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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita immobiliare. La parte venditrice ha introdotto un ricorso ex artt. 702-bis e seguenti c.p.c. chiedendo la risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente. Il Tribunale aveva accolto la domanda in contumacia del convenuto. In appello, il promissario acquirente ha ottenuto la declaratoria di nullità della notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza, con rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., sul presupposto che la notificazione ex art. 143 c.p.c. fosse stata eseguita senza le ricerche effettive richieste e che la parte notificante conoscesse o potesse conoscere con ordinaria diligenza il luogo di effettiva dimora del destinatario. La ricorrente in cassazione ha proposto otto motivi: i primi cinque contestavano la nullità della notificazione e la tempestività dell’appello, deducendo violazione dell’art. 143 c.p.c., dell’art. 702-quater c.p.c. e dell’art. 327 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo; il sesto deduceva violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su questione non devoluta; il settimo sosteneva che l’appello fosse tardivo perché il promissario acquirente aveva comunque avuto conoscenza del processo in epoca anteriore; l’ottavo lamentava omessa motivazione e sosteneva il passaggio in giudicato di un’ordinanza del giudice dell’esecuzione che avrebbe accertato la regolarità della notificazione dell’ordinanza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla notificazione ex art. 143 c.p.c., affermando che le ricerche svolte non erano effettive perché prive di specificazione della fonte della conoscenza e che l’apprezzamento della colpevole ignoranza del notificante e della diligenza ordinaria spettava al giudice di merito. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi che miravano a rimettere in discussione l’accertamento di fatto sulla conoscenza del processo da parte dell’appellato, confermando che il termine per impugnare decorre dalla conoscenza effettiva del giudizio e che, in caso di notifica invalida, l’onere di provare una precedente conoscenza grava sulla parte notificante. Ha inoltre respinto l’eccezione di giudicato, osservando che l’ordinanza resa nel procedimento esecutivo aveva natura cautelare e non era idonea a formare cosa giudicata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    La notificazione agli irreperibili richiede ricerche effettive nel luogo di ultima residenza nota; il notificante deve usare l’ordinaria diligenza per verificare residenza, dimora o domicilio del destinatario.

  • art. 702-bis c.p.c.

    È la forma di introduzione del giudizio monitoria/camerale semplificato da cui è originata la domanda di risoluzione del preliminare.

  • art. 702-quater c.p.c.

    È richiamato in relazione alla disciplina dell’impugnazione dell’ordinanza conclusiva del procedimento sommario e alla questione della tempestività dell’appello.

  • art. 354 c.p.c.

    La nullità della notificazione dell’atto introduttivo ha comportato la rimessione della causa al primo giudice.

  • art. 327 c.p.c.

    Nel caso di contumacia involontaria, il termine lungo per impugnare decorre dalla conoscenza effettiva del processo; se la notificazione è nulla, la controparte deve provare quando tale conoscenza sia avvenuta.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato, perché la questione sulla regolarità della notificazione era stata ritualmente introdotta nel giudizio di appello.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per la censura di violazione processuale e del vizio di motivazione su questioni processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sui fatti e sulla valutazione della diligenza/notizia del destinatario è limitato alle anomalie motivazionali previste dalla norma.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti; la mancata riproduzione dell’atto di appello ha determinato l’inammissibilità della doglianza per difetto di specificità/autosufficienza.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata e rigettare il motivo se la decisione è comunque conforme a diritto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per giustificare la correzione della motivazione e il rigetto del motivo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione dedotto è stato escluso perché la questione sul giudicato era infondata e la motivazione poteva essere integrata in cassazione.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Il reclamo avverso il provvedimento cautelare in sede esecutiva non conferisce definitività alla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In ragione del rigetto del ricorso, è stato disposto l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della validità della notificazione ex art. 143 c.p.c., il giudice deve verificare in concreto se il notificante, usando l’ordinaria diligenza, fosse in grado di conoscere la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario e se siano state svolte ricerche effettive nel luogo di ultima residenza nota.
  • Le ricerche dell’ufficiale giudiziario non sono sufficienti se la relazione di notifica è generica o non indica specificamente la fonte delle informazioni acquisite; l’effettività delle ricerche esige una documentazione chiara e verificabile.
  • La valutazione sulla colpevole ignoranza del notificante e sull’adeguatezza della diligenza impiegata è un apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • Quando la notificazione dell’atto introduttivo è nulla, il contumace involontario che impugna tardivamente deve allegare e provare, oltre al vizio notificatorio, di non aver conosciuto il processo per effetto di quel vizio; se viene dimostrata una conoscenza effettiva del giudizio, il termine per impugnare decorre da tale momento.
  • L’onere di provare il momento in cui la parte ha acquisito conoscenza del processo può gravare sulla parte che ha eseguito la notificazione nulla, soprattutto quando la notifica sia stata fatta in un luogo o a una persona privi di collegamento col destinatario.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non rispetta l’onere di specificità e autosufficienza, omettendo la trascrizione essenziale degli atti rilevanti necessari al controllo della censura.
  • Un provvedimento cautelare o sommario, anche se reso in sede di opposizione esecutiva o in sede di reclamo, non è idoneo a formare giudicato sostanziale perché privo di definitività.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata e rigettare il motivo quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto, in funzione di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareProveNotificazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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