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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata.

Normativa italiana22G00158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto attua la delega del 2021 sulla giustizia civile: modifica codice civile, attuazione c.c. e c.p.c. su responsabilità genitoriale, minori, tutele e procedimenti civili. Rafforza mediazione, chiarisce notifiche e udienze da remoto, riscrive fasi e termini del rito ordinario e semplificato. Salvo diversa previsione, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.

Riforma del processo civile e della disciplina della famiglia e tutela dei minori

Riforma del processo civile e della disciplina della famiglia

Il decreto legislativo interviene in modo ampio sul codice civile, sulle disposizioni di attuazione e sul codice di procedura civile. L’obiettivo è aggiornare la tutela della famiglia e dei minori, razionalizzare tutele e curatele e rendere più efficiente il processo civile, con nuove regole su termini, notificazioni, udienze telematiche e poteri decisori del giudice.

Ambito familiare, responsabilità genitoriale e ascolto del minore

Nel codice civile vengono rivisti i criteri di decisione nei rapporti familiari e nei procedimenti relativi ai figli. In particolare:

  • il giudice, nei contrasti tra coniugi su residenza o affari essenziali, adotta la soluzione più adeguata all’interesse dei figli e all’unità familiare, se richiesto espressamente;
  • i figli devono essere ascoltati dagli anni dodici, o anche prima se capaci di discernimento;
  • in caso di inadempimento all’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, è richiamata la disciplina dell’art. 316-bis;
  • per il riconoscimento del figlio, il consenso dell’altro genitore non può essere rifiutato se contrario all’interesse del figlio e il giudice può adottare provvedimenti temporanei e urgenti per instaurare la relazione.

La responsabilità genitoriale viene resa più esplicita: i genitori decidono anche su istruzione ed educazione del figlio e, per le questioni di particolare importanza, incluse residenza abituale e istituto scolastico, devono cercare una soluzione concordata; in mancanza, il giudice decide secondo l’interesse del minore.

Procedimenti relativi ai minori e legittimazione ad agire

Viene ridefinita la disciplina dei provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale e della relativa legittimazione processuale. Il codice civile prevede che:

  • nei procedimenti ex art. 336 il curatore speciale, se già nominato, è espressamente tra i soggetti coinvolti;
  • sono abrogati alcuni commi dell’art. 336 e l’art. 336-bis;
  • il riferimento alla legittimazione ad agire è riformulato.

Nei procedimenti di affidamento e responsabilità genitoriale, le regole di attuazione introducono incompatibilità per tutori, curatori, curatori speciali, consulenti tecnici e assistenti sociali che abbiano legami con strutture o comunità in cui sono inseriti i minori, o con persone a essi collegate, nei due anni precedenti.

Mediazione familiare e strumenti conciliativi

La riforma valorizza espressamente gli accordi raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare, che possono essere considerati dal giudice nella regolazione dell’affidamento. Viene inoltre rafforzata la possibilità di conciliazione e di definizione anticipata delle controversie anche nei procedimenti civili ordinari.

Tutele, curatele e autorizzazioni del giudice tutelare

La disciplina delle tutele e delle curatele è ampiamente semplificata. In particolare:

  • il tutore deve ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare per una serie di atti di straordinaria amministrazione, tra cui acquisti, alienazioni, riscossioni di capitali, ipoteche, obbligazioni, accettazioni o rinunce ereditarie, divisioni, transazioni, locazioni ultranovennali e promozione di giudizi;
  • l’autorizzazione alla vendita deve indicare anche il modo di erogazione o reimpiego del prezzo;
  • viene soppressa la precedente autorizzazione del tribunale in vari casi, sostituita dal giudice tutelare;
  • si aggiornano le regole sulla capacità e sull’amministrazione dei soggetti protetti, con modifiche anche per interdetti, inabilitati ed emancipati.

Registri e annotazioni di tutele e curatele

Le disposizioni di attuazione prevedono nuovi aggiornamenti dei registri:

  • nel registro delle curatele sono annotati i dati essenziali del provvedimento, dell’interessato, del curatore e delle successive revoche;
  • nei registri delle tutele e curatele devono essere annotati anche i provvedimenti relativi ai minori emessi dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario nei procedimenti indicati dalla legge.

Modifiche al processo civile: competenza, rito e contraddittorio

La riforma innalza la competenza per valore del giudice di pace e riscrive vari istituti del procedimento civile ordinario. Tra i profili principali:

  • il difetto di giurisdizione è disciplinato con regole più puntuali sulla rilevabilità d’ufficio e in appello;
  • in caso di connessione tra rito semplificato e rito speciale, la causa va trattata con il rito semplificato;
  • sono introdotte verifiche preliminari del giudice istruttore dopo la scadenza del termine di costituzione del convenuto;
  • il giudice deve indicare le questioni rilevabili d’ufficio, compresi i presupposti del rito semplificato e le condizioni di procedibilità;
  • le parti depositano memorie integrative con termini scanditi a 40, 20 e 10 giorni prima dell’udienza.

Viene anche rafforzato il principio del contraddittorio: se il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, assegna alle parti un termine per memorie tra 20 e 40 giorni.

Udienze da remoto, note scritte e gestione del calendario del processo

Sono introdotte regole organiche per l’udienza mediante collegamenti audiovisivi e per la sostituzione dell’udienza con note scritte. In sintesi:

  • l’udienza, anche pubblica, può svolgersi da remoto quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi da difensori, parti, pubblico ministero e ausiliari;
  • il provvedimento va comunicato almeno 15 giorni prima, salvo urgenza;
  • ciascuna parte può chiedere la presenza in udienza entro 5 giorni;
  • l’udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte, con termine non inferiore a 15 giorni;
  • se nessuna parte deposita le note, il giudice assegna un nuovo termine o fissa udienza, e in ulteriore inerzia dichiara l’estinzione del processo.

Il processo è inoltre organizzato secondo un calendario delle udienze successive fino alla decisione, con maggiore centralità del giudice nella programmazione dell’istruttoria.

Notificazioni telematiche e notifiche dell’avvocato

La disciplina delle notificazioni viene aggiornata per rafforzare il ruolo della posta elettronica certificata e del domicilio digitale. In particolare:

  • le notificazioni via PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono avvenire senza limiti orari;
  • si precisano i momenti di perfezionamento per notificante e destinatario, con regola speciale per le ricevute tra le 21 e le 7;
  • l’ufficiale giudiziario esegue la notifica telematica nei casi previsti dalla legge o quando il destinatario ha domicilio digitale;
  • l’avvocato è espressamente richiamato tra i soggetti che possono eseguire notificazioni nei casi consentiti.

Decisione della causa e poteri decisori del giudice

Sono riscritti i momenti decisori del giudizio ordinario e monocratico. La riforma introduce o modifica:

  • ordinanza di accoglimento della domanda su istanza di parte, per diritti disponibili, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese avversarie appaiono manifestamente infondate;
  • ordinanza di rigetto della domanda in caso di manifesta infondatezza o di vizi non sanati dell’atto introduttivo;
  • nuove regole sulla rimessione al collegio, sulla decisione collegiale e sulla decisione a seguito di trattazione o discussione orale;
  • termini più stretti per il deposito di conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.

Prova, consulenza tecnica e ordini di esibizione

La disciplina istruttoria viene resa più rigorosa. Il giudice può:

  • disporre il giuramento del consulente tecnico anche mediante dichiarazione firmata digitalmente;
  • irrogare pene pecuniarie per mancata esibizione di documenti o per inadempimenti all’ordine del giudice;
  • trarre argomenti di prova dalla mancata collaborazione della parte.

Sanzioni processuali e chiarezza degli atti

Il decreto introduce un generale impulso alla chiarezza e sinteticità degli atti processuali. Prevede inoltre:

  • una pena pecuniaria in favore della cassa delle ammende nei casi di responsabilità aggravata;
  • una sanzione pecuniaria per il rifiuto ingiustificato di eseguire l’ordine del giudice di comparire o rispondere personalmente;
  • un modello di redazione degli atti improntato a chiarezza e sinteticità.

Procedimenti speciali e altri interventi

Sono modificate anche varie disposizioni connesse a:

  • impugnazioni e competenza;
  • querela di falso;
  • chiamata del terzo in causa;
  • consulenza tecnica d’ufficio;
  • esecuzione e decisione nei procedimenti collegiali e monocratici.

Regime temporale di applicazione

Le disposizioni del decreto, salvo diversa previsione, si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Questo limite temporale è essenziale per individuare la disciplina applicabile ai processi pendenti o successivi alla riforma.

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