DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, distinguendo indirizzo politico e gestione dirigenziale, regolando fonti del rapporto, personale in regime pubblicistico, programmazione dei fabbisogni, gestione del personale, incarichi autonomi, controlli, relazioni con l’utenza e contenzioso. Contiene inoltre regole specifiche per le amministrazioni statali e per l’attività ministeriale; il testo fornito non stabilisce un termine generale di applicabilità.
Organizzazione e lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
Organizzazione e lavoro pubblico
Il decreto disciplina l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tenendo conto delle autonomie territoriali e nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione. Mira a migliorare l’efficienza amministrativa, contenere la spesa per il personale entro i vincoli di finanza pubblica e valorizzare le risorse umane, assicurando formazione, sviluppo professionale, pari opportunità e assenza di discriminazioni e violenza morale o psichica.
Amministrazioni interessate e principi territoriali
La disciplina comprende le amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e relativi consorzi e associazioni, università, istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, enti pubblici non economici, amministrazioni ed enti del Servizio sanitario nazionale, ARAN e Agenzie previste dal decreto legislativo n. 300/1999. In attesa della revisione organica della disciplina di settore, si applica anche al CONI. Le disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione; le Regioni ordinarie vi si attengono considerando le specificità dei rispettivi ordinamenti. I principi richiamati per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Organizzazione degli uffici e fonti del rapporto di lavoro
Le amministrazioni definiscono, secondo i principi stabiliti dalla legge e mediante atti organizzativi conformi ai rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione, gli uffici di maggiore rilevanza, le modalità di conferimento della loro titolarità e le dotazioni organiche complessive. L’organizzazione deve essere funzionale a compiti e programmi, verificata periodicamente e, se necessario, revisionata; deve consentire flessibilità gestionale, collegamento e comunicazione tra uffici, interconnessione informatica e statistica, imparzialità e trasparenza, nonché armonizzazione degli orari con le esigenze dell’utenza. I criteri sono attuati nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali.
I rapporti di lavoro sono regolati dal codice civile e dalle leggi sul lavoro subordinato nell’impresa, salve le disposizioni imperative del decreto. Nelle materie affidate alla contrattazione collettiva nazionale, le disposizioni speciali di legge, regolamento o statuto possono essere derogate dai successivi contratti o accordi collettivi, nel rispetto dei principi del decreto; per la parte derogata cessano di applicarsi. I rapporti individuali sono regolati contrattualmente e i contratti individuali devono conformarsi ai principi stabiliti per la contrattazione. I trattamenti economici sono attribuiti, di regola, esclusivamente mediante contratti collettivi, salvo le ipotesi previste dal decreto o quelle consentite alle condizioni stabilite. Gli incrementi retributivi disposti da fonti diverse dai contratti cessano di avere efficacia con l’entrata in vigore del relativo rinnovo; i trattamenti più favorevoli sono riassorbiti secondo modalità e misure definite dai contratti collettivi e i risparmi confluiscono nelle risorse disponibili per la contrattazione. In caso di nullità di clausole collettive per violazione di norme imperative o dei limiti alla contrattazione, operano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
Personale in regime di diritto pubblico
Restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti, in deroga alla disciplina contrattuale generale, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e delle Forze di polizia di Stato; le carriere diplomatica e prefettizia; e i dipendenti degli enti operanti nelle materie indicate dalla normativa richiamata. Sono inoltre assoggettati a ordinamenti autonomi il personale, anche dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione del personale volontario previsto dal regolamento e del personale volontario di leva, e il personale della carriera dirigenziale penitenziaria. Il rapporto dei professori e ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta regolato dalle disposizioni vigenti in attesa di una disciplina organica conforme all’autonomia universitaria.
Il testo riporta inoltre una misura una tantum, con effetto dal 1° gennaio 2009, che differiva di dodici mesi la maturazione degli aumenti biennali o delle classi stipendiali, entro il limite del 2,5 per cento, per le categorie indicate; il periodo di differimento era comunque utile per la maturazione dei successivi aumenti o classi.
Indirizzo politico e responsabilità dirigenziale
Gli organi di governo definiscono obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali, individuano e ripartiscono le risorse tra gli uffici dirigenziali generali, stabiliscono criteri generali per ausili finanziari a terzi e tariffe o oneri, adottano gli atti normativi e i relativi indirizzi interpretativi e applicativi, effettuano le nomine attribuite dalla legge e possono richiedere pareri alle autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato. Verificano inoltre la corrispondenza dei risultati amministrativi e gestionali agli indirizzi impartiti.
Ai dirigenti competono gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, e la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con autonomi poteri di spesa, organizzazione delle risorse e controllo. Essi rispondono in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati. Le loro attribuzioni possono essere derogate solo da specifiche disposizioni legislative espresse. Le amministrazioni i cui vertici non esprimono rappresentanza politica devono distinguere indirizzo e controllo da attuazione e gestione e non possono istituire uffici di diretta collaborazione alle dipendenze del vertice.
Nelle amministrazioni statali il Ministro definisce periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali; assegna ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità le risorse necessarie e può disporne variazioni secondo la disciplina richiamata.
Potere di organizzazione e programmazione del personale
Le amministrazioni assumono le determinazioni organizzative necessarie per attuare i principi di efficienza, efficacia ed economicità e garantire la rispondenza dell’azione amministrativa al pubblico interesse. Nel rispetto delle leggi e degli atti organizzativi, gli organi di gestione adottano in via esclusiva le decisioni sull’organizzazione degli uffici e sulla gestione dei rapporti di lavoro, inclusa la direzione e l’organizzazione del lavoro, esercitando i poteri del datore di lavoro privato e rispettando le pari opportunità. Restano ferme l’informazione sindacale e le ulteriori forme di partecipazione previste dai contratti collettivi. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la conformità delle scelte organizzative ai principi normativi e possono proporre interventi correttivi. La disciplina si applica anche alle Autorità amministrative indipendenti.
Le amministrazioni programmano i fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, con le linee di indirizzo e con le risorse finanziarie disponibili. Il piano mira a ottimizzare l’impiego delle risorse, conseguire obiettivi di performance, efficienza, economicità e qualità dei servizi, coordinare mobilità e reclutamento e indicare le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione. La dotazione organica è quantificata e può essere rimodulata in base ai fabbisogni programmati, entro il limite finanziario massimo e senza effetti finanziari negativi; la copertura dei posti vacanti resta soggetta alle facoltà assunzionali vigenti. Le eccedenze di personale sono trattate secondo la disciplina richiamata dal decreto.
Per le amministrazioni statali il piano è adottato annualmente dall’organo di vertice e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le altre amministrazioni lo approvano secondo i rispettivi ordinamenti. È prevista l’informazione sindacale preventiva ove stabilita dai contratti collettivi. Le amministrazioni che non adempiono agli obblighi di programmazione non possono assumere nuovo personale, ferma la disciplina speciale per le procedure di reclutamento scolastiche, universitarie e degli enti pubblici di ricerca, nonché per il Servizio sanitario nazionale. Per le amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, il D.P.R. n. 81/2022 ha previsto l’assorbimento nel PIAO degli adempimenti relativi ai piani indicati, compreso quello dei fabbisogni.
Le linee di indirizzo per la pianificazione sono adottate con decreti non regolamentari del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Possono riguardare fabbisogni prioritari o emergenti, profili professionali e competenze necessarie, anche per la transizione digitale ed ecologica e per la progettazione e gestione di bandi e finanziamenti nazionali ed europei. Per Regioni, enti regionali, Servizio sanitario nazionale ed enti locali è richiesta l’intesa in Conferenza unificata; per gli enti del Servizio sanitario nazionale è previsto anche il concerto del Ministro della salute. Le amministrazioni trasmettono i contenuti dei piani entro trenta giorni dall’adozione e comunicano gli aggiornamenti annuali; in mancanza della comunicazione non possono procedere ad assunzioni. Il monitoraggio della spesa può comportare misure correttive delle linee di indirizzo, adottate secondo le modalità previste per le diverse amministrazioni.
Acquisto di servizi e contenimento della spesa
Le pubbliche amministrazioni e gli enti finanziati, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato possono acquistare sul mercato servizi precedentemente prodotti al proprio interno, nel rispetto della concorrenza e della trasparenza, se ne conseguono economie di gestione e sono adottate le necessarie misure sul personale. Le amministrazioni interessate congelano i posti e riducono temporaneamente i fondi per la contrattazione in misura corrispondente, salvaguardando i processi di riallocazione e mobilità. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno vigilano e danno conto nei verbali dei risparmi conseguiti, anche ai fini della valutazione dei dirigenti.
Le amministrazioni devono rendere la spesa per il personale evidente, certa e prevedibile; le risorse sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie dei documenti di programmazione e di bilancio. L’incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici, nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità e negli enti richiamati dal decreto è sottoposto a limiti coerenti con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Pari opportunità, formazione e incarichi esterni
Le amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità e vietano discriminazioni dirette o indirette per genere, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità, religione o lingua, in accesso al lavoro, trattamento, condizioni, formazione, promozioni e sicurezza. Devono favorire il benessere organizzativo e rilevare, contrastare ed eliminare la violenza morale o psichica. È inoltre tutelata la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nelle attività didattiche, scientifiche e di ricerca. Devono essere stabiliti criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, compatibilmente con l’organizzazione, a favore di dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale o familiare e di quelli impegnati nel volontariato. Le amministrazioni curano formazione e aggiornamento del personale, anche dirigenziale, e l’adeguamento dei programmi formativi. I trattamenti economici accessori possono essere corrisposti solo per prestazioni effettivamente rese.
È vietato stipulare collaborazioni che consistano in prestazioni esclusivamente personali e continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche quanto a tempi e luogo. I contratti in violazione sono nulli e comportano responsabilità erariale; il dirigente responsabile risponde ai sensi della disciplina dirigenziale e non può ricevere la retribuzione di risultato.
Per esigenze specifiche non fronteggiabili con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, se ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
- l’oggetto è coerente con le competenze dell’amministrazione, con obiettivi o progetti specifici e con le esigenze di funzionalità;
- è stata previamente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne;
- la prestazione è temporanea e altamente qualificata, senza rinnovo; la proroga è eccezionalmente ammessa solo per completare il progetto a causa di ritardi non imputabili al collaboratore e senza modificare il compenso;
- durata, oggetto e compenso sono determinati in via preventiva.
Il requisito della specializzazione universitaria può essere escluso per attività riservate a iscritti ad albi o ordini e per le attività artistiche, dello spettacolo, artigianali o informatiche, nonché per attività di supporto alla didattica e alla ricerca, orientamento, collocamento e certificazione dei contratti di lavoro, purché sia accertata l’esperienza maturata nel settore e non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli incarichi non possono essere utilizzati per funzioni ordinarie né per impiegare gli incaricati come lavoratori subordinati: la violazione comporta responsabilità amministrativa per il dirigente e si applicano le conseguenze previste dalla disciplina richiamata, fermo il divieto di costituzione di rapporti a tempo indeterminato. Le amministrazioni devono disciplinare e pubblicare procedure comparative per il conferimento. Sono esclusi da queste regole gli incarichi ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione, dei nuclei di valutazione e degli organismi indicati dalla normativa richiamata; restano ferme le disposizioni speciali per gli enti pubblici di ricerca.
Partecipazione sindacale e trasparenza verso l’utenza
Le modalità e gli istituti della partecipazione sindacale sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali, ferme le competenze gestionali riservate agli organi preposti.
Per assicurare trasparenza e rapidità dei procedimenti sono previsti modelli e sistemi informativi per l’interconnessione tra amministrazioni. La Presidenza del Consiglio, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, e i comitati metropolitani promuovono servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni, utilizzando il personale degli uffici competenti e nell’ambito dei progetti finalizzati previsti dalla normativa richiamata.
Le amministrazioni istituiscono Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) per garantire l’attuazione della legge n. 241/1990. Gli URP, anche mediante tecnologie informatiche, assistono l’utenza nell’esercizio dei diritti di partecipazione, informano sugli atti e sullo stato dei procedimenti e svolgono analisi per proporre miglioramenti organizzativi e logistici. Sono assegnati personale qualificato e idoneo al contatto con il pubblico, eventualmente formato. Le amministrazioni programmano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; per quelle statali, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio opera come struttura centrale di servizio secondo un piano annuale coordinato sottoposto all’approvazione del Presidente del Consiglio. Per le comunicazioni previste dalla legge n. 241/1990 non si applicano le norme che pongono la tassa a carico del destinatario. Il responsabile dell’URP e il personale indicato possono promuovere iniziative per migliorare i servizi, semplificare e accelerare le procedure e ampliare l’accesso informale a informazioni e documenti. L’organo gestionale verifica l’efficacia delle iniziative: il riconoscimento positivo è inserito nel fascicolo personale e costituisce titolo autonomamente valutabile nei concorsi e nella progressione di carriera; le iniziative sono trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicizzazione.
Contenzioso del lavoro
Le amministrazioni organizzano, secondo i rispettivi ordinamenti, la gestione del contenzioso del lavoro, anche mediante uffici dedicati, in modo da assicurare lo svolgimento efficace delle attività stragiudiziali e giudiziali. Amministrazioni omogenee o affini possono istituire un ufficio comune mediante convenzione che ne regoli costituzione e funzionamento.
Ambito delle disposizioni ministeriali e regime transitorio
Le disposizioni del capo sull’organizzazione ministeriale riportate nel testo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione con competenze di supporto e raccordo, istituiti e disciplinati con regolamento. Possono esservi assegnati dipendenti pubblici, anche in aspettativa, fuori ruolo o comando, collaboratori a tempo determinato secondo il diritto privato ed esperti o consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Al giuramento di un nuovo Ministro, assegnazioni, incarichi, consulenze e contratti conferiti nell’ambito di tali uffici decadono automaticamente se non confermati entro trenta giorni; il regolamento provvede anche al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.
Il testo contiene deroghe e proroghe temporanee collegate alla gestione dell’emergenza COVID-19, tra cui incarichi sanitari e di supporto di durata non superiore a sei mesi e, in specifici casi, utilizzabili entro il 31 dicembre 2020. Tali termini, così come le deroghe temporanee richiamate, risultano scaduti. Sono inoltre riportate disposizioni transitorie del 2009 e deroghe specifiche per la continuità della ricerca e per esigenze didattiche, con i limiti temporali e le condizioni fissati dalle rispettive norme.
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