere del SSN è rideterminato in 9.600 miliardi di lire; la maggiore spesa è coperta anche tramite le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’IVA al 10% per i farmaci di classe C. Per il 1997 l’onere può crescere al massimo del 14% rispetto al valore rideterminato.
Le quote di spettanza sul prezzo al pubblico delle specialità di classe A e B sono fissate per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in percentuali predeterminate. Sono inoltre stabiliti sconti a carico delle farmacie, modulati per fasce di prezzo e con regimi agevolati per alcune farmacie rurali e per quelle con fatturato SSN entro specifiche soglie. È prevista anche la revisione annuale degli intervalli di prezzo e dei limiti di fatturato.
I medicinali autorizzati con procedura comunitaria sono ceduti a prezzo contrattato con il Ministero della sanità; in mancanza di accordo, sono collocati in classe C. È inoltre previsto l’obbligo del Braille sulle confezioni dei farmaci di classe A commercializzati dal 1° gennaio 1998.
Controlli, sistemi informativi e osservatorio acquisti
Le aziende sanitarie devono attivare sistemi informativi per rilevazione, elaborazione e analisi comparativa dei dati epidemiologici, di attività e di spesa, a supporto di programmazione, controllo e valutazione dell’attività assistenziale e prescrittiva. Il Ministero può svolgere rilevazioni campionarie e stipulare accordi di cooperazione.
È istituito un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi nel SSN, con compiti di raccolta, classificazione e comparazione nazionale dei dati su prezzi e acquisti di beni e servizi, invio trimestrale di relazioni al Ministro e alla Commissione unica del farmaco e monitoraggio del prezzo dei farmaci di classe C.
Pubblico impiego: blocco assunzioni, mobilità e rideterminazione organici
Fino al 31 dicembre 1997 è disposto il divieto generale di assunzione nelle amministrazioni pubbliche, salvo le deroghe espressamente previste. Sono però escluse dal blocco diverse categorie e amministrazioni, tra cui il SSN, alcuni enti e comparti specifici, con ulteriori eccezioni per assunzioni mirate o procedure particolari. Per il 1998 e 1999 è ammesso il ricorso alla mobilità e, entro un limite del 10% dei posti vacanti, nuove assunzioni.
Le dotazioni organiche delle amministrazioni che non abbiano già provveduto alla rideterminazione sono provvisoriamente fissate sui posti coperti al 31 agosto 1996 e sui concorsi già avviati; la mancata rideterminazione entro il 30 aprile 1997 comporta una riduzione automatica del 5% delle dotazioni iniziali per spese non obbligatorie. Sono previste misure speciali anche per enti e uffici specifici, nonché il trasferimento di personale proveniente da basi NATO dismesse.
Lavoro part-time e incarichi extraistituzionali nel pubblico impiego
Il rapporto di lavoro part-time è ammesso per tutti i profili, salvo militari, forze di polizia e vigili del fuoco. La trasformazione da tempo pieno a part-time deve essere decisa entro 60 giorni dalla domanda; può essere negata per conflitto di interessi o pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. Il dipendente deve comunicare entro 15 giorni l’inizio o la variazione di altre attività lavorative.
Per il personale part-time con prestazione non superiore al 50% restano ferme le esclusioni già previste, ma vengono abrogate le norme che vietavano l’iscrizione agli albi e l’esercizio di attività professionali. Resta tuttavia il divieto di conferire incarichi professionali da parte delle amministrazioni pubbliche ai dipendenti iscritti ad albi, nonché il divieto di patrocinare controversie contro una pubblica amministrazione.
Il 30% dei risparmi derivanti dal part-time resta economia di bilancio; il 70% può essere destinato a incentivare la mobilità interna. La violazione del divieto di svolgere altre attività, la mancata comunicazione e le dichiarazioni non veritiere comportano, a seconda del regime applicabile, giusta causa di recesso o decadenza dall’impiego, con accertamento in contraddittorio. Le norme di controllo entrano in vigore dal 1° marzo 1997.
Destinazione di risorse e programmazione di lungo periodo
Le regioni devono individuare tra le priorità di finanziamento i dipartimenti di salute mentale per centri diurni e case alloggio. Nel quadro dei livelli uniformi di assistenza devono accertare i bisogni e organizzare i servizi assicurando l’equilibrio finanziario. I medici di medicina generale devono orientare la propria attività agli obiettivi assistenziali e ai livelli di spesa fissati dalle ASL secondo indirizzi regionali; per il 1997 i livelli di spesa non possono superare quelli del 1996 ridotti dell’1%.
Disposizioni ulteriori e durata temporale di alcune misure
La legge contiene anche previsioni ulteriori su consulti e consulenze, sanzioni per inadempienze amministrative nell’attuazione di specifiche norme del d.lgs. n. 502/1992, nonché regole per la ripartizione del Fondo sanitario e per l’utilizzo di avanzi di gestione del SSN a copertura di disavanzi pregressi. Molte misure sono espressamente limitate al 1997, 1998 o a periodi successivi specificamente indicati, e alcune disposizioni risultano abrogate o sostituite nel tempo.
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