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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23378/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone per IRAP e IVA relativi al periodo d'imposta 2006, conseguente alla mancata presentazione della dichiarazione e alla mancata risposta a un questionario dell'Ufficio. In via derivata, furono emessi avvisi anche nei confronti dei soci per IRPEF ex art. 5 TUIR. In primo grado la CTP riunì le impugnazioni della società e dei soci e rigettò tutti i ricorsi; in appello la CTR confermò. In cassazione hanno resistito soltanto i soci, poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese. I ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avesse considerato l'esimente della forza maggiore per evento alluvionale che avrebbe impedito la risposta al questionario, con attestazione comunale di evacuazione dell'abitazione del legale rappresentante dove era custodita la contabilità; 2) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, assumendo che l'accertamento induttivo fosse illegittimo perché al momento dell'avviso non vi sarebbe stato un ritardo grave nella risposta al questionario e perché l'alluvione avrebbe giustificato l'inadempimento; 3) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 53 Cost., per non avere la CTR riconosciuto, nell'accertamento induttivo reddituale, una deduzione dei costi di produzione; 4) violazione degli artt. 19 e 55 d.P.R. 633/1972 e della sesta direttiva IVA, per non avere la CTR riconosciuto la detrazione dell'IVA relativa alle fatture passive nonostante la produzione delle fatture e del registro acquisti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondato l'assunto sulla forza maggiore e comunque irrilevante l'evento alluvionale rispetto al termine già spirato per rispondere al questionario; ha invece accolto il terzo e il quarto motivo. In particolare, ha affermato che, in tema di accertamento induttivo in senso stretto dei redditi d'impresa, il giudice di merito deve tenere conto anche dei costi di produzione mediante una deduzione percentuale forfettaria, potendo il contribuente opporre anche una prova presuntiva contraria; quanto all'IVA, ha ribadito che il diritto alla detrazione non può essere negato per mere irregolarità formali quando il contribuente dimostri i requisiti sostanziali mediante fatture o altra documentazione idonea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame sui soli profili accolti e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dedotto come vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha però rilevato che il fatto era stato in realtà esaminato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per l'accertamento induttivo dei redditi; la Corte ha distinto tra legittimità del metodo e obbligo di considerare i costi di produzione nell'accertamento induttivo in senso stretto.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    interpretato in senso costituzionalmente orientato: a fronte di presunzioni su ricavi occultati, il contribuente può opporre una prova contraria anche presuntiva circa i costi forfettari di produzione, da detrarre dai maggiori ricavi presunti.

  • art. 32, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per evidenziare che il contribuente avrebbe potuto chiedere una proroga del termine per rispondere al questionario.

  • art. 53 Cost.

    invocato a sostegno della necessità di considerare i costi nella determinazione del reddito imponibile.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale norma sul diritto alla detrazione IVA, che non può essere negato se i requisiti sostanziali sono provati.

  • art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel motivo relativo all'accertamento IVA.

  • artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE

    richiamati per affermare che violazioni formali non impediscono la detrazione se sono rispettati i requisiti sostanziali e il diritto è esercitato nei termini.

  • art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE

    indicata come norma che esprime i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione IVA.

  • art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322 del 1998

    richiamato per il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione IVA.

  • art. 5 TUIR

    richiamato per l'imputazione ai soci delle pretese reddituali derivanti dalla società di persone.

Massime di principio

  • Nell'accertamento induttivo in senso stretto dei redditi d'impresa, l'Ufficio e il giudice devono considerare non solo i ricavi presunti, ma anche i costi di produzione correlati, potendo procedere a una loro determinazione forfettaria quando la contabilità non consenta una ricostruzione analitica attendibile.
  • Il contribuente che invochi un evento impeditivo della risposta a un questionario deve allegare e provare in modo serio e documentato l'effettiva incidenza dell'evento sul rispetto del termine; se il termine è già spirato prima dell'evento, l'esimente non incide sulla legittimità dell'accertamento.
  • Se la ratio decidendi della sentenza di merito si fonda su una diversa causa di legittimità dell'accertamento, un motivo di ricorso che si confronti con un presupposto non decisivo è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • In materia di IVA, il diritto alla detrazione non può essere negato per mere irregolarità formali quando il contribuente dimostri con fatture o documentazione equivalente il possesso dei requisiti sostanziali dell'operazione e il diritto sia esercitato nei termini previsti.
  • La neutralità dell'IVA impedisce che l'omessa presentazione della dichiarazione o altri inadempimenti formali comportino automaticamente la perdita della detrazione se l'esistenza degli acquisti imponibili è provata.
  • In sede di rinvio, il giudice tributario deve rideterminare il reddito imponibile e l'eventuale IVA recuperabile applicando i principi di diritto enunciati dalla Corte, anche avvalendosi di consulenza tecnica se necessaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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