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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

A seguito di un decreto di trasferimento emesso nell'ambito di procedure esecutive, il ricorrente acquistava la piena proprietà di un immobile gravato da diritto di abitazione. Egli agiva poi contro il titolare di tale diritto chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia, nullità o decadenza del diritto di abitazione, la cancellazione della relativa trascrizione, il rilascio dell'immobile e la condanna al pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo. Il Tribunale rigettava tutte le domande e la Corte d'appello confermava il rigetto. Avverso la sentenza di appello veniva proposto ricorso per cassazione. In pendenza del giudizio di legittimità, il ricorrente depositava rituale rinuncia al ricorso; il controricorrente non aderiva alla rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rituale rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non essendo intervenuta adesione alla rinuncia, ha inoltre condannato il ricorrente rinunciante alla rifusione delle spese del giudizio in favore del controricorrente, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, liquidandole in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio nel termine previsto

  • art. 391 c.p.c.

    la rituale rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di legittimità

  • parametri normativi sulle spese

    utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, poste a carico del ricorrente rinunciante

  • distrazione delle spese

    le spese sono state distratte in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In mancanza di adesione alla rinuncia da parte dell'intimato o controricorrente, il giudice deve provvedere sulle spese del giudizio, ponendole a carico del ricorrente rinunciante.
  • La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere disposta quando ne ricorrano i presupposti dichiarati in atti.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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