Cassazione Civile, Ordinanza n. 33781/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso per l'anno 2010, con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRPEF e dell'imposta sostitutiva, attività finanziarie detenute presso una banca di San Marino e gli interessi ritenuti prodotti da tali attività. La pretesa si fondava sulla presunzione legale di costituzione di attività estere con redditi sottratti a tassazione, nonché sulla qualificazione degli interessi come redditi di capitale. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che la CTR avesse deciso senza ammettere la discussione richiesta; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per asserito vizio del ragionamento presuntivo e per errata valorizzazione della prova contraria offerta dal contribuente; 3) violazione delle norme sulla notificazione dell'avviso di accertamento, assumendo l'inesistenza o nullità della notifica eseguita direttamente dall'Ufficio a mezzo posta; 4) violazione delle norme sulla sottoscrizione dell'avviso, deducendo che il firmatario non sarebbe stato dotato dei poteri necessari e che non risultasse documentata l'appartenenza alla carriera direttiva.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva indicato con precisione la data di notificazione e deposito dell'istanza di discussione. Ha respinto il secondo motivo nella parte relativa all'art. 2697 c.c. e lo ha dichiarato inammissibile nella parte diretta a contestare la valutazione delle presunzioni e della prova contraria, affermando che l'Ufficio poteva avvalersi della presunzione legale relativa prevista per le attività detenute in Stati a fiscalità privilegiata e che la CTR aveva correttamente valutato gli elementi indiziari e la prova contraria. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che la disciplina sulla notificazione degli atti impositivi consente l'invio postale diretto da parte degli uffici finanziari e che, in ogni caso, opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per carenza di specificità e per tentativo di rimettere in discussione apprezzamenti di fatto, aggiungendo comunque che la delega alla sottoscrizione dell'avviso ha natura di delega di firma e non richiede i requisiti propri della delega di funzioni dirigenziali. Nulla è stato disposto sulle spese per tardività del controricorso dell'Agenzia e assenza di discussione in pubblica udienza. È stata inoltre disposta l'attestazione del contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata per formulare le censure di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
l'onere di specificità e di indicazione degli atti e documenti è richiesto anche per i motivi che denunciano errores in procedendo.
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio nel processo tributario.
art. 27, comma 2, D.L. n. 137 del 2020
"in alternativa alla discussione con collegamento da remoto"; "sulla base degli atti"; "apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione"
in periodo emergenziale la causa passava in decisione sulla base degli atti, salvo tempestiva istanza di discussione notificata e depositata nei termini.
art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione alle modalità di trattazione del processo tributario.
non vi è violazione quando si contesti la valutazione delle prove e non la ripartizione dell'onere probatorio; l'onere resta a carico di chi invoca il fatto costitutivo o l'eccezione secondo le regole ordinarie.
richiamato nel contesto della censura sul ragionamento presuntivo.
la prova presuntiva è rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se il ragionamento sia illogico o contraddittorio; gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti.
art. 12, comma 2, D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009
"gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ... si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione"
previsione di presunzione legale relativa a favore dell'Amministrazione per attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi dichiarativi.
art. 18 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamato per la tassazione delle attività/ingressi oggetto di recupero.
art. 67 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
le attività presuntivamente costituite sono state inquadrate nella categoria residuale dei redditi diversi.
art. 44 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
gli interessi presunti sono stati qualificati come redditi di capitale.
art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, convertito in L. n. 227 del 1990
richiamato per la determinazione presuntiva degli interessi prodotti dalle attività estere.
art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010
non introduce una deroga alle modalità ordinarie di notificazione degli avvisi di accertamento; disciplina la notificazione degli atti impoesattivi rideterminativi degli importi dovuti.
art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato insieme alla disciplina sulla notificazione dell'avviso di accertamento.
art. 14, comma 1, L. n. 890 del 1982
la notificazione degli avvisi e degli altri atti al contribuente può avvenire a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari con plico sigillato.
art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600 del 1973
la sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario delegato è valida; la delega ha natura di delega di firma e l'atto resta imputabile all'organo delegante.
art. 7 della L. n. 212 del 2000
richiamato in relazione alla legittimità dell'atto impositivo e ai suoi requisiti formali.
art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001
non applicabile alla delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, perché riguarda la delega di funzioni dirigenziali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
a seguito del rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, è necessario rispettare l'onere di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando con precisione gli atti e i fatti processuali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
- La presunzione legale relativa prevista per le attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata consente all'Amministrazione di presumere che tali attività derivino da redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria del contribuente.
- In tema di prova presuntiva, il sindacato di legittimità non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione del materiale indiziario; è deducibile solo un vizio del ragionamento decisorio per manifesta illogicità o contraddittorietà, mentre la scelta degli indizi e il giudizio sulla loro gravità, precisione e concordanza appartengono al merito.
- La valutazione della prova contraria offerta per superare una presunzione legale o semplice va compiuta dal giudice di merito sia singolarmente sia nel loro complesso, secondo un apprezzamento insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- La notificazione dell'avviso di accertamento può essere eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario a mezzo del servizio postale secondo la disciplina speciale applicabile; eventuali vizi della notificazione sono comunque suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni: l'atto resta imputabile all'organo titolare del potere e non è necessario che il provvedimento rechi gli stessi requisiti formali previsti per la delega dirigenziale.
- Quando l'Amministrazione notifica l'avviso e poi ne difende la validità in giudizio, l'appartenenza del sottoscrittore alla carriera direttiva può presumersi, salvo specifiche contestazioni supportate da adeguata allegazione documentale.
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