Cassazione Civile, Ordinanza n. 29198/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un soggetto per la corresponsione dell'indennità di formazione ex art. 11, comma 3, L. 374/1991, contro il quale la pubblica amministrazione ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace. L'opposizione è stata respinta e, successivamente, il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Amministrazione ritenendolo tardivo perché iscritto a ruolo oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c., computando il termine dalla notificazione della sentenza di primo grado. Nel ricorso per cassazione l'Amministrazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 325 c.p.c., sostenendo che la tempestività dell'impugnazione andava verificata con riguardo alla data di notificazione dell'atto di appello a mezzo PEC, avvenuta entro il termine, e non alla successiva iscrizione a ruolo. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che il giudizio di primo grado era stato deciso con rito ordinario in un'opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con citazione e che, in base al principio dell'apparenza, il mezzo di impugnazione e il relativo termine vanno individuati secondo la qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla correttezza di tale qualificazione; pertanto, per l'appello notificato con citazione, il termine rilevante era quello della notificazione dell'atto e non dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, cassato la sentenza del Tribunale di Lecce e rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata ritenuta erronea perché aveva valutato la tempestività dell'appello sulla base della sola iscrizione a ruolo, invece che sulla data di notificazione della citazione di appello, in un contesto processuale soggetto al rito ordinario e al principio dell'apparenza.
Norme richiamate
richiamato come titolo del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto; non è oggetto di specifica interpretazione da parte della Corte.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al computo dei termini processuali, ma la Corte risolve la questione in base alla diversa individuazione del momento rilevante per la tempestività dell'impugnazione.
il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza; nel caso di appello proposto con citazione, la tempestività va verificata con riferimento alla notificazione dell'atto di impugnazione.
richiamato per indicare che l'appello era stato proposto con citazione; la Corte collega a tale forma la rilevanza della notificazione ai fini del rispetto del termine.
il motivo è formulato come denuncia di violazione processuale, cioè error in procedendo, che consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti di causa.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Quando è dedotto un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare la correttezza della decisione impugnata.
- L'individuazione del mezzo di impugnazione e delle regole sul suo esercizio deve avvenire secondo il principio dell'apparenza, ossia sulla base della qualificazione dell'azione o del rito operata dal giudice del merito, anche se tale qualificazione sia giuridicamente inesatta.
- Se il giudizio di primo grado è stato trattato secondo il rito ordinario e l'appello è proposto con citazione, la tempestività dell'impugnazione si valuta in relazione alla notificazione dell'atto di appello e non alla sua successiva iscrizione a ruolo.
- L'erronea individuazione del momento rilevante ai fini della tempestività dell'impugnazione integra violazione di legge processuale e comporta la cassazione della decisione con rinvio.
- rami=[
- Processo civile
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29186/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29187/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29190/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29191/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29192/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29200/2025 del 05/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →