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DPR

Codice di procedura penale

Approvazione del codice di procedura penale.

Normativa italiana088G0492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il codice disciplina i poteri cognitivi del giudice penale e i criteri di competenza per materia e territorio, inclusi reati commessi all’estero, procedimenti connessi e quelli riguardanti magistrati. Regola riunione e separazione, rilievo e risoluzione delle questioni di giurisdizione e competenza, conflitti tra giudici, composizione collegiale o monocratica e incompatibilità del giudice. Alcune modifiche hanno regimi transitori riferiti ai reati commessi dopo specifiche date.

Giurisdizione, competenza e composizione del giudice penale

Giurisdizione e cognizione del giudice penale

Il codice individua nei giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario gli organi che esercitano la giurisdizione penale. Il giudice penale risolve, salvo diversa disposizione, ogni questione necessaria alla decisione; la pronuncia con cui risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non vincola altri processi.

Quando la decisione dipende da una controversia sullo stato di famiglia o sulla cittadinanza, il giudice può sospendere il processo se la questione è seria e l’azione civile è già pendente. La sospensione è disposta con ordinanza ricorribile per cassazione, non impedisce gli atti urgenti e dura fino al passaggio in giudicato della decisione civile. La sentenza civile irrevocabile sulla questione produce giudicato nel procedimento penale.

Competenza per materia

La competenza si determina considerando la pena prevista dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si computano continuazione, recidiva e circostanze, salvo le aggravanti che comportano una pena di specie diversa e quelle a effetto speciale.

La corte di assise giudica, nei limiti previsti dal testo, i delitti puniti con l’ergastolo o con reclusione il cui massimo non sia inferiore a ventiquattro anni. Sono esclusi, anche se aggravati, tentato omicidio, rapina, estorsione, associazioni di tipo mafioso anche straniere e i delitti previsti dal d.P.R. n. 309/1990. Rientrano inoltre nella sua competenza i delitti consumati di cui agli articoli 579, 580 e 584 c.p.; i delitti dolosi da cui derivi la morte, escluse le ipotesi degli articoli 586, 588 e 593 c.p.; determinati delitti contro la personalità dello Stato, di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione e previsti dalla legge n. 962/1967, se puniti con reclusione massima di almeno dieci anni; nonché i delitti indicati dall’articolo 5, comma 1, lettera d-bis), alle condizioni di pena ivi stabilite.

Il tribunale è competente per i reati non attribuiti alla corte di assise o al giudice di pace. L’articolo 7, relativo alla competenza del pretore, è stato abrogato con efficacia dal 2 giugno 1999.

Competenza territoriale e reati commessi all’estero

In via ordinaria è competente il giudice del luogo di consumazione del reato. Per i fatti dai quali deriva la morte rileva il luogo dell’azione o omissione; per i reati permanenti, quello in cui è iniziata la consumazione; per il tentativo, il luogo dell’ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Se tali criteri non consentono di individuare il giudice, si applicano in successione i seguenti criteri suppletivi:

  • ultimo luogo in cui si è verificata una parte dell’azione o omissione;
  • residenza, dimora o domicilio dell’imputato;
  • sede dell’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335.

Per un reato interamente commesso all’estero, la competenza è individuata, nell’ordine, in base alla residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell’imputato; in caso di più imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. Se il reato è commesso a danno di un cittadino e non ricorrono i casi indicati dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), quando i criteri precedenti non bastano è competente il tribunale o la corte di assise di Roma. Negli altri casi opera il criterio della sede dell’ufficio del pubblico ministero che ha effettuato per primo l’iscrizione. Se il reato è commesso solo in parte all’estero, si applicano le regole territoriali ordinarie e suppletive. Le modifiche del 2016 si applicano ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Procedimenti riguardanti magistrati

Quando un magistrato è indagato, imputato, persona offesa o danneggiata e, secondo le regole ordinarie, sarebbe competente un ufficio del distretto nel quale esercita o esercitava le funzioni al momento del fatto, il procedimento è trasferito al giudice, competente per materia, del capoluogo del diverso distretto individuato dalla legge. Se il magistrato ha iniziato a esercitare le funzioni nel distretto individuato dopo il fatto, si applica il capoluogo del diverso distretto determinato secondo il medesimo criterio. La regola si estende ai procedimenti connessi. La disciplina sostitutiva dell’articolo 11 si applica ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore. Per i procedimenti riguardanti magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia si individua il giudice secondo le regole dell’articolo 11.

Connessione e competenza nei procedimenti connessi

La connessione ricorre quando più persone concorrono o cooperano nel reato, o con condotte indipendenti determinano l’evento; quando una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione o in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; e quando alcuni reati sono commessi per eseguirne o occultarne altri.

La connessione tra procedimenti attribuiti a giudici ordinari e alla Corte costituzionale comporta la competenza di quest’ultima. Tra reati comuni e militari opera soltanto se il reato comune è più grave: in tal caso è competente il giudice ordinario. La connessione non opera tra procedimenti relativi a imputati minorenni al momento del fatto e imputati maggiorenni, né tra reati commessi dalla stessa persona durante la minore età e reati commessi da maggiorenne.

Se procedimenti connessi spettano per materia alla corte di assise e al tribunale, la competenza per tutti appartiene alla corte di assise. Quando più giudici sono ugualmente competenti per materia, la competenza territoriale spetta al giudice competente per il reato più grave e, a parità di gravità, a quello competente per il primo reato. Nei casi di concorso o cooperazione con azioni od omissioni commesse in luoghi diversi, se ne è derivata la morte, è competente il giudice del luogo dell’evento. Sono più gravi i delitti rispetto alle contravvenzioni; tra reati della stessa categoria prevale quello con pena massima più elevata, poi quello con minimo più elevato; le pene pecuniarie rilevano soltanto a parità di pene detentive.

Riunione e separazione dei processi

Il giudice può riunire processi pendenti nel medesimo stato e grado davanti a sé nei casi di connessione e negli altri casi richiamati dal codice, purché la riunione non ritardi la definizione. Se alcuni processi pendono davanti al tribunale collegiale e altri davanti al monocratico, la riunione si svolge davanti al collegio, la cui composizione resta ferma anche in caso di successiva separazione.

La separazione è disposta, salvo che la riunione sia assolutamente necessaria per accertare i fatti, quando è possibile definire prontamente alcune posizioni mentre per altre occorrono ulteriori attività; quando il procedimento è sospeso per alcuni imputati o imputazioni; quando imputati o difensori non compaiono per le ragioni indicate dalla norma; quando l’istruzione è conclusa per alcune posizioni ma occorrono ulteriori atti per le altre; oppure quando un imputato per uno dei reati richiamati dall’articolo 407, comma 2, lettera a), rischia di essere rimesso in libertà per scadenza dei termini senza altri titoli di detenzione. Fuori da tali ipotesi, la separazione può essere disposta d’accordo tra le parti se utile alla speditezza. Riunione e separazione sono decise con ordinanza, anche d’ufficio, sentite le parti.

Rilievo e decisione su giurisdizione e competenza

Il difetto di giurisdizione può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado. Durante le indagini preliminari il giudice provvede con ordinanza e restituisce gli atti al pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini pronuncia sentenza e, se necessario, trasmette gli atti all’autorità competente.

L’incompetenza per materia è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, fatte salve le preclusioni previste per il giudice di competenza inferiore e le altre disposizioni richiamate. L’incompetenza territoriale e quella derivante da connessione devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare oppure, se questa manca, entro il termine dell’articolo 491, comma 1; entro quest’ultimo termine va riproposta l’eccezione respinta in udienza preliminare.

Durante le indagini preliminari, il giudice che si ritiene incompetente dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero; l’ordinanza vale soltanto per il provvedimento richiesto. Dopo la chiusura delle indagini, dichiara l’incompetenza con sentenza e trasmette gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel dibattimento di primo grado, il giudice dichiara con sentenza l’incompetenza e trasmette gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Se il reato appartiene a un giudice di competenza inferiore, l’incompetenza deve essere rilevata o eccepita entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1.

Il giudice d’appello annulla e trasmette gli atti al giudice di primo grado competente in caso di incompetenza per materia nei casi previsti, o per territorio o connessione se l’eccezione è stata tempestivamente sollevata e riproposta nei motivi d’appello. Negli altri casi decide nel merito, salvo che la decisione sia inappellabile. Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale indicate nel testo hanno stabilito che, quando l’annullamento dipende da incompetenza per materia o territorio, gli atti sono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a quest’ultimo.

Prima della conclusione dell’udienza preliminare, o entro il termine dell’articolo 491, comma 1, se l’udienza manca, la questione di competenza territoriale può essere rimessa anche d’ufficio alla Corte di cassazione; lo stesso vale per l’eccezione riproposta entro tale termine. La Corte decide in camera di consiglio e, se dichiara l’incompetenza, trasmette gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. L’estratto della sentenza è comunicato ai giudici e ai pubblici ministeri interessati e notificato alle parti private. Chi eccepisce l’incompetenza territoriale senza chiedere contestualmente la rimessione alla Cassazione non può riproporre l’eccezione nel corso del procedimento.

La decisione della Cassazione su giurisdizione o competenza vincola nel processo, salvo che emergano nuovi fatti che comportino una diversa qualificazione giuridica e modifichino la giurisdizione o determinino la competenza di un giudice superiore.

Conflitti tra giudici ed effetti sulle prove e sulle misure cautelari

Il conflitto ricorre quando giudici ordinari e speciali, oppure più giudici ordinari, contemporaneamente affermano o negano la propria cognizione sul medesimo fatto attribuito alla stessa persona; le regole valgono anche per casi analoghi. Nel contrasto tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest’ultimo. Durante le indagini preliminari non può essere proposto conflitto positivo fondato sulla competenza territoriale determinata dalla connessione. Il conflitto cessa se uno dei giudici dichiara la propria competenza o incompetenza.

Il giudice che rileva il conflitto rimette alla Cassazione, con ordinanza, gli atti necessari e indica parti e difensori. Il pubblico ministero presso uno dei giudici coinvolti o le parti private possono denunciarlo con dichiarazione scritta e motivata, corredata della documentazione necessaria; il giudice trasmette immediatamente la denuncia e gli atti alla Cassazione. La proposizione del conflitto non sospende i procedimenti. La Corte decide con sentenza in camera di consiglio, acquisendo gli elementi ritenuti necessari, e comunica e notifica l’estratto della decisione ai soggetti indicati dalla norma.

L’inosservanza delle norme sulla competenza non rende inefficaci le prove già acquisite. Le dichiarazioni ripetibili rese davanti a un giudice incompetente per materia sono utilizzabili soltanto in udienza preliminare e per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503. Le misure cautelari disposte dal giudice che si dichiara incompetente cessano di avere effetto se il giudice competente non provvede ai sensi degli articoli 292, 317 e 321 entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti. La stessa disciplina si applica agli effetti delle decisioni della Cassazione sui conflitti, con decorrenza del termine dalla comunicazione della decisione.

Capacità e composizione del tribunale

Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei componenti necessari per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. Non riguardano la capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione agli uffici e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull’assegnazione dei processi; neppure l’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico attiene alla capacità o al numero dei giudici necessario.

Il tribunale in composizione collegiale giudica i reati elencati dall’articolo 33-bis, tra cui specifici delitti richiamati dall’articolo 407, comma 2, lettera a), determinati delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la persona, il patrimonio e l’incolumità pubblica, delitti societari e fallimentari e gli altri reati indicati dalla disposizione. Giudica inoltre, salvo i casi attribuiti al giudice monocratico, i delitti puniti con reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche tentati; la pena è determinata secondo i criteri dell’articolo 4.

Al tribunale monocratico sono attribuiti i delitti previsti dall’articolo 73 del d.P.R. n. 309/1990, se non sono contestate le aggravanti dell’articolo 80 del medesimo testo unico, nonché i delitti indicati dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter c.p. Il monocratico giudica anche tutti i casi non attribuiti al collegio o ad altro giudice da specifiche disposizioni.

Quando procedimenti connessi spettano al collegio e al monocratico, si applicano le regole del procedimento collegiale e tutti i procedimenti connessi sono attribuiti al collegio. L’inosservanza delle regole di attribuzione tra collegio e monocratico e delle disposizioni processuali collegate deve essere eccepita o rilevata, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se manca, entro il termine dell’articolo 491, comma 1; entro quest’ultimo termine va riproposta l’eccezione respinta in udienza preliminare.

Se in udienza preliminare il giudice ritiene che si debba procedere con citazione diretta a giudizio nei casi previsti dall’articolo 550, trasmette gli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione. Nel dibattimento instaurato dopo l’udienza preliminare, se il reato spetta a una diversa composizione del tribunale, gli atti sono trasmessi con ordinanza al giudice competente. Fuori da tale ipotesi, se il monocratico ritiene competente il collegio, trasmette gli atti al pubblico ministero. In appello o in cassazione l’inosservanza comporta annullamento e trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, purché l’eccezione sia stata tempestiva e riproposta nei motivi d’impugnazione; il giudice d’appello decide tuttavia nel merito se il reato appartiene al monocratico. La violazione delle regole sulla composizione collegiale o monocratica non invalida gli atti né rende inutilizzabili le prove già acquisite.

Incompatibilità del giudice

Il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare una sentenza in un grado non può svolgere funzioni di giudice negli altri gradi, partecipare al giudizio di rinvio dopo annullamento o al giudizio di revisione. Non può inoltre partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare, disposto il giudizio immediato, emesso decreto penale di condanna o deciso sull’impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere.

Il giudice che ha svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari nel medesimo procedimento non può emettere il decreto penale di condanna, tenere l’udienza preliminare o partecipare al giudizio. L’esclusione non opera per i provvedimenti indicati nel testo, tra cui autorizzazioni sanitarie e provvedimenti penitenziari su colloqui, corrispondenza e permessi, restituzione nel termine, dichiarazione di latitanza, assunzione dell’incidente probatorio e altri provvedimenti del titolo VII del libro quinto.

Non può esercitare l’ufficio di giudice nel medesimo procedimento chi vi abbia svolto funzioni di pubblico ministero o attività di polizia giudiziaria, prestato ufficio di difensore, procuratore speciale o curatore, operato come testimone, perito o consulente tecnico, presentato denuncia, querela, istanza o richiesta, oppure deliberato o concorso a deliberare l’autorizzazione a procedere.

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