Cassazione Civile, Ordinanza n. 33694/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'azione promossa da un Comune per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione senza titolo di un immobile di sua proprietà, protrattasi secondo gli accertamenti di merito dal 13 dicembre 2008 fino alla data di rilascio. In primo grado e in appello i convenuti sono stati condannati al risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine, con liquidazione anche equitativa e con condanna alle spese. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi: hanno contestato, in sintesi, l'accertamento della durata dell'occupazione e la prova del rilascio, sostenendo che la Corte d'appello avesse indebitamente valorizzato un verbale di riconsegna e una dichiarazione del difensore; hanno censurato l'affermazione di responsabilità solidale, deducendo che la responsabilità da illecito sarebbe personale e che mancasse prova dell'occupazione in capo a tutti per l'intero periodo; hanno contestato il riconoscimento del danno da occupazione e la sua quantificazione, ritenendo necessaria una prova specifica della concreta intenzione del proprietario di trarre utilità economica dal bene; hanno dedotto l'omesso esame di fatti asseritamente decisivi, come la pendenza di un procedimento penale e il mancato uso del bene in determinati periodi; hanno criticato la liquidazione del danno all'immagine per difetto di motivazione e criteri; hanno inoltre censurato il rigetto della domanda riconvenzionale di rimborso per lavori e migliorie, sostenendo di averli dettagliati e provati e invocando la disciplina del rimborso al possessore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., per l'esposizione lacunosa dei fatti processuali essenziali e per il mancato richiamo specifico e autosufficiente degli atti e documenti sui quali si fondavano le censure. Ha poi ritenuto inammissibili o infondati i singoli motivi, osservando che essi miravano in realtà a sollecitare un riesame del merito e delle prove, estraneo al giudizio di legittimità. In particolare, ha confermato l'inammissibilità delle doglianze sulla durata dell'occupazione e sulla solidarietà tra i convenuti; ha chiarito che, pur non essendo configurabile un danno in re ipsa per l'occupazione sine titulo di un immobile, il danno patrimoniale era stato comunque provato in concreto tramite elementi presuntivi e documentali, tra cui le richieste di assegnazione/locazione, il precedente utilizzo locatizio del bene e i reiterati tentativi del Comune di recuperarlo; ha ritenuto inammissibili le censure sul danno all'immagine e sulla sua quantificazione, reputando adeguata la motivazione della Corte territoriale che aveva valorizzato la lesione della libertà di azione dell'ente e la risonanza mediatica; ha infine confermato l'inammissibilità della domanda di rimborso per lavori e migliorie perché formulata genericamente, riferita a opere non qualificabili come migliorie o manutenzioni straordinarie e comunque non autorizzate dal proprietario. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria e completa dei fatti processuali essenziali; la loro omissione determina inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Gli atti e documenti richiamati devono essere specificamente indicati e trascritti/riprodotti quanto necessario, con precisa collocazione nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
Non può essere usato come pretesto per ottenere un riesame delle prove e delle risultanze istruttorie in sede di legittimità.
La dedotta violazione dell'onere della prova è stata esclusa perché le censure miravano in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dai giudici di merito.
La Corte richiama il concorso di più autori nel fatto illecito a sostegno della responsabilità solidale, ritenuta compatibile con l'accertamento di merito e con il giudicato penale richiamato.
Fondamento della domanda risarcitoria per occupazione abusiva e per il danno all'immagine dell'ente.
È richiamato per la liquidazione del danno secondo i criteri del danno emergente e del lucro cessante, anche in via equitativa ove necessario.
Serve come parametro per la risarcibilità delle conseguenze immediate e dirette del fatto illecito.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando il suo preciso ammontare non sia provabile.
È evocato dai ricorrenti in relazione al danno da occupazione senza titolo, ma la Corte ricorda che il danno deve comunque essere provato, anche presuntivamente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge; la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili o infondate perché volte a rimettere in discussione il merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la doppia conforme sia perché le doglianze erano dirette a contestare valutazioni di merito, non l'omesso esame di fatti decisivi.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
È la base del procedimento camerale in cassazione seguito per la decisione.
La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e pretestuoso è stata considerata abuso del processo, giustificando la condanna a una somma equitativa in favore della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 27, comma 1, Cost.
Richiamato dai ricorrenti sulla personalità della responsabilità penale, ma ritenuto non pertinente per escludere la responsabilità civile solidale ex art. 2055 c.c.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti processuali e la localizzazione degli atti/documenti rilevanti devono essere complete e autosufficienti; la loro omissione o genericità può rendere il ricorso inammissibile.
- La denuncia di violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove.
- In caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui non è configurabile un danno in re ipsa: il proprietario deve allegare e provare, anche in via presuntiva, la concreta perdita di godimento o di utilizzazione economica del bene.
- Quando il danno da occupazione abusiva non sia dimostrabile nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente, anche facendo riferimento al canone locativo di mercato o ad altri parametri analoghi.
- La responsabilità civile per occupazione abusiva può essere affermata in solido nei confronti di più autori del fatto illecito, senza che sia necessario un autonomo accertamento di solidarietà nella sentenza penale richiamata.
- La domanda di rimborso per lavori o migliorie su un bene altrui deve essere specifica quanto a contenuto, voci di spesa e qualificazione giuridica delle opere; in difetto, e se le opere non sono qualificabili come migliorie o manutenzioni straordinarie autorizzate, la domanda è inammissibile o comunque infondata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la motivazione di merito come insufficiente secondo il paradigma previgente, né sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
- La proposizione di un ricorso per cassazione manifestamente inammissibile o pretestuoso può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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