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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23376/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha accolto il secondo motivo. Ne è seguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese del giudizio di appello, ritenuto emesso in difetto di potere perché in favore di una parte contumace in quel grado. Non sono state liquidate spese del giudizio di cassazione, poiché l'intimato non si è costituito.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento notificato a suo nome, con cui l'Ufficio lo aveva indicato come legale rappresentante di una società a cui erano contestati maggiori tributi e connessa responsabilità per sanzioni. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il contribuente non rivestisse la carica di legale rappresentante alla data dell'atto e che l'avviso fosse intestato esclusivamente alla società, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del medesimo; la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 27 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare la legittimazione passiva del contribuente; (2) violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando la condanna dell'Ufficio alle spese del giudizio di appello nonostante la mancata rituale costituzione del contribuente in quel grado. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la qualità di legale rappresentante deriva dalla nomina e dalla pubblicità nel registro delle imprese e va verificata con riferimento alla data in cui l'atto deve essere notificato; poiché il contribuente non era più legale rappresentante alla data dell'avviso, non poteva ricevere atti destinati alla società, salvo che fosse stato qualificato come amministratore di fatto, ipotesi non dedotta. Ha inoltre rilevato che la disciplina delle sanzioni tributarie è, dal 2 ottobre 2003, riferita esclusivamente alla persona giuridica per le violazioni non ancora contestate o irrogate a tale data, sicché non era applicabile la precedente responsabilità solidale. Il secondo motivo è stato invece accolto, poiché non poteva essere posta a carico dell'Ufficio la rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di una parte che in quel grado non si era ritualmente costituita.

Norme richiamate

  • art. 27 d.lgs. n. 472/1997

    La Corte ha ritenuto il richiamo inconferente rispetto alla fattispecie, poiché la responsabilità per sanzioni tributarie relative a società o enti con personalità giuridica è oggi regolata dal principio di esclusiva riferibilità alla persona giuridica introdotto dall'art. 7 d.l. n. 269/2003.

  • art. 11 d.lgs. n. 472/1997

    È richiamato per ricostruire il previgente sistema della responsabilità solidale del rappresentante o amministratore della società per le violazioni commesse nell'esercizio delle funzioni.

  • art. 7 d.l. n. 269/2003

    Ha introdotto il principio per cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    È la base della cassazione senza rinvio del capo sulle spese, in quanto la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa rimasta contumace in appello è assimilata a pronuncia emessa in mancanza di potere.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese non può essere disposta in favore di una parte che non si sia ritualmente costituita nel grado in cui le spese sono liquidate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del primo motivo, dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La qualità di legale rappresentante di una società non si desume da elementi sostanziali ma dalla nomina societaria e dalla relativa pubblicità nel registro delle imprese; ai fini della notificazione dell'atto impositivo occorre verificare la situazione esistente al momento della notifica.
  • Un soggetto che abbia cessato la carica di legale rappresentante, e che non sia qualificato come amministratore di fatto, non è legittimato a ricevere atti intestati alla società in tale veste.
  • Per le sanzioni amministrative tributarie relative a società o enti con personalità giuridica opera, per le violazioni non ancora contestate o non ancora irrogate alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003, il principio dell'esclusiva riferibilità alla persona giuridica.
  • La vecchia disciplina della responsabilità solidale del rappresentante o amministratore resta applicabile solo se la sanzione sia stata contestata o irrogata prima del 2 ottobre 2003.
  • La condanna alle spese di un grado di giudizio non può essere posta in favore di una parte vittoriosa che in quel grado non si sia ritualmente costituita; tale statuizione è cassabile senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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