Cassazione Civile, Ordinanza n. 23374/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di irrogazione sanzioni relativo alla mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura riferiti all'anno d'imposta 2005. La CTP aveva annullato l'atto per difetto di motivazione. L'Ufficio aveva proposto appello, ma la CTR della Sicilia, sezione di Catania, lo aveva dichiarato inammissibile per tardività: secondo il giudice d'appello, il primo tentativo di notifica dell'atto di appello era stato eseguito presso il difensore di primo grado a un indirizzo errato, poi l'Ufficio aveva reiterato la notificazione al recapito corretto, ma solo dopo la scadenza del termine per impugnare. L'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione dell'art. 101 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe rilevato d'ufficio la tardività senza assegnarle un termine per controdedurre; con il secondo deduce la violazione dell'art. 17 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 291 e 330 c.p.c., contestando la declaratoria di tardività e sostenendo che la seconda notifica avrebbe dovuto essere considerata tempestiva o comunque sanabile. Il controricorrente resiste.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, esclude la violazione dell'art. 101 c.p.c. perché il contraddittorio preventivo è imposto solo quando il rilievo officioso introduca uno sviluppo inatteso della lite fondato su un nuovo quadro fattuale; la tardività dell'impugnazione, invece, è circostanza obiettiva desumibile dagli atti e prevedibile per le parti, specie quando attiene a un requisito di ammissibilità rilevabile d'ufficio. Quanto al secondo motivo, la Corte afferma che, nel processo tributario, quando il difensore abbia eletto domicilio presso il proprio studio, il luogo della notificazione deve essere individuato nel domicilio reale del procuratore, e se questo è mutato spetta al notificante verificare gli atti e ricercare il nuovo recapito; non può quindi giovare all'Ufficio una notifica effettuata al vecchio indirizzo, poiché si tratta non di nullità sanabile ex art. 291 c.p.c., ma di omessa notifica imputabile al notificante. Poiché l'Ufficio non ha svolto le necessarie verifiche, la notifica dell'appello è tardiva e l'inammissibilità pronunciata dalla CTR è confermata. Le spese seguono la soccombenza.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Il contraddittorio preventivo è richiesto solo quando il giudice rilevi d'ufficio circostanze che modificano il quadro fattuale e introducono uno sviluppo inatteso della lite; non si applica alle questioni di rito prevedibili e rilevabili dagli atti, come la tardività dell'impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La deduzione in cassazione di un vizio processuale per mancato contraddittorio è scrutinata come nullità della sentenza solo se il vizio effettivamente abbia inciso sul diritto di difesa.
art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992
L'onere di comunicare le variazioni di domicilio/residenza/sede riguarda il domicilio autonomamente eletto; nel caso di elezione di domicilio presso il difensore, il notificante deve comunque individuare il domicilio reale risultante dagli atti.
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
L'elezione di domicilio presso il difensore ha la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, rilevante ai fini della notificazione degli atti del processo tributario.
art. 291 c.p.c.
La rinnovazione è pertinente quando vi sia una notifica nulla; non si applica, invece, quando la notificazione sia omessa perché eseguita a un indirizzo non più idoneo e imputabile al notificante.
art. 330 c.p.c.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione dell'impugnazione al procuratore domiciliatario.
art. 394 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per il diverso caso in cui la violazione del contraddittorio in appello comporti cassazione con rinvio per consentire le attività difensive precluse.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
Il contraddittorio preventivo può non essere necessario per questioni di rito che la parte, con ordinaria diligenza, avrebbe dovuto attendersi o prefigurarsi.
art. 325 c.p.c.
Citato in relazione al diverso orientamento sulle notifiche non andate a buon fine per cause non imputabili al notificante e alla tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio.
Massime di principio
- Il principio del contraddittorio endoprocessuale ex art. 101, comma 2, c.p.c. opera solo quando il rilievo officioso introduca una questione nuova e inattesa, non quando il giudice dichiari l'inammissibilità per tardività sulla base degli atti già acquisiti e agevolmente verificabili dalle parti.
- Nel processo tributario, l'elezione di domicilio presso il difensore impone al notificante di individuare con diligenza il domicilio effettivo risultante dagli atti; se il recapito è mutato ed è comunque conoscibile, la notifica eseguita al vecchio indirizzo non è una mera nullità sanabile, ma una notificazione omessa o comunque improduttiva di effetti utili per il notificante.
- Quando l'esito negativo della notificazione dipende da un errore imputabile al notificante, non sono invocabili i principi elaborati per le notifiche non andate a buon fine per cause non imputabili: il notificante sopporta le conseguenze della propria negligenza processuale.
- Le questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità dell'impugnazione, se desumibili dagli atti e prevedibili con ordinaria diligenza, non richiedono necessariamente l'instaurazione di un contraddittorio preventivo ad hoc.
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