Cassazione Civile, Ordinanza n. 29192/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società e dei soci, quali responsabili solidali, un avviso di accertamento per maggiori imposte IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2014, fondato su p.v.c. della Guardia di Finanza e su indagini bancarie. I contribuenti avevano impugnato l’atto davanti ai giudici tributari, senza successo in primo e in secondo grado. In cassazione hanno dedotto un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 53 Cost. e degli artt. 83 e 109, comma 5, T.U.I.R., sostenendo che, quando il maggior reddito sia accertato in via induttiva ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sulla base di indagini bancarie, debbano essere comunque riconosciuti e dedotti i costi presunti sostenuti per produrre quei ricavi, almeno in misura forfettaria percentuale. Contestavano quindi che la CTR avesse confermato l’accertamento senza tener conto di tali costi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, gli accertamenti induttivi o analitico-induttivi devono considerare, in via forfettaria e presuntiva, i costi sostenuti per produrre il reddito accertato, in coerenza con il principio di capacità contributiva. Poiché la CTR non aveva applicato tale criterio nell’ambito di un accertamento basato su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’accertamento fondato su indagini bancarie, se utilizzato per determinare maggiori ricavi o redditi in via presuntiva, deve comunque tener conto dei costi presuntivamente sostenuti per produrli.
art. 53 Cost.
Il meccanismo di tassazione deve rispettare il principio di capacità contributiva, imponendo di considerare anche i costi necessari alla produzione del reddito accertato.
art. 3 Cost.
Richiamato insieme all’art. 53 Cost. a sostegno della necessità di un trattamento non irragionevole del reddito accertato su base presuntiva.
Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione violata, ma non oggetto di autonoma interpretazione specifica nel corpo della decisione.
Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione violata, in relazione alla deducibilità dei costi; la Corte valorizza il principio per cui i costi vanno considerati anche in sede di accertamento presuntivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali fondati su presunzioni, sia analitico-induttivi sia induttivi puri, il reddito imponibile deve essere determinato tenendo conto anche dei costi presumibilmente sostenuti per produrlo, quantomeno in misura forfettaria.
- L’accertamento tributario non può trascurare, quando ricostruisce il maggior reddito in via indiziaria, il necessario coordinamento con il principio di capacità contributiva, evitando di tassare ricavi lordi come se coincidessero con reddito imponibile netto.
- Quando il giudice di merito omette di applicare la necessaria deduzione forfettaria dei costi in un accertamento presuntivo basato su indagini bancarie, la decisione incorre in errore di diritto ed è cassabile con rinvio.
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