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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di condanna al rilascio di un appartamento di 28 mq e di un giardino di 450 mq, facenti parte di una villetta bifamiliare in Orbetello, nonché al risarcimento dei danni per l’asserita illegittima occupazione di tali beni. La domanda veniva proposta sulla base di una precedente sentenza di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. che, secondo l’attrice, avrebbe comportato il trasferimento dei beni in questione. Il Tribunale aveva accolto le domande, ma la Corte d’appello le ha rigettate integralmente, valorizzando una successiva sentenza passata in giudicato che aveva accertato l’inesistenza materiale e giuridica del piccolo appartamento come descritto, e affermando inoltre che la precedente sentenza non aveva statuito sulla venuta ad esistenza della villetta, ma solo sul trasferimento dell’appartamento e del giardino quali porzioni di una villetta da costruirsi o costruita. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi sulla prova dell’esistenza fisica del bene tramite documenti catastali, trascrizioni e CTU; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per errata interpretazione delle domande; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato esterno e del giudicato riflesso; 4) motivazione apparente sul preteso contrasto tra sentenze; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere ritenuto contestata l’esistenza del fabbricato; 6) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere esaminato questioni che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto essere trattate solo in sede esecutiva ex art. 612 c.p.c.; 7) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per il rigetto della domanda risarcitoria, che la ricorrente riteneva autonoma e non specificamente appellata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile e, comunque, ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i singoli motivi. Ha osservato che la sentenza impugnata si fondava su una duplice autonoma ratio decidendi: da un lato il giudicato formatosi su una decisione successiva tra le stesse parti che aveva accertato l’inesistenza del bene richiesto; dall’altro, l’interpretazione della precedente sentenza del 1994, correttamente intesa come statuizione di trasferimento di un bene da costruirsi o costruito, ma non come accertamento della concreta esistenza del piccolo appartamento nella consistenza dedotta. Il ricorso non ha censurato in modo specifico e pertinente la prima ratio, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione. Inoltre, la Corte ha rilevato che molte doglianze sollecitavano un riesame del merito, erano generiche, non localizzavano gli atti o i documenti, oppure introducevano questioni nuove in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La precedente sentenza richiamata viene letta come esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto, avente ad oggetto il trasferimento dell’appartamento e del giardino quali porzioni di una villetta da costruirsi o costruita, non come accertamento della loro concreta esistenza nella conformazione dedotta.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile o infondata perché la Corte d’appello non ha pronunciato oltre il chiesto, ma ha esaminato correttamente le domande e le eccezioni rilevanti, e comunque alcune questioni non potevano essere introdotte per la prima volta in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata respinta perché la decisione di merito non si è fondata su una contestazione del fabbricato in sé, ma sulla mancata prova dell’esistenza dei beni esattamente come domandati.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può rilevare solo se dedotto e allegato tempestivamente nei gradi di merito; non è ammissibile introdurlo per la prima volta in cassazione, soprattutto se formatosi prima della decisione d’appello.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, puntuali e pertinenti; la mancata critica di una ratio decidendi autonoma comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 612 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come sede dell’esecuzione per le questioni sulla individuazione del bene; la Corte non accoglie la censura perché la domanda di rilascio presupponeva già l’individuabilità del bene richiesto.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura sul mancato specifico motivo di appello è stata ritenuta infondata, poiché il rigetto della domanda risarcitoria discendeva dalla sua connessione causale con la domanda restitutoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non aggredisce tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata: la mancata censura anche di una sola ratio sufficiente a sorreggere il decisum rende inutile l’esame delle altre doglianze.
  • La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non può risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove documentali o testimoniali: occorre indicare specificamente il contenuto del documento, la sua decisività, la sua produzione nei gradi di merito e la sua localizzazione nel fascicolo.
  • Il giudicato esterno, per essere utilmente speso in cassazione, deve essere allegato e dedotto tempestivamente nel giudizio di merito; non è consentito introdurre per la prima volta in sede di legittimità un giudicato già formatosi prima della decisione impugnata.
  • La corretta interpretazione del giudicato o di una precedente sentenza va ricostruita secondo la sua effettiva portata precettiva: se la precedente decisione dispone solo un trasferimento di bene futuro o da costruirsi, non può essere letta come accertamento automatico della concreta esistenza del bene nelle dimensioni poi pretese.
  • La domanda di rilascio di un immobile presuppone che il bene sia individuato e venuto ad esistenza nella specifica conformazione dedotta; in mancanza di tale prova, viene meno anche la base per il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla sua occupazione illegittima.
  • Le questioni sulla concreta individuazione del bene possono essere rilevanti anche nel giudizio di cognizione quando l’azione è costruita proprio su una porzione immobiliare specificamente descritta; non sono automaticamente devolute alla sola fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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