Cassazione Civile, Ordinanza n. 23375/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, del silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso dell'IRPEF versata negli anni 1990-1992, in relazione alle agevolazioni previste per i contribuenti interessati dagli eventi sismici del dicembre 1990 e richieste ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. 289/2002. La CTP aveva accolto il ricorso; l'Ufficio aveva appellato; la CTR aveva confermato la decisione di primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma dall'ordinanza emerge che il ricorso non risultava validamente perfezionato nella notificazione, poiché mancava in atti la prova della ricezione del plico da parte del destinatario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che, per la notifica a mezzo posta, non sia sufficiente la sola spedizione della raccomandata, essendo necessario che agli atti risulti l'avviso di ricevimento attestante la consegna al destinatario. In mancanza di tale documento, la notifica è considerata inesistente e non è consentita la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché l'intimato non si è costituito.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 289/2002
art. 9 c. 17 L. 289 del 2002
viene indicato come base normativa dell'istanza di rimborso per le agevolazioni fiscali connesse agli eventi sismici del dicembre 1990.
art. 149 c.p.c.
la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, che deve risultare dall'avviso di ricevimento da allegare all'originale.
art. 291 c.p.c.
in caso di mancanza dell'avviso di ricevimento, non è possibile disporre la rinnovazione della notificazione.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021
richiamata come precedente conforme sul perfezionamento della notifica postale e sulla necessità dell'avviso di ricevimento ai fini della tempestività del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo del servizio postale non si perfeziona con la sola spedizione del plico, ma richiede la prova della sua consegna al destinatario mediante avviso di ricevimento.
- Se agli atti manca l'avviso di ricevimento, la notificazione deve considerarsi inesistente ai fini processuali e ciò comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando la parte intimata non si costituisce, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio.
- In materia processuale, la tempestività e la validità dell'impugnazione presuppongono la dimostrazione documentale del perfezionamento della notificazione.
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