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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33702/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva irrogato a una persona fisica, nella duplice qualità di autore degli illeciti e di amministratore pro tempore di una società in nome collettivo, sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di IRAP relative all'anno d'imposta 2003, consistenti nella tenuta irregolare della contabilità e nella presentazione di dichiarazione infedele. Il destinatario aveva impugnato l'atto sanzionatorio; la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo perché, secondo il giudice d'appello, il trasgressore avrebbe dovuto impugnare già l'atto di contestazione, unitamente al provvedimento di non accoglimento delle deduzioni difensive presentate ex art. 16, comma 4, D.Lgs. 472/1997. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 16, comma 5, D.Lgs. 472/1997, sostenendo che, avendo presentato deduzioni difensive, non poteva impugnare immediatamente l'atto di contestazione ma solo il successivo atto di irrogazione; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno, fondata su precedenti sentenze passate in giudicato che avevano annullato gli atti impositivi presupposti, cioè l'avviso di accertamento emesso verso la società e quello IRPEF emesso verso il socio, con conseguente venir meno del fondamento delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente e annullando l'atto di irrogazione delle sanzioni. La Corte ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità, perché l'art. 16, comma 5, D.Lgs. 472/1997 esclude l'impugnazione immediata dell'atto di contestazione quando siano state presentate deduzioni difensive; l'atto correttamente impugnabile era dunque quello successivo di irrogazione delle sanzioni. Inoltre, poiché l'avviso di accertamento presupposto era stato definitivamente annullato, è venuto meno il fondamento stesso delle sanzioni. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato il veicolo processuale del primo motivo di ricorso, poi ritenuto fondato.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    nullità della decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c.

    è stato il veicolo del secondo motivo, dichiarato assorbito per l'accoglimento del primo.

  • art. 112 c.p.c.

    la CTR è stata censurata per non avere esaminato l'eccezione di giudicato esterno; la doglianza è rimasta assorbita.

  • art. 16, commi 3, 4, 5 e 7, D.Lgs. n. 472 del 1997

    "l'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile"

    se il contribuente presenta deduzioni difensive avverso l'atto di contestazione, non può impugnare immediatamente tale atto; deve attendere il successivo atto di irrogazione delle sanzioni, adottato dall'ufficio con atto motivato.

  • art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997

    in combinato con l'art. 16 disciplina l'impugnabilità dell'atto di contestazione quando non siano state presentate deduzioni difensive.

  • art. 5 TUIR

    richiamato solo per spiegare l'imputazione al socio del maggior reddito accertato in capo alla società.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.

    ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    insieme all'art. 384 c.p.c. ha fondato la decisione nel merito nel processo tributario.

  • art. 372, comma 1, c.p.c.

    ha consentito il deposito dei documenti comprovanti il passaggio in giudicato delle precedenti decisioni.

Massime di principio

  • Quando il contribuente abbia presentato deduzioni difensive avverso l'atto di contestazione delle violazioni tributarie, l'impugnazione immediata di quell'atto è preclusa; il ricorso va proposto avverso il successivo atto di irrogazione delle sanzioni, se emesso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso è errata se il giudice confonde l'atto di contestazione con l'atto di irrogazione delle sanzioni in un procedimento in cui siano state tempestivamente presentate deduzioni difensive.
  • Se, in sede di legittimità, la cassazione può essere decisa senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può pronunciarsi nel merito e accogliere l'originario ricorso del contribuente, annullando l'atto impugnato.
  • Il venir meno, con giudicato, dell'atto impositivo presupposto comporta il venir meno anche della base giuridica delle sanzioni tributarie irrogate in correlazione a quell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

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