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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23393/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione costi di sponsorizzazione ritenuti indeducibili per l’anno 2007. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso; la CTR aveva poi accolto parzialmente l’appello del contribuente, annullando il recupero ai fini IRAP e contributi, ma confermando la pretesa fiscale per gli altri profili. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002 e dell’art. 2728 c.c., sostenendo che le spese di sponsorizzazione fossero coperte da presunzione legale assoluta di deducibilità/pubblicità e che la CTR avesse erroneamente richiesto prova ulteriore dell’effettività della spesa, senza considerare la documentazione prodotta e l’assoluzione penale; 2) omesso esame della sentenza penale assolutoria che, secondo il ricorrente, dimostrava l’effettività delle operazioni fatturate; 3) motivazione apparente o contraddittoria della CTR, perché da un lato riconosceva le spese come congrue e inerenti, dall’altro negava la prova della loro effettività e le qualificava come possibile liberalità; 4) falsa applicazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento (artt. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, 57, comma 3, d.P.R. 633/1972 e L. 208/2015), lamentando disparità di trattamento e sostenendo l’inapplicabilità del regime di raddoppio. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha precisato che la presunzione dell’art. 90, comma 8, riguarda la natura pubblicitaria e la deducibilità delle sponsorizzazioni entro i limiti di legge, ma non esonera il contribuente dalla prova dell’effettività del costo quando l’Ufficio abbia offerto presunzioni semplici dell’inesistenza delle operazioni; ha ribadito che la sentenza penale assolutoria non fa giudicato nel processo tributario, potendo valere solo come elemento probatorio liberamente valutabile; ha escluso la motivazione apparente, reputando la motivazione della CTR comprensibile e sufficiente; ha infine confermato la correttezza dell’applicazione del raddoppio dei termini, trattandosi di avviso notificato nel 2015 e quindi soggetto al regime transitorio che salva gli atti già notificati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR sia sulla parte relativa alle spese di sponsorizzazione, sia sulla non vincolatività dell’assoluzione penale nel giudizio tributario, sia sulla motivazione della sentenza impugnata, sia sull’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento. È stata inoltre disposta la regolazione delle spese: nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che non ha svolto difese. La Corte ha anche dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, L. 289/2002

    "Il corrispettivo in denaro o in natura ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità"

    Introduce una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni verso soggetti sportivi dilettantistici, ma solo al ricorrere dei requisiti normativi; la presunzione non copre l’effettività del costo quando questa sia contestata con elementi presuntivi dall’Ufficio.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’effetto della presunzione legale; la Corte chiarisce che la presunzione ex art. 90, comma 8, L. 289/2002 riguarda la qualificazione del costo, non la sua effettiva esistenza.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata sia apparente o tale da integrare nullità, poiché il ragionamento decisorio risulta percepibile e sufficiente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Viene evocato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ritiene che le doglianze siano infondate o, in parte, mirino inammissibilmente a rivalutare il merito probatorio.

  • art. 331 c.p.p.

    È il parametro dell’obbligo di denuncia penale che, nel regime ratione temporis, fa scattare il raddoppio dei termini di accertamento.

  • d.lgs. 74/2000

    Richiamato per individuare i reati tributari che possono fondare l’obbligo di denuncia e quindi il raddoppio dei termini.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario trovano ingresso anche presunzioni semplici; ciò consente di ritenere fiscalmente responsabile il contribuente anche se assolto in sede penale.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Nel testo vigente ratione temporis, i termini di accertamento sono raddoppiati in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale; la disciplina sopravvenuta non si applica agli avvisi già notificati entro il periodo transitorio.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972

    È richiamato in parallelo all’art. 43 d.P.R. 600/1973 per il raddoppio dei termini in materia IVA.

  • art. 37, comma 24, d.l. 223/2006

    Norma che ha modificato il regime del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di obbligo di denuncia penale.

  • art. 2, d.lgs. 128/2015

    Ha limitato il raddoppio dei termini ai casi in cui la denuncia sia effettivamente presentata entro il termine ordinario, ma la Corte evidenzia che la disciplina transitoria salva gli atti già notificati nei casi di specie.

  • art. 1, commi 130-132, L. 208/2015

    Ha eliminato il raddoppio dei termini per il futuro, ma la Corte afferma che il relativo regime transitorio non incide sugli atti già notificati secondo la disciplina previgente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle sponsorizzazioni sportive agevolate l’art. 90, comma 8, L. 289/2002 opera come presunzione legale assoluta sulla qualificazione del costo come spesa di pubblicità, ma solo entro i presupposti normativi; non esonera il contribuente dalla prova dell’effettività dell’operazione quando l’Ufficio abbia contestato con elementi presuntivi l’inesistenza del costo o la sua diversa destinazione.
  • Nel processo tributario la sentenza penale assolutoria non produce automaticamente giudicato; può essere valutata come elemento di prova, ma il giudice tributario deve confrontarla con il diverso regime probatorio del contenzioso fiscale, nel quale sono ammesse anche presunzioni semplici.
  • Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza espone, anche in forma sintetica, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e consente di comprendere perché siano state ritenute insufficienti le prove offerte dal contribuente.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento, nel regime ratione temporis applicabile, opera in presenza di violazioni che impongano l’obbligo di denuncia penale anche se la denuncia non sia poi presentata o sia presentata oltre i termini, salvi i limiti derivanti dalle norme transitorie successive che non incidono sugli atti già notificati.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze probatorie, quando la censura si traduca in una richiesta di riesame del merito.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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