Cassazione Civile, Ordinanza n. 33691/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Un correntista ha convenuto in giudizio la banca chiedendo l’accertamento della nullità o illegittimità degli addebiti effettuati su un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, deducendo: mancanza di contratto scritto per conto corrente e affidamento, conseguente invalidità di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, capitalizzazione anatocistica e spese; superamento del tasso soglia usura in vari trimestri; mancata consegna della documentazione contrattuale ex art. 119 TUB. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base della documentazione prodotta e di una consulenza contabile; la Corte d’appello aveva invece riformato, ritenendo indispensabile la produzione integrale e continua degli estratti conto e comunque non provata l’esistenza e l’entità del fido, con conseguente accoglimento dell’eccezione di prescrizione della banca. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello posto a suo carico l’onere di produrre tutti gli estratti conto in serie continua; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere attribuito valore probatorio legale alla produzione integrale degli estratti e per avere escluso apoditticamente la ricostruzione del rapporto tramite c.t.u. e documenti parziali/scalari; 3) violazione degli artt. 1418, 1422 e 2033 c.c. per avere ritenuto rilevante la prescrizione nonostante l’azione proposta fosse di accertamento del saldo depurato dagli addebiti nulli e non di ripetizione d’indebito.
La decisione
La Cassazione ha accolto tutti e tre i motivi, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto erroneo il principio per cui la mancata produzione integrale degli estratti conto precluderebbe di per sé ogni ricostruzione del rapporto: il giudice di merito deve invece verificare in concreto se la documentazione disponibile, anche se parziale, e gli ulteriori elementi acquisiti (ad esempio riassunti scalari e c.t.u.) consentano una ricostruzione almeno sintetica del dare-avere. Inoltre ha chiarito che il richiamo alla prescrizione non era pertinente rispetto a un’azione di accertamento della nullità e rettifica del saldo, poiché la rettifica contabile conseguente alla nullità del titolo non è soggetta a termine decennale autonomo, essendo collegata all’azione di nullità imprescrittibile.
Norme richiamate
art. 117 TUB
richiamato dal correntista per sostenere la necessità della forma scritta del contratto bancario e la nullità degli addebiti privi di valida pattuizione
art. 1284, comma 3, c.c.
richiamato per contestare la validità di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto
art. 1346 c.c.
richiamato per dedurre la non determinabilità dell’oggetto contrattuale
art. 1418, comma 2, c.c.
richiamato per sostenere la nullità delle clausole o pattuizioni prive di requisiti di validità
art. 119 TUB
richiamato per l’istanza di esibizione/copia della documentazione contrattuale e contabile da parte della banca
art. 1283 c.c.
richiamato per contestare la capitalizzazione anatocistica degli interessi
L. 108/1996
richiamata per la verifica del superamento del tasso soglia usura nei trimestri considerati
art. 2697 c.c.
la Corte ha escluso che il correntista fosse tenuto, in modo assoluto, a produrre tutti gli estratti conto in serie continua; l’onere va valutato in relazione alla documentazione disponibile e alle risultanze processuali
art. 116 c.p.c.
la Corte ha censurato l’uso di un criterio che attribuiva valore sostanzialmente legale alla produzione integrale degli estratti conto, senza valutare altri mezzi di prova idonei
art. 2033 c.c.
richiamato nel motivo, ma la Corte ha distinto l’azione di ripetizione d’indebito dall’azione di accertamento e rettifica del saldo
art. 1422 c.c.
l’azione di nullità è imprescrittibile; la rettifica del conto conseguente alla nullità del titolo non è soggetta a un autonomo termine prescrizionale
art. 1418 c.c.
richiamato quale base della dedotta nullità delle clausole negoziali contestate
Massime di principio
- Nei rapporti di conto corrente bancario, la mancata produzione integrale degli estratti conto non preclude automaticamente la ricostruzione giudiziale del rapporto: il giudice deve verificare se la documentazione disponibile, anche parziale, unitamente ad altri elementi probatori e alla consulenza tecnica, consenta una ricostruzione attendibile, anche sintetica, del saldo.
- Quando mancano estratti conto per alcuni periodi, il giudice può ricostruire il dare-avere utilizzando documenti diversi dagli estratti, come riassunti scalari o scritture contabili, purché siano idonei a fornire dati certi e completi sulle movimentazioni rilevanti.
- Se l’attore agisce per far valere la nullità di clausole del conto corrente e ottenere la rettifica del saldo, non si applica un termine di prescrizione autonomo alla mera operazione contabile di rettifica, perché essa è inscindibilmente collegata all’azione di nullità, che è imprescrittibile.
- L’eccezione di prescrizione fondata sulla natura solutoria delle rimesse e sull’affidamento del conto va valutata alla luce della concreta domanda proposta e della documentazione in atti; non può essere accolta in modo apodittico senza verificare se si tratti di azione di ripetizione d’indebito o di mero accertamento con rettifica del saldo.
- L’assenza di documentazione completa può comportare, in difetto di prova contraria, l’azzeramento del saldo del periodo non documentato, ma non autorizza il giudice a escludere in radice ogni possibilità di ricostruzione parziale del rapporto bancario.
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