Cassazione Civile, Ordinanza n. 29186/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013 nei confronti di una società PMI in contabilità ordinaria che aveva acquistato nel 2011 un impianto fotovoltaico e intendeva fruire dell’agevolazione di cui all’art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000, c.d. Tremonti ambiente. La società aveva incaricato un tecnico di calcolare la componente ambientale dell’investimento detassabile. L’Ufficio ha ritenuto errato il calcolo della contribuente, ha rideterminato il profitto operativo dei primi cinque anni sulla base dei costi documentati ed ha escluso i costi di ammortamento. La CTP ha accolto solo in parte i ricorsi, confermando la correttezza dei conteggi dell’Ufficio ma annullando le sanzioni; la CTR ha poi respinto gli appelli della società e quelli incidentali dell’Ufficio. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell’art. 6 L. 388/2000 e delle discipline comunitarie richiamate, sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente escluso l’applicazione del Reg. CE n. 800/2008 e avesse illegittimamente computato, nella base agevolabile, anche profitti operativi e/o costi operativi; (2) omesso esame di fatto decisivo e ulteriore violazione delle norme comunitarie, lamentando che la CTR avesse valorizzato i costi operativi documentati in sede precontenziosa anziché quelli quantificati dal consulente di parte, e che avesse escluso gli ammortamenti dai costi operativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, per gli investimenti da fonti rinnovabili, trovi applicazione ratione temporis l’art. 23 del Reg. CE n. 800/2008, il quale impone di calcolare i costi ammissibili come sovraccosti rispetto a un impianto tradizionale di pari capacità, senza considerare vantaggi e costi operativi: pertanto il giudice di merito non aveva correttamente applicato la disciplina. Ha invece rigettato il secondo motivo nella parte relativa alla deduzione degli ammortamenti, affermando che la loro inclusione determinerebbe una duplicazione di beneficio, poiché le quote di ammortamento sono già ricomprese nel costo di acquisto dell’impianto assunto a base del calcolo agevolativo. La prima doglianza del secondo motivo è stata ritenuta assorbita dall’accoglimento del primo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000
L’agevolazione ambientale va determinata secondo il criterio dell’approccio incrementale sull’intero investimento, nei limiti della disciplina comunitaria applicabile ratione temporis.
art. 23 Regolamento (CE) n. 800/2008
Per gli investimenti per la tutela dell’ambiente relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti rispetto a un impianto tradizionale di pari capacità; non vanno considerati vantaggi e costi operativi.
Regolamento (CE) n. 651/2014
È richiamato solo come fonte che ha abrogato il Reg. CE n. 800/2008, senza incidere sulla disciplina applicabile al caso concreto perché quest’ultima resta ratione temporis quella del 2008.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nelle agevolazioni fiscali per investimenti ambientali, la base agevolabile va individuata secondo la disciplina comunitaria applicabile ratione temporis, con riferimento ai sovraccosti necessari rispetto a un investimento tradizionale di pari capacità.
- Per gli investimenti in fonti rinnovabili, i costi ammissibili non comprendono i vantaggi economici né i costi operativi: questi elementi restano fuori dal calcolo del sovraccosto agevolabile.
- Le quote di ammortamento di un bene strumentale non possono essere dedotte nuovamente come costi operativi quando il costo di acquisto del bene è già stato integralmente assunto a base del calcolo dell’agevolazione, poiché si produrrebbe una duplicazione del beneficio.
- In sede di legittimità, la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede la specifica indicazione del fatto storico decisivo asseritamente omesso; una censura che miri solo a una diversa valutazione dei costi o delle risultanze istruttorie non è idonea, specie in presenza di doppia conforme.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29187/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29190/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29191/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29192/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29198/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29200/2025 del 05/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →