Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
A seguito di un decreto di trasferimento emesso nell'ambito di procedure esecutive, il ricorrente acquistava la piena proprietà di un immobile gravato da diritto di abitazione. Egli agiva poi contro il titolare di tale diritto chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia, nullità o decadenza del diritto di abitazione, la cancellazione della relativa trascrizione, il rilascio dell'immobile e la condanna al pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo. Il Tribunale rigettava tutte le domande e la Corte d'appello confermava il rigetto. Avverso la sentenza di appello veniva proposto ricorso per cassazione. In pendenza del giudizio di legittimità, il ricorrente depositava rituale rinuncia al ricorso; il controricorrente non aderiva alla rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rituale rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non essendo intervenuta adesione alla rinuncia, ha inoltre condannato il ricorrente rinunciante alla rifusione delle spese del giudizio in favore del controricorrente, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, liquidandole in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
richiamato per il deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio nel termine previsto
la rituale rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di legittimità
parametri normativi sulle spese
utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, poste a carico del ricorrente rinunciante
distrazione delle spese
le spese sono state distratte in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In mancanza di adesione alla rinuncia da parte dell'intimato o controricorrente, il giudice deve provvedere sulle spese del giudizio, ponendole a carico del ricorrente rinunciante.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere disposta quando ne ricorrano i presupposti dichiarati in atti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33691/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33694/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33702/2025 del 23/12/2025
- ordinanza_civile · 23 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33703/2025 del 23/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →