Cassazione Civile, Ordinanza n. 23373/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2005, rispetto al quale la Cassazione, con ordinanza n. 28727/2018, aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e deciso nel merito respingendo l'originario ricorso della società contribuente. La società ha poi proposto ricorso per revocazione avverso tale ordinanza e, in un distinto giudizio, ha impugnato una cartella di pagamento emessa in esecuzione di quella decisione, deducendo anche in quel procedimento la rilevanza della definizione agevolata. Parallelamente, la società ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197/2022 (rottamazione-quater), comunicando di aver rateizzato e di impegnarsi a rinunciare ai giudizi riuniti. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza in tema di definizione agevolata e di estinzione del giudizio, ha ritenuto che la mera adesione alla definizione con comunicazione delle somme dovute e impegno alla rinuncia comporti l'estinzione ex lege del processo, salvo prova del pagamento integrale; in tale ipotesi, invece dell'estinzione, si avrebbe cessazione della materia del contendere. Nel caso concreto, non risultando accertato il pagamento integrale, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha posto le spese a carico delle rispettive parti.
La decisione
La Corte ha riunito i due giudizi, ha preso atto dell'adesione della società alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022 e, applicando il principio per cui il mancato pagamento integrale non impedisce la declaratoria di estinzione, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che, ove fosse stata provata l'integrale soddisfazione del debito definito, sarebbe stata configurabile la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate/lasciate a carico delle rispettive parti, come indicato nel testo.
Norme richiamate
art. 6 d. l. n. 119/2018
richiamato come precedente disciplina analoga della definizione agevolata, utile a fondare il principio sull'estinzione del giudizio nonostante il mancato pagamento integrale
art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
«l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati»
la Corte ne ha dato un'interpretazione non strettamente letterale, ritenendo applicabile il principio già affermato per la disciplina analoga del 2018: il mancato pagamento integrale non impedisce la declaratoria di estinzione del giudizio
art. 3, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
norma analoga rispetto alla quale la Corte ha richiamato il precedente che esclude che il pagamento integrale sia condizione ostativa all'estinzione del giudizio
l. n. 197/2022
fonte della definizione agevolata c.d. rottamazione-quater cui la società ha aderito nel corso del giudizio
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata del debito tributario, accompagnata dall'impegno alla rinuncia al giudizio e dalla comunicazione delle somme dovute, può determinare l'estinzione ex lege del processo anche se non sia ancora provato il pagamento integrale dell'importo dovuto.
- La prova dell'integrale pagamento assume rilievo discriminante: se è dimostrato il completo adempimento della definizione agevolata, il processo non si estingue per mera adesione, ma va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In presenza di una disciplina speciale di definizione agevolata, la formula normativa che subordina l'estinzione del giudizio al perfezionamento della procedura non va letta in senso rigidamente letterale quando la giurisprudenza di legittimità abbia già affermato la rilevanza estintiva della sola adesione con impegno alla rinuncia, salva la prova del pagamento totale.
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