DECRETO-LEGGE 14 marzo 1988, n. 70
Norme in materia tributaria nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto interviene in materia tributaria, innalzando per il 1987-1988 alcune detrazioni IRPEF, modificando il trattamento fiscale di specifici redditi e dei protesti, prorogando i regimi forfetari fino al 31 dicembre 1988 e fissando varie scadenze transitorie. Prevede inoltre norme su IVA, tasse di borsa, accatastamento e agevolazioni per atti immobiliari non ancora catastalmente definiti.
Misure fiscali urgenti su IRPEF, IVA, regimi forfetari, catasto e imposte indirette
Misure fiscali urgenti e semplificazioni catastali
Il provvedimento introduce una serie di interventi urgenti in materia di imposte sui redditi, IVA, imposte indirette e catasto. La disciplina è fortemente transitoria: molte misure operano solo per il 1987, il 1988 o per periodi di imposta specificamente indicati.
Detrazioni IRPEF e carichi di famiglia
Vengono aumentate alcune detrazioni d’imposta previste dal TUIR e da norme precedenti:
- la detrazione ex art. 13 TUIR è elevata a lire 516.000 per l’anno 1988;
- l’ulteriore detrazione ex art. 13 TUIR è elevata a lire 228.000 dal 1988, con applicazione in conguaglio di fine anno 1988 o alla cessazione del rapporto, se anteriore;
- la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato è aumentata per l’anno 1987 da lire 360.000 a lire 420.000, con conguaglio di fine 1987;
- la detrazione per il coniuge a carico disciplinata dal TUIR è ulteriormente elevata a lire 462.000 per il 1988;
- il limite di reddito per considerare il coniuge a carico è portato a lire 4 milioni dal 1988.
Redditi da levata dei protesti e altri correttivi sul TUIR
La legge qualifica come redditi di lavoro autonomo i compensi derivanti dall’attività di levata dei protesti svolta dai segretari comunali ai sensi della legge n. 349/1973. Per tali redditi è prevista una deduzione forfetaria del 15% sui compensi percepiti nel periodo d’imposta. Per l’IVA, tali prestazioni non sono considerate effettuate nell’esercizio di arti e professioni. Altre modifiche intervengono sul TUIR in tema di detrazioni e trattamento di specifiche indennità equipollenti al TFR, con effetti retrodatati al 17 luglio 1986.
IVA: precisazioni, rimborsi e cooperative
Sono introdotte varie regole di interpretazione e applicazione dell’IVA:
- l’aliquota agevolata per le linee di trasporto comprende anche motrici, carrozze e altro materiale rotabile;
- sono incluse tra le prestazioni agevolate anche alcune radiodiffusioni circolari connesse al trasporto pubblico o al noleggio da rimessa;
- si chiarisce il riferimento alle “costruzioni rurali” per le aliquote agevolate;
- le prestazioni di intermediazione soggette a provvigione non sono considerate a diretto vantaggio del cliente ai fini del regime speciale agenzie di viaggio;
- in caso di cessione del credito IVA chiesto a rimborso, l’ufficio può recuperare anche dal cessionario, salvo garanzia, fino a definizione dell’accertamento;
- per le cooperative a proprietà indivisa si amplia il rimborso IVA e si disciplina la detraibilità dell’IVA sugli acquisti relativi ai servizi resi ai soci, con indetraibilità dal 1° gennaio 1988.
Regimi forfetari e opzione per il regime ordinario
I regimi forfetari introdotti dal decreto-legge n. 853/1984 sono prorogati al 31 dicembre 1988, ma con esclusione dal 1° gennaio 1988 per gli imprenditori commerciali che nel 1987 hanno superato ricavi pari a lire 780 milioni e non hanno optato per il regime ordinario. Sono disciplinate in modo dettagliato le modalità di opzione, i termini dichiarativi, i criteri di imputazione di ricavi, costi, plus/minusvalenze e compensi, nonché alcune sospensioni e regole transitorie fino al 31 dicembre 1988.
Adempimenti dichiarativi e contabili transitori
Per i soggetti che escono dai regimi forfetari o optano per il regime ordinario, la norma stabilisce regole speciali per:
- detrazione dell’IVA su acquisti e servizi del 1988 in base a consegna/pagamento avvenuti nel 1987;
- imputazione al reddito 1988 dei ricavi e compensi del triennio 1985-1987 secondo criteri specifici;
- proroga di termini contabili e dichiarativi, compresa la presentazione della dichiarazione IVA 1987 tra il 1° febbraio e il 5 marzo 1988;
- sospensione fino al 31 dicembre 1988 di alcune disposizioni del TUIR.
Tasse sui contratti di trasferimento di titoli e operazioni di borsa
Viene sostituita la tabella delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, con importi diversi a seconda della tipologia del contratto e dell’intermediario. La tassa può essere assolta anche con marche da bollo sugli atti o sulle fatture, e sono fissati importi minimi ed esenzioni. Sono inoltre unificate allo 0,25% le aliquote previste per taluni finanziamenti, con riduzione allo 0,05% per i finanziamenti all’esportazione di durata superiore a 18 mesi, applicabili ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.
Catasto, classamento e notificazioni
Per l’accatastamento degli immobili urbani vengono semplificate le procedure di classamento:
- il classamento può avvenire senza sopralluogo per unità già dichiarate su schede conformi a modelli approvati prima del decreto-legge n. 853/1984;
- in assenza di quadro di tariffa integrato, il classamento può essere effettuato per comparazione con altra zona o comune analogo;
- sono disciplinate le notificazioni tramite posta o consegna diretta presso gli uffici tecnici erariali.
Immobili non ancora iscritti in catasto e valori fiscali
Per atti di trasferimento, costituzione di diritti reali, successioni e altri atti relativi a fabbricati o nuda proprietà non ancora iscritti in catasto con rendita, il contribuente può avvalersi di una disciplina agevolata, con obbligo di istanza catastale e termini stringenti per la produzione della ricevuta al competente ufficio del registro. Sono inoltre previste regole sul valore imponibile ai fini INVIM e su successioni e donazioni pregresse, con possibilità di dichiarazione integrativa entro il 30 settembre 1988 nei casi previsti.
Dichiarazioni e versamenti differiti per enti pubblici e soggetti assimilati
Per regioni, province, comuni, consorzi, comunità montane, USL, IPAB, camere di commercio, enti porto e altri enti pubblici economici vigilati dal Ministero della marina mercantile, i termini di dichiarazione e versamento per periodi d’imposta chiusi prima del 1° gennaio 1988 sono differiti al 31 ottobre 1988. La proroga riguarda anche gli adempimenti connessi alle operazioni da includere nelle dichiarazioni. Analogo differimento è previsto per gli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica contabilizzati nella gestione speciale.
Decorrenza e copertura finanziaria
Le norme entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Il decreto quantifica gli oneri per il triennio 1988-1990 e ne indica la copertura mediante riduzione di specifici stanziamenti di bilancio.
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